sul processo amministrativo:
- Paolo Clarizia, Il processo amministrativo e le sfide della digitalizzazione (Giornale dir. amm. 5/2021, 559-570)
in tema di informatica (open source software):
- Sveva del Gatto, I sistemi proprietari, l’open source e la pubblica amministrazione (Giornale dir. amm. 5/2021, 571-577)
sul reclutamento di personale:
- Bernardo Giorgio Mattarella, Per un migliore coordinamento del reclutamento dei pubblici dipendenti con i percorsi universitari (Giornale dir. amm. 5/2021, 578-584)
sul precariato nella scuola:
- Giuseppe Beato, Per una storia della legislazione sul precariato nella scuola (Giornale dir. amm. 5/2021, 585-597)
in tema di aiuti di Stato (caso Tercas):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 2.3.21, causa C-425/19P, Commissione europea c/ Repubblica Italiana, Banca Popolare di Bari, Fondo interbancario tutela depositi (Giornale dir. amm. 5/2021, 598 solo massima):
1. Ai fini della qualificazione di determinati vantaggi come “aiuti di Stato” ex 107, par. 1, TFUE, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e devono essere altresì imputabili allo Stato.
2. Il Tribunale UE non ha commesso errori dichiarando che gli indizi presentati dalla Commissione al fine di dimostrare l’influenza delle autorità pubbliche italiane sul FITD sono insufficienti per determinare l’imputazione dell’intervento a favore di Banca Tercas S.p.a. (Cassa di risparmio di Teramo) alle autorità medesime.
3. È sulla base dell’analisi di tutti gli indizi presi in considerazione dalla Commissione, inseriti nel loro contesto, che il Tribunale UE ha rilevato l’errore di diritto commesso dalla Commissione medesima nel ritenere che le autorità italiane avessero esercitato un controllo pubblico sostanziale nella definizione dell’intervento del FITD a favore di Banca Tercas S.p.a.
- (commento di) Giovanni Mulazzani, L’intervento del FITD a favore di Tercas non fu aiuto di Stato (Giornale dir. amm. 5/2021, 598-608)
sulla protezione dei dati personali (dallo sfruttamento commerciale):
- Cons. Stato VI, 29.3.21 n. 2630 e n. 2631, pres. Santoro, est. Toschei (Giornale dir. amm. 5/2021, 609 s.m.):
1. La nozione di “trattamento” del dato personale dell’art. 4, par. 2, GDPR [= General Data Protection Regulation] ha un ambito di riferibilità amplissimo rispetto all’utilizzo del dato e la disciplina speciale unionale di tutela dei dati personali estende il proprio ambito di applicazione fin dove può giungere qualsiasi forma di relazione umana o automatica del dato personale. Tuttavia, non può ritenersi possibile, né traibile dall’esame delle norme del GDPR e dagli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che l’ambito di applicazione della disciplina speciale ed esclusiva (anche nel senso che esclude l’applicazione di altre discipline) possa essere “assoluta”. s
2. La patrimonializzazione del dato personale, che si realizza attraverso la sua messa a disposizione ad opera di un social network a fini commerciali (anche con la profilazione dell’utente), rende applicabile la tutela consumeristica alla tutela dei dati personali per garantire una “tutela multilivello” dei diritti delle persone fisiche che deve realizzarsi quando un diritto personalissimo sia sfruttato a fini commerciali.
3. Costituisce pratica commerciale ingannevole per un social network (ex artt. 20-23 del Codice del consumo, DLg 6.9.2005 n. 206) omettere informazioni rilevanti per consentire al consumatore di decidere consapevolmente di registrarsi alla sua Piattaforma e, invece, lasciare supporre che sia possibile ottenere “gratuitamente” il vantaggio collegato ai suoi servizi, senza comunicare che ciò avverrà se i dati saranno resi disponibili a soggetti commerciali non definibili anticipatamente, operanti in settori non preindicati, e che li utilizzeranno per finalità di uso commerciale e di diffusione pubblicitaria (anche attraverso forme di profilazione).
- (commento di) Francesco Midiri, Proteggere i dati personali con le tutele del consumatore (Giornale dir. amm. 5/2021, 609-620)
in tema di trasporto sanitario:
- Cons. Stato III 3.3.21 n. 1797, pres. Frattini, est. Puliatti (Giornale dir. amm. 5/2021, 621): Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione - e in particolare con l’art. 10, lett. h), della Direttiva 2014/24/UE sulla base di quanto chiarito dal considerando n. 28 della Direttiva stessa - della disposizione nazionale di cui all’art. 57 Codice del terzo settore in base alla quale i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possono essere affidati, in via prioritaria e nel rispetto di determinate condizioni, tramite convenzionamento alle sole organizzazioni di volontariato aderenti a una rete associativa nazionale e accreditate sulla base delle discipline regionali, senza contemplare, tra i possibili affidatari, le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali che possono ripartire ai soci ristorni ai sensi dell’art. 3 DLg 112/2017.
- (commento di) Silvia Pellizzari, L’affidamento dei servizi di ambulanza alle organizzazioni di volontariato (Giornale dir. amm. 5/2021, 621-629)
in tema di comunicazioni elettroniche (competenza sanzionatoria):
- Cons. Stato VI 25.10.19 n. 7296, pres. Santoro, est. Lopilato, Agcm c/ Wind Telecomunicazioni spa, nei confronti di Agcom, e con intervento ad opponendum di Telecom Italia spa (Giornale dir. amm. 5/2021, 630 s.m.): Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la regola generale è che, in presenza di una pratica commerciale scorretta, la competenza è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La competenza delle altre Autorità di settore è residuale e ricorre soltanto quando la disciplina di settore regoli “aspetti specifici” delle pratiche che rendono le due discipline incompatibili. Vero è che, in assenza di tale incompatibilità, in astratto l’Autorità potrebbe effettuare un secondo intervento sanzionatorio. Ma se ciò accadesse, non si porrebbero i delicati problemi interpretativi connessi all’applicazione dei criteri di specialità penalistici e del ne bis in idem per valutare se sia stato legittimo o meno il modo di procedere dell’Autorità. L’applicazione del criterio autonomo dell’incompatibilità esclude in modo chiaro che l’Autorità di settore possa intervenire: se, pertanto, venisse irrogata una seconda sanzione, essa sarebbe illegittima.
- (commento di) Giulia Valenti, Il caso schede SIM e la paventata violazione del ne bis in idem (Giornale dir. amm. 5/2021, 630-639).
Nel risolvere il conflitto di competenza, in tema di titolarità del potere sanzionatorio di pratiche commerciali, tra Autorità garante della concorrenza e del mercato e Autorità di settore, la sentenza esclude il rischio di doppia sanzione ricorrendo alla definizione di medesimo fatto in senso naturalistico; tuttavia la giurisprudenza successiva sembra adottare una definizione di medesimo fatto in senso giuridico, rischiando di incorrere nella violazione del principio ne bis in idem.
in tema di trasparenza (obblighi della RAI):
- TAR Roma 3^, 3.3.21 n. 2607, pres. Daniele, est. De Carlo (Giornale dir. amm. 5/2021, 640 s.m.): L’accesso civico generalizzato di cui al DLg 33/2013 (TU in materia di trasparenza) non si applica alla RAI S.p.a. in quanto società a controllo pubblico quotata ai sensi del DLg. 175/2016 (TU in materia di società a partecipazione pubblica).
- (commento di) Susanna Screpanti, Obblighi di trasparenza e accesso civico: il caso della RAI S.p.a. (Giornale dir. amm. 5/2021, 640-645).
Il commento fa il punto sul perimetro di applicazione (soggettivo) degli obblighi di trasparenza e di accesso civico con riferimento alle società a controllo pubblico quotate in mercati regolamentati. Indaga inoltre il rapporto con il diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) e approfondisce l’eventuale applicabilità di obblighi speciali di trasparenza e di accesso in relazione alle nomine dei direttori di rete e di testata da parte del Consiglio di amministrazione dell’azienda radiotelevisiva. Si sofferma, infine, sull’operazione ermeneutica svolta dal GA per individuare regole e istituti applicabili ad una società pubblica come la RAI, che integra elementi di diritto pubblico e privato ed è qualificabile, al contempo, come società a controllo pubblico quotata, società in house e concessionaria privata di un pubblico servizio
in tema di golden power:
- TAR Roma 1^, 24.7.20 n. 8742, pres. Amodio, est. Brancatelli (Giornale dir. amm. 5/2021, 646 s.m.): Il coinvolgimento di altre amministrazioni nella fase istruttoria del procedimento del golden power è auspicabile, ma queste devono contribuire tramite organi competenti ad emettere pareri e il provvedimento non può limitarsi a riprodurne integralmente il contenuto. Risulta illegittimo, per violazione del principio di legalità, un provvedimento di golden power che estenda, relativamente al caso concreto, la definizione di “asset strategico”, trattandosi di un presupposto per l’esercizio del potere che può essere individuato soltanto dalla legge e dai regolamenti attuativi.
- (commento di) Bruno Paolo Amicarelli, Il golden power fra istruttoria viziata e principio di legalità (Giornale dir. amm. 5/2021, 646-657)
Nel definire il ruolo delle Autorità indipendenti all’interno del procedimento amministrativo volto all’esercizio dei c.d. poteri speciali di cui al DL 21/2012, il TAR statuisce che i pareri resi dalle Autorità durante la fase istruttoria debbono essere emanati da organi competenti e il provvedimento finale non può limitarsi a riprodurne integralmente il contenuto
in tema di immigrazione:
- Corte d’appello di Bari 30.11.20 n. 2965 (Giornale dir. amm. 5/2021, 658 s.m.): La gestione di un CIE che violi gli standard minimi di trattamento degli stranieri giunti in Italia irregolarmente, lì trattenuti in attesa di identificazione e di espulsione, è fonte di danni all’identità delle collettività nel cui territorio la struttura è ubicata, i cui tratti essenziali, trasfusi negli statuti, sono quelli di una terra di accoglienza e di interscambio con l’oriente. dig
- (commento di) Gabriella De Giorgi Cezzi, L’azione popolare, l’immigrazione e il danno alla città (Giornale dir. amm. 5/2021, 658-667)i
in tema di occupazione sine titulo (da parte della PA):
- Edoardo Giardino, L’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico nella recente giurisprudenza (Giornale dir. amm. 5/2021, 669-677)
sul terzo settore:
- Emiliano Frediani, Il terzo settore e i servizi sociali: scritti recenti (Giornale dir. amm. 5/2021, 678-680) [bibliografia]
c.s.
sulla inutilità del rovello:
- Se c'è soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è soluzione, perché ti preoccupi? (Aristotele)