in tema di accesso:
- AP 2.4.20 n. 10, pres. Patroni Griffi, est. Noccelli (Giurispr. it. 1/2021, 157 solo massime):
1. In presenza di un’istanza di accesso inerente gli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico, formulata da un partecipante alla gara, l’interesse concreto ed attuale ex art. 22 legge 241/1990 può essere ravvisato ove la richiesta di accesso sia motivata da inadempimento del soggetto aggiudicatario della gara, che potrebbe portare alla risoluzione del contratto con conseguente scorrimento della graduatoria o indizione di una nuova gara.
2. L’accesso civico generalizzato – fermi restando i divieti temporanei e/o assoluti sanciti dall’art. 53 DLg 18.4.2016 n. 50 – trova applicazione in materia di appalti, ivi compresi gli atti inerenti alla fase esecutiva del contratto, non ostandovi l’art. 5-bis, DLg 14.3.2013 n. 33, ferma restando la necessità di attenta ponderazione e bilanciamento tra l’interesse alla trasparenza della PA e l’interesse alla riservatezza.
3. In presenza di un’istanza di accesso formulata in modo generico o cumulativo, ove non si faccia riferimento ad alcuna specifica disciplina, sussiste il potere-dovere della P.A. di esaminare l’istanza, anche alla stregua del diritto di accesso civico generalizzato, salvo il caso in cui il soggetto richiedente abbia fatto esclusivo ed inequivocabile riferimento alla disciplina del diritto di accesso documentale.
- (commento di) Silvia Ingegnatti, Accesso civico generalizzato e appalti pubblici: il punto della Plenaria (Giurispr. it. 1/2021, 157-164)
N.B. – Sentenza già segnalata con i commenti di:
- Lucia Gizzi, Atti pubblici: accesso “classico” e civico generalizzato, la Plenaria detta le regole (Guida al diritto 21/2020, 108-113) [L’accesso civico è esercitato da «chiunque» senza motivazione; quello documentale ordinario è finalizzato alla protezione di un interesse individuale. I due tipi di accesso coesistono e possono concorrere e completarsi, pur con un diverso bilanciamento degli interessi in gioco]
- Alfredo Moliterni, Pluralità di accessi, finalità della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici (Giornale dir. amm. 4/2020, 505-519)
- Vanna Mirra, Diritto d’accesso e attività contrattuale della pubblica amministrazione: la Plenaria risolve ogni dubbio? (Urban. e appalti 5/2020, 680-687)
in tema di appalti (in house):
- Cons. Stato IV 19.11.20 n. 7161, pres. Forlenza, est. Gambato Spisani (Giurispr. it. 1/2021, 20-21): Va rimessa alla Corte di giustizia Ue, ex art. 267 Tfue, la seguente questione: se sia compatibile con il diritto UE in tema di affidamenti in house (in regime cioè di delegazione interorganica) la normativa nazionale che, al fine di perseguire obiettivi di aggregazione e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, comporti l’effetto di determinare il trasferimento ex lege della gestione di un servizio pubblico da un organismo societario munito dei cc.dd. requisiti in house ad altro organismo societario privo di tali requisiti.
in tema di appalti (partenariato pubblico-privato):
- Cons. Stato III 16.11.20 n. 7982, pres. Frattini, est. Santoleri (Giurispr. it. 1/2021, 21-22): Il diritto UE non osta a una scelta normativa il cui effetto sia quello di considerare preferibile l’affidamento di un determinato servizio pubblico (nella specie, trasporto di malati in ambulanza) in regime di partenariato pubblico-privato (PPP), ritenendo solo succedaneo il ricorso all’affidamento con procedura ad evidenza pubblica. (La sentenza chiarisce i presupposti in presenza dei quali è in concreto possibile attivare un affidamento in regime di PPP)
in tema di appalti:
- Cons. Stato V 7.1.20 n. 70, pres. Franconiero, est. Perotti (Giurispr. it. 1/2021, 164 s.m.):
1. La previsione dell’art. 80, 5° comma, lett. c), DLg 50/2016 non ha carattere tassativo, atteso che non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, bensì un’elencazione di natura esemplificativa, comprendente ogni vicenda oggettivamente riconducibile alla fattispecie astratta del grave illecito professionale. In particolare, nell’ambito di applicazione della lett. c) rientrano sicuramente le condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, 1° comma, DLg 50/2016.
2. L’esclusione di una concorrente da una gara, ai sensi dell’art. 80, 5° comma, lett. c), DLg 50/2016, trova la propria causa non nella rilevanza della condanna penale irrogata, bensì nella mancata indicazione di detta condanna, costituente di per sé autonoma causa di esclusione, comportando l’impossibilità della stazione appaltante di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente.
3. Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili.
4. Va riconosciuto in capo alla stazione appaltante, un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità dei concorrenti: per l’effetto, proprio al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, questi ultimi sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’Amministrazione.
