Blog Layout

Giornale di diritto amministrativo (1/2021)

Carmine Spadavecchia • 19 febbraio 2021

in tema di contabilità e bilancio:

- Gaetano D’Auria, Legge di bilancio 2021: tante ombre, aspettando il Piano di ripresa (Giornale dir. amm. 12021, 5-9, editoriale) 


in tema di intelligenza artificiale (e suo impiego nella pubblica amministrazione):

- Leonardo Parona, “Government by algorithm”: un contributo allo studio del ricorso all’intelligenza artificiale nell’esercizio di funzioni amministrative (Giornale dir. amm. 12021, 10-18)


sulle tecnologie digitali:

- Gianluca Sgueo, Tre idee di design per l’amministrazione digitale (Giornale dir. amm. 12021, 19-29)

[L’amministrazione digitale di fronte alle aspettative di un’utenza abituata alla gratificazione istantanea dei bisogni individuali]


 in tema di istruzione:

- Corte giust. Ue, Grande Sezione, 6.10.20, causa c-66/18, Commissione europea c/ Ungheria (Giornale dir. amm. 12021, 59 solo massima): 

1. Due norme della legge ungherese del 2017 sulla istruzione superiore nazionale violano l’accordo GATS, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Carta europea dei diritti fondamentali, la Dir. CE 2006/123. 

2. Viola l’accordo GATS la norma che subordina l’esercizio, in Ungheria, di una attività di formazione finalizzata al rilascio di una laurea da parte degli istituti di insegnamento superiore stranieri, aventi sede al di fuori dello Spazio economico europeo-SEE, alla condizione che il governo ungherese e quello dello Stato in cui ha sede l’istituto interessato abbiano stipulato preventivamente un apposito accordo internazionale. 

3. La norma che subordina l’esercizio, in Ungheria, dell’attività degli istituti di insegnamento superiore esteri alla condizione che essi offrano effettivamente una formazione dello stesso tipo nello Stato in cui hanno sede, da un lato, viola l’accordo GATS; dall’altro, è in contrasto con gli obblighi stabiliti per tutti gli Stati membri dalle norme del Trattato UE sul diritto di stabilimento e da quelle della Dir. CE 2006/123 sulla libera prestazione di servizi. 

4. Entrambe le disposizioni, infine, violano gli obblighi incombenti sull’Ungheria in forza delle norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sulla libertà accademica, sulla libertà di creare istituti di insegnamento, e sulla libertà di impresa. 

- (commento di) Giulio Vesperini, L’applicazione dell’accordo GATS nell’ordinamento europeo: il caso delle norme ungheresi sulla istruzione superiore (Giornale dir. amm. 12021, 59-66) [In premessa: a rilevanza per la Ue della violazione dell’accordo GATS]

NdR - Il General Agreement on Trade in Services (GATS, Accordo Generale sul Commercio di Servizi) è un trattato internazionale, istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO), organizzazione che dall'inizio del 1995, cioè dopo la conclusione dell'Uruguay Round, ha sostituito il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio) quale foro mondiale per la liberalizzazione degli scambi


sulla libertà sindacale dei militari:

- Cons. Stato I, 8.6.20 n. 1079, pres. Carpentieri, est. Rotondo (Giornale dir. amm. 12021, 102 s.m.):

1. Non sussiste un diritto soggettivo pieno del militare alla costituzione di un’associazione sindacale fra il personale delle Forze Armate o delle Forze di polizia ad ordinamento militare posto che la peculiarità e la specialità dell’ordinamento militare giustificano la presenza di limiti e vincoli all’esercizio della libertà sindacale. 

