in tema di appalti (revisione prezzi):
- Cons. Stato IV 7.7.22 n. 5667, pres. Poli, est. Tucciarelli (Giurispr. it. 10/2022, 2056-7): Considerata la ratio e la disciplina dell’istituto della revisione dei prezzi contrattuali nei contratti pubblici di appalto, è legittima, nel caso di appalti di lavori di durata infrannuale disciplinati dal DLg 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la scelta dell’Amministrazione di escludere in toto l’applicabilità di un qualunque meccanismo revisionale finalizzato al riequilibrio dei prezzi contrattuali
in tema di misure antimafia:
- Cons. Stato III 6.7.22 n. 5615 (ord), pres. Maruotti, est. Pescatore (Giurispr. it. 10/2022, 2057-9): Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione dei rapporti fra il giudizio amministrativo proposto avverso una misura interdittiva (informativa prefettizia) e l’ammissione dell’impresa interessata a un programma di controllo giudiziario in conseguenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 34-bis del Codice delle leggi antimafia (DLg 159/2011), anche allo scopo di chiarire, in particolare, se l’ammissione dell’impresa a tale programma renda necessaria la sospensione del giudizio amministrativo già pendente, ovvero se debba affermarsi la piena autonomia fra i due procedimenti.
sul riconoscimento di titoli esteri (abilitazione all’insegnamento):
- Cons. Stato VII 13.6.22 n. 4807 (ord), pres. Contessa, est. Zeuli (Giurispr. it. 10/2022, 2059-2060): Va rimessa all’Adunanza plenaria l’interpretazione della Direttiva 2005/36/CE in tema di mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali: in particolare, va chiarito se possa essere riconosciuto in Italia – quale titolo idoneo all’abilitazione all’insegnamento – un titolo di formazione conseguito presso altro Paese UE (nella specie: Romania) laddove tale titolo sia solo astrattamente idoneo, in quel Paese, a consentire l’insegnamento in quanto l’ordinamento straniero assoggetti tale possibilità al possesso di ulteriori condizioni)
sulla inoppugnabilità delle sentenze del CdS (in materia di appalti):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, causa C-497/20, Randstad Italia s.p.a. (Giurispr. it. 10/2022, 2186 solo massima): L’art. 4, par. 3, e l’art. 19, par. 1, TUE, nonché l’art. 1, par. 1 e 3, Direttiva 21.12.1989 n. 665 (89/665/CEE) del Consiglio, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla Direttiva 26.2.2014 n. 23 (2014/23/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, letti in coerenza con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro, di livello costituzionale, che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.
- (commento di) Marco Lipari, La sentenza della CGUE 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad e la violazione del diritto EU (Giurispr. it. 10/2022, 2186-2198)
N.B. - Sentenza già segnalata con i commenti di:
- Marina Castellaneta, I limiti posti al ricorso per cassazione da norma interna non contrastano con il diritto Ue (Guida al diritto 3/2022, 120-122)
- Mario P. Chiti, Un conflitto tra i giudici supremi italiani deciso dalla Corte di giustizia: “tutti gabbati”? (Giornale dir. amm. 2/2022, 225-229). [Sul significato dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost. (“contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”) la Corte di giustizia, interpellata dalla Cassazione, con una sentenza interpretativa valorizza definitivamente la posizione recentemente espressa dalla Corte costituzionale (sent. 6/2018)]s
in tema di sanzioni amministrative (termine del procedimento):
- Cons. Stato VII 14.2.22 n. 1081, pres. Contessa, est. Marzano (Giurispr. it. 10/2022, 2198 s.m.): Il provvedimento sanzionatorio, comunicato agli interessati dopo due anni dalla chiusura della fase istruttoria, senza che l’Amministrazione abbia motivato le ragioni del ritardo, è illegittimo, pur in assenza di una indicazione legislativa del termine di conclusione, non potendosi applicare il termine quinquennale di prescrizione.
- (commento di) Laura Maccarrone, Sanzioni amministrative pecuniarie e tempestività dell’azione amministrativa (Giurispr. it. 10/2022, 2198-2208)
in tema di illecito (continuato) antitrust:
- Corte di giustizia Ue 4^, 16.6.22, cause C-697/19 P, C-698/19 P, C-699/19 P e C- 700/19 P (Giurispr. it. 10/2022, 2063-5, annotata da Irene Stigliano): In materia di illecito antitrust, la decisione della Commissione che accerta un’infrazione unica e continuata aggiungendo l’inciso ‘‘composta da diverse infrazioni distinte’’ viola i diritti della difesa delle imprese destinatarie se queste non sono state poste in grado di comprendere che erano contestate loro altresì le infrazioni distinte costituenti l’infrazione unica e continuata. (Nella specie, si trattava di accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer. Pronunciandosi su quattro ricorsi avverso altrettante sentenze del Tribunale dell’Ue la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare il rapporto intercorrente tra un’infrazione unica e continuata e le singole condotte poste alla base della stessa alla luce dei diritti della difesa delle parti. La Corte ha accolto i ricorsi perché in sede di contestazione degli addebiti la Commissione non aveva qualificato giuridicamente come altrettante condotte illecite i contatti bilaterali tra le singole imprese coinvolte, preordinati a coordinare il loro comportamento manipolando le procedure di gara in funzione anticoncorrenziale)
in tema di diritti dell’uomo (non discriminazione di genere):
- Cedu 2^, 5.7.22, ric. 70133/16, Affare Dimici c/ Turchia (Giurispr. it. 10/2022, annotata da Isabella Puxeddu): Omettendo di dichiarare la contrarietà all’ordine pubblico di una clausola contenuta nell’atto costitutivo di una fondazione turca che prevede il divieto di ripartire le eccedenze di reddito tra i membri di sesso femminile, i giudici turchi hanno violato l’art. 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà), in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
in tema di diritti dell’uomo (esecuzione di lodo arbitrale):
- Cedu (Giurispr. it. 10/2022, 2067-9, annotata da Cristina Rapagnà): Il rifiuto ingiustificato delle corti nazionali di dare esecuzione a un lodo arbitrale può configurare una interferenza illecita con il diritto di proprietà e pieno godimento del possesso e, di conseguenza, una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Cedu (cfr. sentenza 9.12.1994 nel caso Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia). (Nella specie, si trattava della mancata esecuzione di un lodo di condanna emesso dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi nei confronti dell’agenzia per le privatizzazioni della Slovacchia)
in tema di donazione indiretta (opposizione):
- Cass. 2^, 11.2.22 n. 4523 (Giurispr. it. 10/2022, 2090 T): L’opposizione di cui all’art. 563, 4° comma, c.c. è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell’apertura della successione del primo. Inoltre, quando l’opposizione ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l’accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l’azione di restituzione prevista dall’art. 563, 1° comma, c.c. è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, l’esercizio dell’opposizione non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni.
- (commento di) Laura Pennazzi Catalani, Azione di restituzione, donazione indiretta e sicurezza dei traffici giuridici (Giurispr. it. 10/2022, 2091-6). La sentenza ritiene esperibile l’atto di opposizione ex art. 563, 4° comma, c.c. verso le donazioni indirette, previo accertamento della simulazione relativa delle stesse, al fine di salvaguardare la possibilità di esercitare l’azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione. Questa posizione si pone in linea di discontinuità con la consolidata opinione giurisprudenziale che disconosce l’esperibilità dell’azione di restituzione verso le donazioni indirette e garantisce sicurezza alla successiva circolazione delle provenienze contenenti una liberalità indiretta.
in tema di diritti reali (usucapione del diritto reale d’uso di bene condominiale):
- Cass. 2^, 21.6.22 n. 19940 (Giurispr. it. 10/2022, 2076 T): Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell’unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d’uso nel contratto di alienazione, l’accessione del possesso agli effetti dell’art. 1146 c.c., 2° comma, (nella specie, allo scopo di suffragare una maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un “titolo” astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la traditio del medesimo oggetto del possesso.
- (commento di) Rosario Franco, L’accessio possessionis, il possesso corrispondente al diritto di uso e l’acquisto per usucapione (Giurispr. it. 10/2022, 2078-2090)
in tema di clausole abusive (nei contratti con i consumatori):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 17.5.22, cause riunite C-693/19 e C-831/19 (Giurispr. it. 10/2022, 2113 solo massima): L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, Direttiva 5.4.1993 n. 13 (93/13/CEE), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter es-ere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.
- Trib. Napoli 14^, 4.6.22, giudice Fiengo (Giurispr. it. 10/2022, 2113 T): Dichiarata la vessatorietà di una clausola, ai sensi dell’art. 33, 2° comma, lett. f), DLg 206/05, contenuta in contratto b2c, il giudice dell’esecuzione assegna alle parti un termine perentorio di trenta giorni per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
- Cass. 3^, 5.7.22 (ord.za di rinvio alle Sezioni unite) (Giurispr. it. 10/2022, 2116 s.m.): Nel decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del consumatore il giudice deve dichiarare di aver proceduto ad un esame d’ufficio delle clausole del titolo all’origine del procedimento e che detto esame, motivato almeno sommariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro il termine stabilito dalla legge, il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo di siffatte clausole. Il giudice dell’esecuzione deve rilevare d’ufficio l’eventuale natura vessatoria della clausola inserita nel contratto tra professionista e consumatore, non essendogli tanto precluso dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto, fermo il limite preclusivo del già avvenuto trasferimento del bene; il giudice dell’esecuzione deve indicare il rimedio a favore del debitore consumatore, da individuarsi in un’ordinaria azione di accertamento, un’actio nullitatis che inizi dal primo grado e davanti al giudice ordinariamente competente per territorio, materia e valore, nel corso della quale la sospensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi in via cautelare con efficacia ex art. 623 c.p.c. sul processo esecutivo; il giudice dell’esecuzione potrà differire la vendita a data presumibilmente successiva alla decisione (adottata anche in via cautelare) del giudice del merito.
- (commento di) Simona Caporusso, Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore: la certezza arretra di fronte all’effettività (Giurispr. it. 10/2022, 2117-2126)
- (commento di) Marcello Stella, Il procedimento monitorio nella curvatura delle nullità di protezione consumeristiche (Giurispr. it. 10/2022, 2126-2128)
in tema di lavoro (contratti collettivi: efficacia erga omnes):
- Corte d’appello Napoli, Sez. lav., 3.2.22 n. 94 (Giurispr. it. 10/2022, T): L’art. 8 DL 13.8.2011 n. 138 - L 14.9.2011 n. 148 viola gli artt. 2 e 39, 1° comma, Cost. in quanto, vincolando sindacati non stipulanti e lavoratori non iscritti a sindacati o iscritti a sindacati non stipulanti, lede la libertà sindacale tanto delle organizzazioni sindacali, limitando la loro capacità organizzativa, quanto dei lavoratori, incidendo sulla libertà di aderire o non aderire a organizzazioni sindacali e imponendo loro assetti di interessi in contrasto con i propri. L’art. 8 viola l’art. 39, 4° comma, Cost. in quanto, sancendo l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali o di prossimità, non rispetta i requisiti fissati dalle norme costituzionali (in particolare la registrazione delle organizzazioni sindacali), né si conforma alle particolari condizioni di provvisorietà, transitorietà ed eccezionalità, alla cui stregua è ammissibile, secondo la sent. 106/1962 della Corte costituzionale, la deroga ai vincoli costituzionali per assicurare l’efficacia generale dei contratti collettivi.
- (commento di) Rosario Santucci, Le questioni di costituzionalità dell’art. 8 L. n. 148/2011: un fuordopera in controtendenza? (Giurispr. it. 10/2022, 2175-2181)
in tema di compensi professionali:
- TAR Campania 1^, 18.2.22 n. 1114, pres. Salamone, est. De Falco (Giurispr. it. 10/2022, 2181 T): In tema di determinazione del compenso dei liberi professionisti, a seguito di emissione di avviso pubblico, alle Pubbliche amministrazioni non è vietato derogare al ribasso la soglia minima prevista dai decreti predisposti dal ministero competente, viceversa è precluso introdurre una regola che impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale che sia di importo pari o superiore all’equo compenso.
- (commento di) Filippo Olivelli, La derogabilità contrattata dell’equo compenso del professionista (Giurispr. it. 10/2022, 2181-2185). [Secondo la recente giurisprudenza amministrativa si starebbe lentamente affermando nel nostro ordinamento un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro in quanto l’art. 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e il (non a caso) successivo art. 36, nell’occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro]
in tema di CTU (consulenza tecnica d’ufficio):
- Cass. SSUU 1.2.22 n. 3086 (Giurispr. it. 10/2022, 2137 s.m.) e 28.2.22 n. 6500 (Giurispr. it. 10/2022, 2137 T): Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commissionategli e nell’osservanza del contraddittorio con le parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite e acquisire tutti i documenti la cui rilevazione o acquisizione sia necessaria al fine di rispondere ai quesiti formulati, purché, rispettivamente, riguardino o siano volti a provare fatti secondari relativi alla domanda e alle eccezioni in senso stretto e i fatti principali relativi alle sole eccezioni in senso ampio. La violazione del contraddittorio nel procedere a tali operazioni è causa di nullità relativa, sanabile in caso di mancata eccezione della parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. L’accertamento ad opera del CTU di fatti principali idonei a fondare la domanda o le eccezioni in senso stretto, se diversi da quelli allegati dalle parti, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.