5. Una dichiarazione inaffidabile, deve ritenersi di per sé stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare. Invero, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente ne comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli fatti indicati dall’operatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, 5° comma, lett. c), Dlg 50/2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
- (commento di) Marco Ceruti, L’obbligo dei concorrenti di dichiarare le condanne penali si applica alle concessioni? (Giurispr. it. 1/2021, 165-188)
in materia antimafia:
- Ad. plen. 26.10.20 n. 23, pres. Patroni Griffi, est. Forlenza (Giurispr. it. 1/2021, 24-25): L’art. 92, 3° comma, codice antimafia del 2011, per la parte in cui consente all’imprenditore colpito da un’informativa interdittiva e dalle conseguenti revoche e decadenze di esercitare un limitato ius ritentionissulle somme nel frattempo percepite e “nei limiti delle utilità conseguite”, trova applicazione solo in relazione ai contratti di appalto e non anche in relazione ad altri incentivi di fonte pubblica (come le erogazioni nel settore dell’agricoltura).
in tema di inquinamento (dell’aria):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 10.11.20, causa C-644/18, ricorso per inadempimento, Commissione Ue c/ Italia (Giurispr. it. 1/2021, 25-26, annotata da Giuseppe Niccolò Imperlino): L’Italia, in ragione sia del superamento sistematico e continuato, dal 2008 al 2017, in alcune zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla Direttiva 21.5.2008 n. 50 (2008/50/CE) sulla “qualità dell’aria” (ex art. 13 par. 1 in combinato disposto con l’allegato XI), sia della mancata adozione di misure appropriate “a breve termine” al fine abbassare la concentrazione di microparticelle nell’aria ambiente (ex art. 23 par. 1 in combinato disposto con l’allegato XV), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea.
in tema di ottemperanza:
- Cons. Stato IV 10.11.20 n. 6925, pres. Maruotti, est. Conforti (Giurispr. it. 1/2021, 22-24): Vanno rimesse all’Adunanza plenaria le seguenti questioni: - se l’Amministrazione (la cui inerzia abbia dato luogo, in esito a un ricorso per silenzio-inadempimento, alla nomina di un Commissario ad acta) possa adottare tardivamente l’atto di propria competenza, prima che vi provveda il Commissario; - quale sia, eventualmente, il regime di invalidità che colpisce l’atto in tal modo (tardivamente) adottato.
sulla legittimazione ad agire in sede Cedu:
- Cedu 3^, 29.10.20, ric. 16554/19 (Giurispr. it. 1/2021, 26-28, annotata da Gustavo Minervini): È inammissibile un ricorso individuale ex art. 34 Cedu, presentato, in qualità di azionista di minoranza di una società commerciale operante nel settore minerario, da uno Stato (Repubblica Democratica del Congo) che non è parte della Convenzione, per denunciare la violazione del diritto a un equo processo (art. 6 Cedu) e del diritto a un ricorso effettivo (art. 13 Cedu).
in tema di religione (in rapporto con le istituzioni scolastico-educative):
- Cedu 3^, 20.10.20, ric. 47429/2009 (Giurispr. it. 1/2021, annotata da Angelo Forte): La libertà di religione (art. 9 Cedu) di un bambino e dei suoi genitori, e il diritto di questi ultimi di educare il figlio secondo le proprie convinzioni religiose (art. 2, Protocollo 1, Cedu), non. sono violati dalla celebrazione in classe - senza previa informativa ai genitori, appartenenti ad altra confessione - di un breve rito cristiano-ortodosso avvenuto il primo giorno dell’anno scolastico, ad iniziativa personale di un insegnante (e non della scuola), fuori dell’orario di lezione, senza coartazione alcuna dell’alunno, neppure psicologica.
sul patto fiduciario:
- Cass. 2^, 20.7.20 n. 15385 (Giurispr. it. 1/2021, 32 T): Partendo dal principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l’obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l’immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, l’obbligo di ritrasferimento può rinvenire autonoma fonte in una dichiarazione unilaterale, qualora essa contenga la chiara enunciazione dell’impegno attuale del soggetto ad effettuare una determinata prestazione. Da tali dichiarazioni non dipende la nascita dell’obbligo del fiduciario di ritrasferire l’immobile al fiduciante, ma l’esonero del fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che viene presunto iuris tantum.
- (commento di) Raffaella Grimaldi, La difficile marcia del patto fiduciario verso l’oralità (Giurispr. it. 1/2021, 33-48)
sul patto marciano (atipico):
- Cass. 3^, 17.1.20 n. 844 (Giurispr. it. 1/2021, 48 T): Il patto marciano che preveda, al momento dell’inadempimento, un procedimento tale da assicurare la stima imparziale del bene entro tempi certi e con modalità definite, esclude la violazione del divieto di patto commissorio e, conseguentemente, la nullità per illiceità della causa del contratto di vendita con scopo di garanzia, al quale sia apposto.