2. In applicazione dell’art. 1475, comma 1, c.o.m., la costituzione di un’associazione sindacale fra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare è subordinata al preventivo assenso ministeriale. Il competente Ministero è tenuto ad accertare, con valutazione espressione di lata discrezionalità, in quanto volta a contemperare contestualmente la libertà sindacale del militare e l’interesse pubblico al pronto ed efficace funzionamento della Forza Armata o della Forza di polizia ad ordinamento militare: l’effettivo carattere democratico, neutrale ed aperto dell’assetto strutturale e delle modalità operative della costituenda associazione; la compatibilità del relativo apparato organizzativo e delle relative modalità di funzionamento con le particolarità ordinamentali dell’organizzazione militare; l’assoluta trasparenza del sistema di finanziamento (e, quindi, di contabilizzazione e rendicontazione); l’attinenza statutaria alle sole materie che possono essere oggetto di intervento sindacale (con esclusione, pertanto, delle materie indicate dall’art. 1478, comma 7, c.o.m.); l’assoluta esclusione del ricorso all’esercizio dello sciopero o di condotte funzionalmente affini. 

- (commento di) Riccardo Ursi, La questione dell’autorizzazione ministeriale per le associazioni sindacali dei militari (Giornale dir. amm. 12021, 102-110)


in tema di appalti (clausole sociali):

- Dario Capotorto, Clausole sociali e moral hazard: la regolazione che punisce il virtuoso e premia l’opportunista (Giornale dir. amm. 12021, 47-58) [Aporie e paradossi nel sistema di regolazione delle clausole sociali di stabilità occupazionale]


in materia di appalti (false informazioni del concorrente in gara):

- Ad. plen. 28.8.20 n. 16, pres. Patroni Griffi, est. Franconiero (Giornale dir. amm. 12021, 79 s.m.): La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata [rectius: finalizzate] all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, DLg 18.4.2016 n. 50. La lett. f-bis) dell’art. 80, comma 5, ha invece carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

- (commento di) Giulio Rivellini, Incrementalismo e razionalismo nelle decisioni dei giudici: l’Adunanza Plenaria n. 16/2020 (Giornale dir. amm. 12021, 79-89) [Aporie vecchie e nuove: l’Adunanza Plenaria, da un lato, conferisce ulteriore spazio di discrezionalità alle stazioni appaltanti, dall’altro lascia aperte alcune questioni, concernenti sia la natura latu sensu sanzionatoria delle esclusioni dalle gare pubbliche, sia la coerenza interna del sistema di esclusioni per violazione degli obblighi dichiarativi]

NdR – Sentenza - già segnalata - pubblicata in Guida al diritto (38/2020, 84 T) con la seguente massima: “La presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti da parte degli operatori che partecipano a gare d’appalto non ne comporta automaticamente l’esclusione, ma solo laddove la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse ne compromettano l’integrità e l’affidabilità. Analogamente, le informazioni dovute dai concorrenti in sede di gara a pena di esclusione, ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge o dalla normativa di gara, sono solo quelle incidenti sulla relativa integrità e affidabilità”, e con il commento di Alessandro, Enrico Basilico, Prima di estromettere la ditta va valutata la sua affidabilità (Guida al diritto 38/2020, 90-93) 


in tema di appalti (termine per impugnare l’aggiudicazione)

- Ad. plen. 2.7.20 n. 12, pres. Patroni Griffi, est. Maruotti (Giornale dir. amm. 12021, 90 s.m.) 

“a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29, d.lgs. n. 50 del 2016; 

b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 DLg 50/2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;

c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 DLg 50/2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;

e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati”. 

- (commento di) Maria Ferrante, Il dies a quo per l’impugnazione degli atti di gara (Giornale dir. amm. 12021, 90-101) 

NdR – Sentenza già segnalata con il commento di Massimo Santini, L’Adunanza plenaria sul termine di decorrenza per l’impugnazione degli atti di gara (Urban. e appalti 4/2020, 512-527)

La questione - rimessa alla Plenaria da CS V 2.4.20 n. 2215 (Giurispr. it. 5/2020, 1043-1044) -concerneva l’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnativa degli atti di aggiudicazione di pubbliche gare di appalto: se cioè il dies a quo coincida con la pubblicazione degli esiti, ovvero con la comunicazione ai concorrenti, ovvero con la piena conoscenza degli esiti da parte dei concorrenti]


in materia di circolazione stradale (gestione autostrade):

- Corte cost. 27.7.20 n. 168, pres. Cartabia, red. Barbera (Giornale dir. amm. 12021, 67 s.m.): La finalità cautelare è ben distinta da quella punitiva, e permette alla pubblica amministrazione, in numerose ipotesi previste dall’ordinamento giuridico, di sottrarsi a rapporti con soggetti ragionevolmente sospettati di inaffidabilità, benché non definitivamente condannati, perché il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva è violato allorché la legge preveda una misura che costituisca, nella sostanza, una sanzione anticipata in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità, ma non quando la norma risponde a una logica in senso lato cautelare. 

