in tema di accesso:
- Giovanni Gallone e Angelo Giuseppe Orofino (a cura di), L’accesso civico: morfologia e tutela (Giurispr. it. 3/2021, 725-731)
in tema di appalti (servizio trasporto emergenza 118):
- Cons. Stato III 18.1.21 n. 536, pres. Garofoli, est. De Berardinis (Giurispr. it. 3/2021, 534-535): Va rimessa alla Corte di giustizia la questione se sia compatibile con il diritto UE (e in particolare, con l’art. 10 della Direttiva appalti n. 2014/24/UE) l’art. 57 del CTS (Codice del Terzo Settore, DLg 117/2017), per la parte in cui consente alle AA.SS.LL. di riservare alle sole associazioni di volontariato la stipula di convenzioni aventi ad oggetto il servizio di trasporto sanitario di urgenza, escludendo invece da tale possibilità le Cooperative sociali prive di scopo di lucro.
in tema di appalti (requisiti di partecipazione)
- Cons. Stato V 8.1.21 n. 307, pres. Severini, est. Urso (Giurispr. it. 3/2021, 538-539): L’omessa dichiarazione in gara da parte di un concorrente di circostanze che potrebbero rilevare l’esistenza di gravi illeciti professionali non giustifica ex se l’esclusione di tale concorrente, ma onera piuttosto l’A. ad effettuare una verifica in concreto circa l’effettiva valenza escludente delle circostanze omesse o sottaciute. [NB - applicazione dei principi dettati da AP 28.8.20 n. 16]
in tema di appalti (requisiti di partecipazione):
- Cons. Stato V 8.1.21 n. 309, pres. Barra Caracciolo, est. Rotondano (Giurispr. it. 3/2021, 536-538): Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione se l’art. 80, 5° comma, DLg 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) impedisca la partecipazione alle pubbliche gare da parte delle imprese che siano assoggettate al concordato preventivo c.d. in bianco (art. 161, 6° comma, LF).
in tema di appalti (avvalimento):
- Ad. plen. 16.10.20 n. 22, pres. Patroni Griffi, est. Cirillo (Giurispr. it. 3/2021, 672 solo massima)
1. La clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione Soa alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione Soa anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, DLg 50/ 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.
2. La nullità ex art. 83, comma 8, DLg 50/2016 della clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione Soa alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione Soa anche della stessa impresa ausiliata configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa.
3. Al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara non sussiste l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso perché tale clausola - in quanto inefficace e improduttiva di effetti - si deve intendere come «non apposta», a tutti gli effetti di legge, salvo impugnare nei termini ordinari di decadenza - anche per farne valere l’illegittimità derivata - gli atti successivi che facciano applicazione della clausola nulla, o che comunque si fondino sulla stessa, ivi compresi il provvedimento di esclusione dalla gara o la sua aggiudicazione.
- (commento di) Marco Maria Cellini, La “nuova” nullità parziale del provvedimento amministrativo (Giurispr. it. 3/2021, 672-677)
N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Davide Ponte, Il ricorso all’avvalimento va abbinato con la tassatività delle esclusioni (Guida al diritto 46/2020, 95-101)
in tema di appalti (avvalimento):
- Cons. giust. amm. Regione Siciliana, 24.11.20 n. 1106 (ord.za), pres. Taormina, est. Verde (Giurispr. it. 3/2021, 678 s.m.): Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se l’art. 63 della Direttiva 26.2.2014 n. 24 (2014/24) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di “criteri di selezione e soccorso istruttorio” di cui all’inciso contenuto nell’art. 83, 8° comma, penultimo periodo, DLg 18.4.2016 n. 50, nel senso che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (di cui all’art. 89 dello stesso Codice dei contratti) in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- (nota di) Lidia Consonni, Alla Corte di Giustizia la parola su requisiti e limiti dell’avvalimento da parte della mandataria (Giurispr. it. 3/2021, 678-680)
in tema di appalti (requisiti di gara):
- Cons. giust. amm. Regione Siciliana, 16.11.20 n. 1033, pres. Taormina, est. Buricelli (Giurispr. it. 3/2021, 680 s.m.): Ai fini del calcolo dei tre anni occorre considerare, per il dies a quo, non la data della commissione del fatto, quanto invece quella della definitività del provvedimento giudiziario o comunque dell’emanazione della pronuncia giudiziale. Un’interpretazione utile della norma sulla durata triennale della preclusione di cui si tratta esige di far decorrere il relativo triennio solo dall’intervento accertativo sanzionatorio della violazione.
Per individuare il dies ad quem occorre fare riferimento alla data di indizione della procedura o, come appare preferibile, a quella di poco successiva, della scadenza del termine per la presentazione della domanda o, ancora, alla data della presentazione della dichiarazione.
- (nota di) Irene Grossi, La rilevanza temporale dei precedenti penali nell’affidamento di contratti pubblici (Giurispr. it. 3/2021, 680-682)
in tema di appalti (composizione delle commissioni di gara):
- TAR Toscana 2^, 18.11.20 n. 1441, pres. Trizzino, est. Giani (Giurispr. it. 3/2021, 682 s.m.):
1. I commissari di gara devono essere scelti in base ai criteri di competenza e trasparenza; tali criteri sono imposti, in termini cogenti, dagli artt. 1, 1° comma, lett. c), DL 32/2019, e 216, 12° comma, DLg 50/2016. Laddove detti principi siano in concreto rispettati, non può inferirsi la illegittimità dell’atto di nomina dei commissari per via del solo motivo della mancata predeterminazione dei criteri stessi da parte della stazione appaltante.
2. Non è necessario che il presidente della commissione abbia la qualifica di dirigente; tale qualifica é richiesta, infatti, dalla deliberazione ANAC n. 620/2016, la quale non assume valenza normativa, come tale giuridicamente vincolante per l’ordinamento generale. Ne consegue che la sua violazione non può portare alla caducazione dell’atto gravato.
3. Il principio di rotazione tra i commissari, nella composizione delle commissioni di gara, risulta fondato sulla previsione di una norma primaria, contenuta nell’art. 77 DLg 50/2016 (ancorché allo stato sospeso dal DL 32/2019). Il suddetto principio ha tuttavia necessità di essere configurato nella sua dimensione operativa, in specie con riferimento alla durata temporale della preclusione a far parte di commissioni giudicatrici per chi ha già partecipato ad altre commissioni in precedenti procedure. In tale quadro può essere fatto riferimento a quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 620/2016, la quale prevede che il “commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina”; infatti, con riferimento a questo specifico aspetto (la rotazione) vi è un fondamento nella normativa primaria allo specifico principio, la disciplina ANAC rivestendo quindi valore orientativo rispetto alla concreta operatività del dato normativo primario. Ritiene il Collegio che il suddetto termine biennale risulti congruo.
- (nota di) Federico Gaffuri, La composizione delle Commissioni di gara (Giurispr. it. 3/2021, 683-685)
in materia edilizia (consorzi di urbanizzazione)
- Cass. 1^, 25.1.21 n. 1468 (Giurispr. it. 3/2021, 518-9): Nei consorzi di urbanizzazione il consorziato non può recedere dal consorzio senza disporre in favore di terzi del bene che forma oggetto della partecipazione: ciò in quanto, secondo la giurisprudenza consolidata, i consorzi di urbanizzazione, consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità
in tema di distanze legali (edifici demaniali):
- Cass. 1^, 13.1.21 n. 391 (Giurispr. it. 3/2021, 526-528):
Gli edifici demaniali sono esentati dal rispetto della disciplina dettata dagli artt. 873 e segg. c.c. come implicitamente si desume dall’art. 879 c.c.
La disciplina delle distanze prevista dal codice civile, che presiede alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela del diritto di proprietà, vincola anche la PA, non solo nel caso in cui la stessa operi iure privatorum, ma anche quando risultino coinvolti beni ad essa appartenenti e non riconducibili fra quelli indicati nell’art. 879 c.c.
Non può considerarsi pubblica e demaniale, ai fini delle distanze, l’opera costituita da un campetto da calcio e dal relativo spogliatoio, edificata dal Comune su un fondo privato in virtù di un contratto di comodato stipulato con il proprietario del fondo, in virtù cioè di un titolo - obbligatorio e non reale - che, per sua natura, attribuisce un diritto di godimento temporaneo e precario, al cui spirare l’ente proprietario riotterrà il godimento del bene e il libero esercizio di tutti i poteri dominicali (art. 934 c.c.), con il conseguente venir meno della finalità pubblica perseguita dall’amministrazione comodataria.
in tema di processo amministrativo (appello cautelare) e di pandemia:
- Cons. Stato III 11.1.21 n. 18 (decr), pres. est. Frattini, Regione Clabria c/ XY (Giurispr. it. 3/2021, 535-536): 1. - La domanda volta alla riforma in appello di un decreto cautelare monocratico adottato dal Presidente di un TAR può essere (in casi eccezionali) ritenuta ammissibile, nonostante l’espressa previsione in senso contrario dell’art. 56, 2° comma, c.p.a. 2. - Le regioni possono adottare misure di contenimento della crisi pandemica di contenuto più restrittivo rispetto a quelle adottate al livello nazionale, ma soltanto laddove tali misure risultino supportate da un’adeguata motivazione, ovvero da concreti elementi scientifici a supporto.
in tema di divorzio (diritto internazionale privato):
- Bundesgerichtshof [Corte suprema, Rep. Fed. Tedesca], Sez. XII Civile, 28.10.20 n. 187 (ord.za) (Giurispr. it. 3/2021, 594 solo massima): Vanno rimesse alla Corte di giustizia Ue, ex art. 267 Tfue, le seguenti questioni interpretative riguardanti l’art. 1, 1° comma, lett. a), l’art. 2, n. 4, l’art. 21, 1° comma, l’art. 46 del Regolamento UE 27.11.2003 n. 2201 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. Regolamento. Bruxelles IIa):
1. L’atto di scioglimento del matrimonio concluso in Italia ai sensi dell’art. 12 DL 12.9.2014, n. 132 (accordo davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile) va qualificato come “decisione di divorzio” nel senso fatto proprio dall’art. 21 Reg. Bruxelles II bis, con la conseguenza che la sua registrazione nello stato civile di un altro Stato membro non richiede alcuna preventiva procedura di riconoscimento?
2. In caso di risposta negativa, lo stesso atto va qualificato come “documento pubblico” ai sensi dell’art. 46 Reg. Bruxelles II bis, con la stessa conseguenza indicata nel p.to 1.?
- (nota di) Davide Turroni, Il divorzio italiano davanti al Sindaco e la sua circolazione nello spazio UE (Giurispr. it. 3/2021, 594-597)
in tema di servitù prediali:
- Cass. 2^, 14.1.21 n. 524 (Giurispr. it. 3/2021, 523-525):
1. Allorché il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e venderlo a scopo edificatorio, la pattuizione inclusa nei contratti di compravendita (divieto di attività commerciali, quali intrattenimenti e banchetti, nel rispetto della destinazione urbanistica della zona ad attività agricola e residenziale) costituisce una servitù prediale reciproca, trattandosi di un vincolo di non facere di natura reale, legittimamente costituito dall’originario unico proprietario nel momento del frazionamento del bene, vincolante per tutti i successivi aventi causa, anche se i successivi atti di acquisto non ne fanno menzione, ove il contratto originario sia stato regolarmente trascritto.
2. Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali, di espressioni formali particolari, ma basta che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine.
in tema di interessi usurari:
- Cass. SSUU 18.9.20 n. 19597 (Giurispr. it. 3/2021, 563 T):
1. La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. Tale lettura è coerente con gli obiettivi della disciplina antiusura, tra cui la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. (Le SU dirimono un contrasto interpretativo che aveva diviso i giudici di legittimità)
2. La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (Tegm) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, che contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”.
3. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del Tegm così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Quanto alle conseguenze dell’avvenuto superamento del tasso antiusura, si applica l’art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
- (commento di) Andrea Barenghi. Mora usuraria e interessi corrispettivi: le Sezioni Unite disinnescano il comntenzioso Giurispr. it. 3/2021, 572-577)
N.B. Sentenza già segnalata con i commenti di:
- Giuseppe Guizzi*, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle? (Corriere giur. 11/2020, 1305-1314, editoriale) [*ordinario di Diritto commerciale nell’Università Federico II di Napoli]
- Lorenzo Staglioli Cerino (a cura di), L’usura sopravvenuta e il computo degli interessi moratori nell’evoluzione giurisprudenziale (Corriere giur. 1/2021, 110-121): commento a Cass. SSUU 18.9.20 n. 19597 e rassegna della giurisprudenza di merito, di legittimità e dell’ABF (arbitro bancario finanziario)
in materia contrattuale (obbligo di rinegoziazione in tempi di pandemia):
- Trib. Treviso 21.12.20 (ord), giudice Barbazza (Giurispr. it. 3/2021, 589 T): 1. - Nel caso dei contratti a prestazioni corrispettive ed in relazione agli effetti della pandemia causata dal Covid-19, sussiste un obbligo delle parti, di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale dello stesso sussistente al momento della contrattazione iniziale che si fonda sulla clausola generale di buona fede e di solidarietà sancita dall’art. 2 Cost. 2. - L’intervento del giudice in caso di mancato adempimento delle parti all’obbligo di rinegoziare in buona fede del contenuto del contratto si fonda sui poteri equitativi concessi dall’art. 1374 c.c., con onere alle parti di invocarne e provarne correttamente i motivi di applicazione o esclusione nel caso di specie.
- (commento di) Gianluca Sicchiero, La prima applicazione dell’intervento giudiziale fondato sull’equità ex art. 1374 c.c. (Giurispr. it. 3/2021, 590-593)
in tema di vendita (immobile affetto da irregolarità edilizie):
- Cass. 2^, 20.1.21 n. 1131 (Giurispr. it. 3/2021, 519-520): La sanzione di nullità prevista dall’art. 40 L 47/1985, ove nell’atto non siano riportati gli estremi della concessione edilizia o di quella in sanatoria, si applica ai soli contratti con effetti traslativi, e non anche a quelli con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita, non soltanto in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’art. 40, comma 2, della medesima legge, o il rilascio della concessione in sanatoria possono intervenire successivamente al contratto preliminare.
in tema di condominio:
- Cass. SSUU 17.12.20 n. 28972 (Giurispr. it. 3/2021, 549 T): La pattuizione avente ad oggetto l’attribuzione del c.d. “diritto reale di uso esclusivo” su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell’edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall’art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l’applicazione dell’art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d’uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente inter partes) di natura obbligatoria.
- (commento di) Roberto Calvo, Comunione e uso esclusivo tra autonomia e tipicità (Giurispr. it. 3/2021, 557-564)
N.B. 1 - Sentenza già segnalata con il commento di Rosario Franco, L’uso esclusivo di un bene condominiale non rientra nel novero dei diritti reali (Guida al diritto 2/2021, 90-97) [Se le SU sono perentorie nell’affermare ciò che il diritto di uso esclusivo non è, non sono poi vigorose nell’affermare ciò che esso è].
N.B. 2 - Questione sollevata da Cass. 2^, 2.12.19 n. 31429, già segnalata con il commento di Maria Luisa Chiarella, Rimessa alle Sezioni Unite la qualificazione giuridica del c.d. diritto d’uso esclusivo (Giurispr. it. 4/2020, 791-797)
sul danno (in ambito sanitario):
- Cass. 3^, 8.7.20 n. 14258 (Giurispr. it. 3/2021, 577 T): Nel caso di suicidio del malato con problemi psichiatrici causato dall’omessa vigilanza della struttura sanitaria, la responsabilità di quest’ultima verso i familiari del paziente che chiedano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subıto iure proprio è di natura extracontrattuale, non essendo ravvisabile nei loro confronti un contratto con effetti protettivi verso i terzi.
- (commento di) Giulia Travan, Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento ai familiari iure proprio (Giurispr. it. 3/2021, 579-585)
sul danno (da fauna selvatica):
- Cass. 3^, 20.4.20 n. 7969 (Giurispr. it. 3/2021, 585 T): Ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L 157/1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilitàdi cui all’art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità. (Nella specie, si trattava di danni riportati da un veicolo nella collisione con un cinghiale su strada pubblica)
- (commento di) Cristiano Cicero, Il danno da fauna selvatica come danno da animali (Giurispr. it. 3/2021, 587-588)
N.B. – Sentenza già segnalata con il commento diAntonio Scalera, “Una rondine non fa primavera”: il nuovo “statuto” della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica (Corriere giur. 10/2020, 1201-1206).
sul tema incapacità e impresa:
- Sergio Luoni (a cura di), Incapaci e impresa. Un tema classico, con diverse questioni irrisolte (Giurispr. it. 3/2021, 732-770)
- Incapaci e impresa: una premessa, Sergio Luoni e Maurizio Cavanna (Giurispr. it. 3/2021, 732)
- L’impresa individuale dell’incapace, Maurizio Cavanna (Giurispr. it. 3/2021, 739)
- Incapaci e società di persone, Alessandro Monteverde (Giurispr. it. 3/2021, 750)
- La partecipazione in società di capitali dell’incapace, Sergio Luoni (Giurispr. it. 3/2021, 755)
in materia penale:
- Cass. pen. 4^, 16.9-1.10.20 n. 27241 (Giurispr. it. 3/2021, 696 T): In tema di mancata assistenza in caso di incidente stradale, il dolo eventuale si configura quando l’agente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio.
Per la configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla condotta penalmente rilevante.
- (commento di) Piero Silvestri, Dolo eventuale e particolare tenuità del fatto, tra diritto e accertamento probatorio (Giurispr. it. 3/2021, 697-700)
in tema di giusto processo:
- Cedu, Grande Camera 1.12.20, ric. 26374/18, Guðmundur Andri Ástràðsson c/ Islanda (Giurispr. it. 3/2021, 545-547, annotata criticamente da Lorenzo Moroni): Il mancato rispetto delle norme interne sulla nomina dei giudici può integrare, a determinate condizioni, una lesione del diritto all’equo processo ex art. 6, comma 1, Cedu, ossia del diritto di essere giudicati da un tribunale “costituito per legge, indipendente e imparziale”. [Nella specie, la Grande Camera, dopo aver accertato che i vizi del procedimento di nomina dei giudici di proposta ministeriale (uno dei quali membro del collegio d’appello che aveva giudicato il ricorrente) erano stati di una gravità tale da incidere sull’essenza stessa del diritto a un “tribunale costituito per legge”, al punto da non ritenere necessaria la valutazione dell’“indipendenza” e dell’“imparzialità” di un tribunale già irrimediabilmente viziato (par. 295), ha deciso di non intimare la riapertura del caso in Islanda con la ragione, apodittica, che tale opportunità non era stata adeguatamente motivata dal ricorrente (par. 313)]
c.s.
La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità, ma del khomeinismo (Giovanni Falcone)