- Cass. SSUU 28.2.22 n. 6500 (Giurispr. it. 10/2022, 2137 T): In materia di esame contabile ex art 198 c.p.c., il CTU può acquisire documenti diretti a provare fatti principali relativi alla domanda e alle eccezioni, sia in senso stretto che in senso ampio
- (commento di) Ferruccio Auletta, L’istruzione probatoria mediante consulente tecnico: la Corte profert de thesauro suo nova et vetera (Giurispr. it. 10/2022, 2138-2141). Parto gemellare delle Sezioni unite sull’ampiezza dei poteri del CTU e sulla natura della patologia che infici il risultato della sua attività.
in tema di class action:
- Trib. Roma 14^, Sez. impresa, 21.9.21 (decr), pres. rel. Goggi (Giurispr. it. 10/2022, 2142 T):
Esiste l’interesse all’azione di cui all’art. 840-sexiesdecies se la condotta attribuita al convenuto determina una oggettiva lesione suscettibile di tutela inibitoria collettiva perché pregiudica i diritti del gruppo omogeneo di cui fanno parte i ricorrenti e delle organizzazioni portatrici dell’interesse collettivo.
Le azioni di classe non hanno introdotto una deroga, solo per la natura comune ad un numero indeterminato di possibili fruitori, ed in tal senso collettiva, degli interessi lesi, al tradizionale riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi, per cui la domanda di emissione di un ordine inibitorio rivolto nei confronti di una PA avente ad oggetto un facerespecifico è sottratta al sindacato del giudice ordinario, in quanto la pretesa a che un’autorità eserciti i poteri che la legge le assegna per la tutela di un interesse pubblico non può essere configurata come diritto soggettivo.
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. esclude la PA dal novero dei soggetti nei confronti dei quali è esercitabile l’azione inibitoria, la cui operatività è limitata, quanto ai servizi pubblici o di pubblica utilità, ad imprese o enti di gestione degli stessi.
- (commento di) Davide Amadei, Primi approcci della giurisprudenza alla nuova azione collettiva inibitoria (Giurispr. it. 10/2022, 2144-2147). L’interesse all’azione inibitoria dei soggetti legittimati ad agire (individui o associazioni o organizzazioni); il rapporto con la giurisdizione esclusiva amministrativa; la carenza di legittimazione passiva della PA nel caso di servizi pubblici o di pubblica utilità.
in tema di omicidio preterintenzionale “aberrante”:
- Cass. pen. 5^, 21.1-20.4.22 n. 15269 (Giurispr. it. 10/2022, 2222 T): Il carattere diretto dell’offesa rivolta ai potenziali destinatari della programmata azione predatoria non rende “indiretta” l’aggressione sofferta dai soggetti estranei a quest’ultima. Proprio la valorizzazione, sul piano logico-giuridico, ai fini della configurabilità dell’omicidio preterintenzionale del segmento dell’azione finalizzato a ledere l’integrità fisica delle potenziali vittime della rapina pone queste ultime, ai medesimi fini, sullo stesso piano di tutti gli altri soggetti destinatari della identica condotta aggressiva dell’incolumità.
- (commento critico di) Matteo Leonida Mattheudakis, Ancora un’aberrazione applicativa dell’omicidio preterintenzionale (Giurispr. it. 10/2022, 2226-2233) [La Sezione si discosta da una propria pronuncia resa sulla stessa vicenda in sede cautelare con cui era stato ritenuto configurabile il controverso omicidio preterintenzionale aberrante per i fatti di piazza San Carlo a Torino]
in tema di prove (nel processo penale):
- Cass. pen. 6^, 17.5-4.7.22 n. 801 (Giurispr. it. 10/2022, 2234 T): I rilevamenti satellitari del sistema GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i relativi tracciamenti siano stati curati dalla società privata che ne gestisce la rilevazione, essendo del tutto irrilevante che tali dati non siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria; né la loro utilizzabilità probatoria è condizionata dall’acquisizione del dispositivo elettronico da cui sono stati estrapolati o dal relativo supporto informatico che rappresenta solo un diverso strumento di raccolta del dato che può essere riprodotto tanto su documento cartaceo che su documento digitale.
- (commento di) Ottavia Murro, La geolocalizzazione: silenzi, dubbi, prospettive (Giurispr. it. 10/2022, -2238)
sull’abuso del processo:
- Sibilla Alunni (a cura di), Abuso del processo, problemi applicative della condanna (Giurispr. it. 10/2022, 2243-2253). Gli orientamenti giurisprudenziali sull’art. 96, 3° comma, c.p.c., introdotto dal legislatore per accrescere i presidi contro l’abuso del processo.
c.s.
Unanimità e democrazia
- Secondo la scienza matematica e la filosofia del diritto, il voto all'unanimità non appartiene alla democrazia, anzi la esclude
- Se tre persone pensano la stessa cosa, una di queste tre è superflua (F. D. Roosvelt)