 - (commento di) Federico Spannicciati, La Consulta e l’incerta applicazione del principio di precauzione e del diritto emergenziale (Giornale dir. amm. 12021, 67-78)

[La sentenza salva la legislazione emergenziale approvata dopo il crollo del ponte di Genova, lesiva per il concessionario che gestiva il tratto autostradale crollato. Essa prende posizione nel merito solo su alcune delle questioni poste, giudicate attraverso la lente del principio di precauzione, che permette di comprimere taluni valori costituzionali al fine di ridurre il rischio di una più grave lesione futura, incerta ma scientificamente probabile, di altri valori costituzionali]


in tema di pandemia:

- Eleonora Cavalieri, Le misure a sostegno della cultura e del turismo nella seconda fase dell’emergenza sanitaria (Giornale dir. amm. 12021, 30-38)


in tema di sport:

- Federico Orso, Maledetti sportivi. La sindacabilità delle deliberazioni sull’organizzazione dei campionati (Giornale dir. amm. 12021, 39-46) [L’irruzione statale nella giustizia sportiva]


in tema di silenzio assenso tra PPAA (in un procedimento pluristrutturato):

- TAR Bari 2^, 6.2.20 n. 194, pres. Adamo, est. Ieva (Giornale dir. amm. 12021, 111 s.m.): Stante la lettera e la finalità della disposizione di cui all’art. 17-bis, legge 241/1990, si deve ritenere che, nell’ambito del procedimento comunale prodromico alla emanazione dell’eventuale provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria, in caso di inerzia della Regione tenuta a effettuare la verifica di compatibilità, non trovi applicazione l’istituto del silenzio-assenso endoprocedimentale tra amministrazioni, perché le due amministrazioni coinvolte non si pongono in un rapporto di autorità concertante e concertata. Il Comune, cui viene indirizzata l’istanza di autorizzazione, funge da mero sportello, limitandosi a recepire la domanda e a inoltrarla alla Regione Puglia affinché conduca l’istruttoria sanitaria, che precipuamente le compete. Viene in evidenza, in tali casi, una tipica ipotesi di distinti procedimenti complessi, seppure tra loro collegati, funzionali all’adozione di un provvedimento finale c.d. pluristrutturato, ossia che contiene in sé l’esito dell’istruttoria effettuata da due distinte autorità amministrative. 

- (commento critico di) Nicola Posteraro, Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, verifica di compatibilità regionale e silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni (Giornale dir. amm. 12021, 111-127)


sul processo amministrativo (in tempi di pandemia):

- Maria Stella Bonomi, Gianluca Buttarelli, Marianna Mazzarella, Maria Chiara Pollicino, Camilla Ramotti e Andrea Renzi, Il processo amministrativo e il diritto di accesso alla prova dell’emergenza sanitaria (Giornale dir. amm. 12021, 128-134)

[Itinerario di giurisprudenza: principio di oralità; tutela cautelare; accesso agli atti; accesso agli atti del CTS (Comitato tecnico scientifico); trasparenza nei dati dei bollettini della Protezione civile]


bibliografia tematica:

- Antonio Cassatella, Rapporti fra diritto pubblico e diritto privato nell’attività amministrativa: scritti recenti (Giornale dir. amm. 12021, 135-136)


c.s.


Mio nonno camminava col cammello, mio padre camminava col cammello, io cammino in Mercedes, mio figlio va in Land Rover, e mio nipote andrà in giro in Land Rover, ma al mio bisnipote toccherà tornare a camminare col cammello. Perché i tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi facili, i tempi facili creano uomini deboli, gli uomini deboli creano tempi difficili. Molti non capiranno, ma bisogna crescere guerrieri, non parassiti.” (Sheikh Rashid, fondatore del Dubai, intervistato sul futuro del suo paese)




Share by: