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Giurisprudenza italiana (7/2022)

Carmine Spadavecchia • 1 settembre 2022

in tema di arbitrato (sugli accordi di programma):

- Cass. 1^, 5.2.21 n. 2738 (Giurispr. it. 7/2022, 1628 T): Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall’esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell’art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo. (Nella specie, la SC ha ravvisato la consistenza dell’interesse legittimo nella posizione vantata dal privato che aveva inteso reagire, anche a fini risarcitori, avverso scelte discrezionali dell’Amministrazione che avevano reso inattuabile l’accordo di realizzazione di un complesso programma lottizzatorio). 

- (commento di Manfredi Latini Vaccarella, Accordi di programma con clausola compromissoria: fonte di diritti soggettivi o di interessi legittimi? (Giurispr. it. 7/2022, 1631-1636) 


in tema di ricorso straordinario:

- Cons.giust. amm. Sicilia 12.5.22 n. 566, pres. Taormina, est. Caleca (Giurispr. it. 7/2022, 1554-6):

Va rimessa alla Consulta la questione di costituzionalità delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia della Regione siciliana che consentono al Presidente di quella Regione, in sede di decisione su ricorso straordinario, di discostarsi dal parere espresso dall’organo consultivo (CGARS). in evidente divergenza dalla disciplina prevista a livello nazionale, per l’omologo istituto, dal DPR 1199/1971 (art. 9 e segg.) 


 sulla perdita di chance:

- Cons. Stato VII 26.4.22 n. 3187, pres. Contessa, est. Castorina (Giurispr. it. 7/2022, 1556-7): Il carattere extracontrattuale della responsabilità della PA conseguente alla realizzazione di attività illegittime comporta che l’ingiustizia del danno debba essere puntualmente dimostrata in giudizio. Per essere risarcibile, il danno deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile, e ciò distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile. Il risarcimento del c.d. danno “da perdita di chance” è ancorato, secondo costante giurisprudenza, all’indefettibile presupposto di certezza dello stesso, e va pertanto escluso ove l’atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una “eventualità” di conseguimento del bene della vita. (Fattispecie in tema di preteso danno da annullamento di una procedura selettiva).


in materia edilizia (distanze legali):

- Cass. 2^, 21.12.21 n. 40984 (Giurispr. it. 7/2022, 1691 T):

1. I regolamenti edilizi previsti dall’art. 873 c.c. in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti “diritti quesiti” (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell’entrata in vigore della normativa, possano considerarsi “già sorte”), e, nel caso di norme più favorevoli, dell’eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue l’inammissibilità dell’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della nuova disciplina. 

2. Il principio della prevenzione non opera quando i regolamenti locali impongono di osservare distanze inderogabili dai confini, salvo che gli stessi consentano le costruzioni in aderenza o in appoggio. 

- (commento di) Diego De Carolis, Regole delle distanze tra costruzioni e la “prevenzione” dalle sopravvenienze (sic) (Giurispr. it. 7/2022, 1692-1705) 

- Cass. 2^, 14.4.22 n. 12196 (Giurispr. it. 7/2022, 1547-1549): In ogni caso di demolizione con ricostruzione - e quindi anche in presenza di aumento di volumetria nei casi consentiti dall’art. 3, lett. d), DPR 380/2001 (TUE) - la costruzione deve rispettare le distanze preesistenti, sempre che non sia possibile la modifica dell’originaria area di sedime in modo da osservare quelle in vigore al momento della realizzazione del manufatto che sostituisce quello originario, ove legittimamente realizzato secondo i criteri individuati dall’art. 9-bis TUE. La disciplina sopravvenuta può risultare - in singoli casi - più favorevole, consentendo la nuova costruzione nel rispetto delle distanze previgenti ove non sia possibile il rispetto di quella vigente al momento della costruzione mediante la modifica dell’area di sedime (sempre che ricorrano tutte le altre condizioni di legge). Come chiarito dalla relazione ministeriale al decreto semplificazioni (DL 76/2020), l’art. 2, comma 1-ter ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, stabilendo che, per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sia comunque consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano lo scivolamento dell’area di sedime ai tini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini stabiliti dal DM n. 1444 1968. [NB - la sentenza ricostruisce le alterne e variegate fasi della normativa in tema di ristrutturazione c.d. “pesante”]

cfr. Cass. 2^, 14.4.22 n. 12196 (Giurispr. it. 7/2022, 1547-1549) 


in tema di inquinamento:

- TAR Milano 3^, 4.1.22 n. 156, pres. Cozzi, est. De Vita (Giurispr. it. 7/2022, 1705 s.m.):

Sebbene il proprietario (non responsabile) del sito inquinato sia tenuto, ai sensi dell’art. 245, comma 2, DLg 152/2006, ad adottare soltanto misure di prevenzione (per contrastare imminenti minacce alla salute o all’ambiente), mediante la messa in sicurezza semplice (altrimenti detta provvisoria, o emergenziale); qualora egli abbia volontariamente attivato misure di riparazione con interventi di messa in sicurezza definitiva (e/o anche di bonifica), previa caratterizzazione del sito, dovrà eseguirle in conformità alle specifiche misure approvate dalla Regione, senza potervisi sottrarre. Resta salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del fatto di inquinamento; né viene mai escluso il potere/dovere dell’Amministrazione di individuare il responsabile; né, a fortiori, risulta in alcun modo inciso il dovere del responsabile, quando sia stato individuato, di subentrare nel porre rimedio all’inquinamento stesso. 

- (commento di) Lorenzo Ieva, Distinzione tra misure di prevenzione e misure riparatorie dei siti inquinati (Giurispr. it. 7/2022, 1705-1711) 


sull’appello nel processo amministrativo:

- Ad. plen. 21.4.22 n. 6, pres. Frattini, est. Perotti (Giurispr. it. 7/2022, 1559-1560): Nel vigente sistema processuale amministrativo, pur in assenza di un espresso riconoscimento, trova applicazione il principio c.d. della “consumazione del potere di impugnazione” (desunto dagli artt. 358 e 387 c.p.c.) anche se l’applicabilità di tale istituto è ammessa soltanto se un primo ricorso sia stato effettivamente proposto e se lo stesso sia stato in seguito dichiarato inammissibile o improcedibile. 


in tema di libera circolazione (in area Schengen):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 26.4.22, cause riunite C-368/20 e C-369/20 (Giurispr. it. 7/2022, 1560-1, s.m., annotata da Massimo F. Orzan): In tema di libera circolazione delle persone, l’art. 25, par. 4, Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen) prevede in via eccezionale il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne nel limite di una durata massima totale di sei mesi. Non è conforme a tale disposizione la normativa nazionale che prevede diversi periodi successivi di controlli, fondati sulla stessa minaccia o sulle stesse minacce, che portino a un superamento di tale durata; non lo è neppure la normativa nazionale che impone di esibire un passaporto o una carta d’identità all’atto del controllo di frontiera alla frontiera interna a pena di sanzione, quando il controllo è esso stesso contrario a tale disposizione.


in tema di privacy:

- Cass. VI-2, 8.11.21 n. 32411 (Giurispr. it. 7/2022, 1577 T): Il trattamento con modalità automatizzata di dati personali con il fine di definire il profilo o la personalità dell’interessato, le abitudini o scelte di consumo ai fini di una personalizzazione di una offerta commerciale costituisce una profilazione del cliente, che deve essere notificata al Garante della privacy anche se i dati inseriti determinano solo la generazione di coockie tecnici e non profilati e non vengono utilizzati per comunicazioni commerciali successive. 

- (commento di) Alessandra Spangaro, Il concetto di profilazione tra “direttiva madre” e GDPR (Giurispr. it. 7/2022, 1579-1587) 


in tema di famiglia (accordi di separazione/divorzio e trasferimenti immobiliari):

- Cass. SSUU 29.7.21 n. 21761 (Giurispr. it. 7/2022, 1596, s.m.): Le clausole dell’accordo di separazione consensuale, o di divorzio a domanda congiunta, dirette ad attuare, con effetto reale e non soltanto obbligatorio, il riconoscimento ad uno o ad entrambi i coniugi (o ai figli) della proprietà esclusiva di beni immobili, o della titolarità di altri diritti reali, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, L 52/1985, come introdotto dall’art. 19, 14° comma, DL 78/2010-L 122/2010, restando invece non sanzionata con la nullità l’ulteriore verifica, da parte dell’ausiliario del giudice, circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. 

- (commento di) Alessandro Bernes, Trasferimenti immobiliari nella composizione consensuale della crisi coniugale (Giurispr. it. 7/2022, 1596-1605)

N.B. Sentenza già segnalata con i commenti di:

- Valeria Cianciolo, Divorzio e trasferimenti immobiliari: le sezioni Unite in cerca di chiarezza (Guida al diritto 34/2021, 16-18)

- Valeria Cianciolo, Su responsabilità e trascrizione resta il nodo affidabilità dei registri (Guida al diritto 34/2021, 31-37) La sentenza pone a carico delle parti la responsabilità della trascrizione del trasferimento immobiliare. Il controllo di legalità attribuito al cancelliere non è bilanciato da garanzie di responsabilità. Nell’ambito della pubblicità immobiliare la ratio dell’intervento notarile risiede nella tutela dell’interesse della collettività all’affidabilità dei registri. Prassi e “protocolli” di alcuni tribunali d’intesa con i consigli dell’Ordine degli avvocati.

- Romolo Donzelli, Note a margine delle Sezioni unite sui trasferimenti immobiliari nella separazione e nel divorzio consensuali (Giurispr. it. 4/2022, 873-883) 


in tema di lavoro:

- Gabriele Franza (a cura di), Lavoro e social media (Giurispr. it. 7/2022, 1752-1758). 

Rassegna di giurisprudenza su mass media e social network, posta elettronica, internet; social media come strumenti di comunicazione, come elementi di fattispecie, come strumenti di organizzazione e gestione del lavoro, come strumenti di controllo delle prestazioni lavorative e delle condotte extralavorative; il diritto di critica al datore di lavoro nelle chat aperte, nelle chat chiuse e nella corrispondenza privata; social media e mezzi istruttori, prove costituite e prove costituende; proporzionalità della sanzione]


in tema di illecito sportivo:

- Cass. VI-3, 19.11.21 n. 35602 (Giurispr. it. 7/2022, 1571 T): 1. L’attività sportiva è consentita e socialmente utile, pertanto non si discute della presenza di una scriminante, tipica o atipica, ma si deve valutare la rilevanza della colpa. Ai fini della responsabilità dell’atleta, è dunque determinante individuare la norma violata e il suo scopo. 2. La finalità dell’attività sportiva non incide sulla valutazione della colpa rispetto allo scopo della norma violata, non essendoci motivo di distinguere tra un allenamento, un esame o una competizione, che sono disciplinati dal medesimo regolamento. Una distinzione rilevante è invece quella tra dilettanti e professionisti, in ragione del tipo di difformità del comportamento rispetto alla regola cautelare. 

- (commento di) Giulia Travan, Sport e responsabilità dell’atleta: una questione di antigiuridicità o di colpevolezza? (Giurispr. it. 7/2022, 1572-1577). Un nuovo orientamento che muove dalla irrilevanza la finalità della pratica sportiva.


in materia penale (illecito corporativo da reato):

- Cass. pen. 6^, 22.2-17.3.22 n. 9006 (Giurispr. it. 7/2022, 1712 s.m.): La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’art. 25-septies, 3° comma, DLg 8.6.2001 n. 231, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato. 

- (commento di) Davide Bianchi, Processo penale all’“ente morto”: fictio iuris e vulnerazioni (sostanziali) dei principi (Giurispr. it. 7/2022, 1712-). Un inatteso revirement.


in materia penale (responsabilità degli enti da reato):

- Cass. pen. 6^, 16.2-6.12.21 n. 45100 (Giurispr. it. 7/2022, 1727 s.m.): In tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrano tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal DLg 9.6.2001 n. 231, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell’unico socio. (In motivazione, la Corte precisa che, nell’accertamento della responsabilità dell’ente, occorre verificare se sia individuabile un interesse sociale distinto da quello dell’unico socio, tenendo conto dell’organizzazione della società, dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa, nonché dei rapporti tra socio unico e società).

- (commento di) Rossella Sabia, La società unipersonale nello spettro applicativo del D.Lgs. n. 231/2001. La Cassazione apre alla (problematica) “terza via” dell’accertamento in concreto (Giurispr. it. 7/2022, 1727-1736) 


in materia penale (reato continuato):

- SSUU pen. 24.6-24.12.21 n. 47127 (Giurispr. it. 7/2022, 1719 T): In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, non solo deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base per detto reato, ma deve altresì calcolare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite e motivare nella decisione ciascun singolo aumento sanzionatorio effettuato. 

- (commento di) Chiara Silva, La continuazione di reati torna alle Sezioni Unite: la conferma - prevedibile - della necessità di indicare e motivare ciascun aumento di pena per i reati satellite (Giurispr. it. 7/2022, 1720-1727) 


in tema di procedura penale (rinnovo dell’istruttoria in appello): 

- SSUU pen. 30.9.21-30.3.22 n. 11586 (Giurispr. it. 7/2022, 1737 T): La riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, 3° comma, c.p.p., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto. 

- (commento di) Flora Romano, Contraddittorio impossibile e motivazione rafforzata nell’appello del proscioglimento (Giurispr. it. 7/2022, 1739-1745). Il precedente (SSUU pen. 28.4.16 n. 27620, caso Dasgupta) e la flessibilizzazione della “regola Dasgupta”.


in tema di procedura penale (legittimo impedimento):

- SSUU pen. 30.9.21-3.3.22 n. 7635 (Giurispr. it. 7/2022, 1745 T): La restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. 

- (commento di) Angela Procaccino, Rinvio d’udienza e traduzione del ristretto per altra causa: oneri pubblici e privati (Giurispr. it. 7/2022, 1746-1751) 


in tema di AI (Intelligenza Artificiale) in ambito giuridico e giudiziario:

- Enrico Gabrielli e Marco Dell’Utri (a cura di), La giustizia predittiva (Giurispr. it. 7/2022, 1759-1782) 

--- Introduzione, di Marco Dell’Utri (Giurispr. it. 7/2022, 1759) 

--- La giustizia predittiva: una visione realistica, di Amedeo Santosuosso e Giovanni Sartor (Giurispr. it. 7/2022, 1760) 


 

c.s.


 

Esperienza

Esperienza è il nome che tutti danno ai propri errori (Oscar Wilde)

L'educazione è la continua riorganizzazione o ricostruzione dell'esperienza (John Dewey)

L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione


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