- (commento di) Chiara Scapinello, Ammissibilità dei patti sulla garanzia patrimoniale con marciano atipico (Giurispr. it. 1/2021, 50-62) [La SC implicitamente accoglie il principio della piena ammissibilità del patto marciano atipico come correttivo al divieto del patto commissorio, al fianco dei marciani tipizzati dal legislatore. Ci si chiede se, al pari dei nuovi istituti, sia ammissibile nell’esercizio dell’autonomia privata la configurabilità di un marciano atipico abdicativo della garanzia generica]
sul danno non patrimoniale:
- Cass. 3^, 29.10.19 n. 27590 (Giurispr. it. 1/2021, 62 s.m.): Nel vigente sistema di responsabilità civile, al danno non patrimoniale non può essere attribuita valenza sanzionatoria anche ove venga in considerazione una condotta di reato, dovendo la sua equa liquidazione rispondere al principio dell’integralità del ristoro. Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, non meramente simbolico o irrisorio, o comunque non correlato all’effettiva natura o entità del pregiudizio cagionato, deve tendere alla maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento.
- (commento di) Silvia Romanò, Danni non patrimoniali da reato e componente ultra-compensativa del risarcimento (Giurispr. it. 1/2021, 63-71) [In continuità ideale con la sentenza SU 5.7.17 n. 16601, la SC nega al risarcimento del danno non patrimoniale una finalità punitiva, cioè sanzionatoria. Nella specie, si trattava di danno non patrimoniale subito dai familiari di un uomo deceduto sul lavoro per un fatto costituente reato]
sul danno da perdita di chance (in materia locatizia):
- Corte d’appello Ba 3^, 23.10.19 (Giurispr. it. 1/2021, 71 T): L’altrui attività consistente nell’impedire al proprietario di un’immobile rimasto nel possesso del medesimo, il pieno uso del sevizio igienico, di fatto, privato della possibilità di scarico nell’impianto fognario comune all’interno dello stabile condominiale, non integra un danno in re ipsa da lucro cessante, del tipo di perdita di chance, per l’impossibilità - a causa del mancato funzionamento dell’impianto fognario - di concedere in locazione a terzi l’immobile, perché tale forma di danno, non consistendo nella perdita di un vantaggio economico ma nella possibilità di conseguirlo, sia pure mediante ricorso a presunzioni, deve essere provata nell’an e nel quantum.
- (nota di) Il danno da perdita di chance per l’impossibilità di locare a terzi l’immobile (Giurispr. it. 1/2021, 72-75)
in tema di responsabilità civile:
- Vito Amendolagine (a cura di), La responsabilità civile del professionista (Giurispr. it. 1/2021, 216-225) [La responsabilità dell’avvocato, del medico, dell’ingegnere, architetto, geometra, del notaio, del commercialista]
in tema di prescrizione:
- Cass. 1^, 3.11.20 n. 24320 (Giurispr. it. 1/2021, 10-11): Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano in relazione a crediti traenti origine da contratti stipulati in forma scritta (nella specie, un co.co.co. - contratto di collaborazione coordinata e continuativa - stipulato da un professionista con una società poi dichiarata fallita)
sulla tutela dei consumatori:
Eugenio Dalmotto (a cura di), Profili della tutela individuale dei consumatori e della riforma di quella collettiva (Giurispr. it. 1/2021, 226-262)
- Note introduttive sull’evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid, Eugenio Dalmotto (226)
- Il regime processuale delle nullità di protezione, Matteo Lupano (230)
- La tenuta processuale delle clausole probatorie nei rapporti consumeristici, Claudio Bechis (236)
- L’onere della prova del difetto di conformità tra codice civile e del consumo, Marco Russo (240)
- Il consumatore solitario (all’ombra dell’azione di classe), Alberto Ronco (244)
- La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori, Marco Bona (252-262)
in materia penale (tenuità del fatto):
- Corte cost. 21.7.20 n. 156 pres. Cartabia, red. Petitti (Giurispr. it. 1/2021, 189 s.m.): L’art. 131-bis c.p. è incostituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.
- (commento di) Giuseppina Panebianco, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale ridisegna il perimetro applicativo dell’art. 131-bis c.p. (Giurispr. it. 1/2021, 189-195)
N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Carmelo Minnella, La particolare tenuità deve essere applicata anche ai reati per i quali non è previsto un minimo di pena (Guida al diritto 46/2020, 75-79)
c.s.
Compito del Presidente della Repubblica è quello di accertare la concordanza tra corpo elettorale e parlamentare. Assolve a tale ruolo attraverso l’impiego dell’istituto dello scioglimento anticipato, quando vi siano elementi tali da renderlo necessario o anche solo opportuno, in termini di gravi disarmonie tra le attività degli eletti e il sentimento del popolo (Costantino Mortati)