in tema di interdittiva antimafia:
- Cons. Stato III 16.6.22 n. 4912, pres. Corradino, est. Veltri (Giurispr. it. 8-9/2022, 1805-6): Anche nel caso in cui l’impresa inizialmente assoggettata a controllo giudiziario ex art. 34-bis TU leggi antimafia (2011) si sia concluso favorevolmente, ciò non impedisce al Prefetto di rivalutare funditus la questione ai fini dell’aggiornamento dell’informativa interdittiva e, se del caso, di pervenire motivatamente alla conferma del provvedimento antimafia.
in materia di impiego (stabilizzazione del precariato) e di pregiudiziale eurounitaria:
- Cons. Stato III 10.6.22 n. 4741, pres. D’Angelo, est. De Carlo (Giurispr. it. 8-9/2022, 1806-7): È conforme all’ordinamento UE la normativa italiana (in particolare, DLg 178/ 2012) che limita la possibilità per la CRI (Croce Rossa Italiana) di richiamare in servizio temporaneo il personale del Corpo militare, in linea con il divieto di reiterazione ingiustificata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Va tuttavia demandata alla Corte di giustizia la questione se tale orientamento risulti compatibile con la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato e se – in base alla c.d. teoria dell’atto chiaro (secondo cui è superfluo il ricorso al giudice dell’Unione solo se il giudice nazionale ritiene evidente la soluzione al dubbio di diritto UE, e possa altresì dimostrare “che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici degli altri Stati membri e alla Corte di giustizia” (CG Ue C-283/81, Cilfit) - il giudice nazionale abbia la facoltà (o l’obbligo) di rimettere la relativa questione interpretativa alla stessa Corte di Lussemburgo.
in tema di appalti (interpretazione degli atti di gara):
- Cons. Stato V 9.6.22 n. 4731, pres. Caringella, est. Di Matteo (Giurispr. it. 8-9/2022, ): Al fine di interpretare in modo corretto le clausole della lex specialis di gara, nonché le dichiarazioni rese in gara dai concorrenti, si può e si deve ricorrere ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 primo comma (senso letterale delle parole e comune intenzione delle parti) e 1363 (criterio logico-sistematico) del codice civile, nonché al criterio interpretativo autonomo, di derivazione eurounitaria, enucleato dalla giurisprudenza amministrativa, del favor partecipationis, per il quale, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consente la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr., ex multis, CS III n. 1698/2022). A tale stregua, a fronte di una clausola del bando che prevede un punteggio premiale per l’utilizzo, nelle lavorazioni, di materiali rinnovabili, deve ritenersi sufficiente la dichiarazione d’intenti del concorrente di voler utilizzare in sede esecutiva materiali rinnovabili, mentre non è necessaria la dimostrazione concreta dei materiali che si sarebbero utilizzati.
in tema di appalti (lavori aggiuntivi):
- Cons. Stato V 14.2.22 n. 1036, pres. Saltelli, est. Manca (Giurispr. it. 8-9/2022, 1926, solo massima): 1. È illegittima l’attribuzione di un punteggio premiale a un’offerta che ha previsto la realizzazione di lavori aggiuntivi da eseguirsi in area esterna al perimetro d’intervento come delineato dal progetto esecutivo posto a base di gara, ove la lex specialis abbia limitato l’ammissibilità di lavori aggiuntivi entro il perimetro di estensione dell’area oggetto di lavori, a prescindere dalla qualificazione dei lavori in questione in termini di variante o miglioria. 2. Il parere di precontenzioso dell’ANAC, anche se non vincolante, determina l’attenuazione del dovere della PA di motivare sulla sussistenza di un interesse pubblico specifico e concreto all’annullamento d’ufficio, dovendo la stazione appaltante di regola procedere al ritiro in autotutela dell’atto ritenuto illegittimo dall’ANAC, salvo puntualmente motivare l’esistenza di un particolare interesse alla conservazione del provvedimento.
- (nota di) Filippo Bucchi, Varianti, lavori aggiuntivi e precontenzioso Anac (Giurispr. it. 8-9/2022, 1926-1929)
in tema di contratti pubblici (concessione di lavori e servizi):
- Cons. Stato V 4.2.22 n. 795, pres. Saltelli, est. Manca (Giurispr. it. 8-9/2022, 1929 s.m.): Nelle concessioni di lavori e servizi la remunerazione degli investimenti compiuti è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio erogato attraverso le opere pubbliche realizzate. La tipologia di rischio imprenditoriale è diversa rispetto a quella del contratto di appalto pubblico poiché nella concessione entra in gioco un elemento imponderabile costituito dalla domanda di prestazioni per il servizio pubblico svolto dal concessionario. In tale quadro il piano economico finanziario svolge la funzione di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. In quanto tale, il piano economico finanziario è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto contrattuale la cui sostenibilità e adeguatezza è sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione concedente al fine di garantire la concreta capacità dell’operatore economico di eseguire correttamente le prestazioni previste per l’intero arco temporale prescelto.
- (commento di) Gian Franco Cartei, Piano economico finanziario e sostenibilità dell’offerta nella disciplina del contratto di concessione (Giurispr. it. 8-9/2022, 1930-1933)
in tema di appalti (RTI = raggruppamento temporaneo di imprese):
- Ad. plen. 25.1.22 n. 2, pres. Patroni Griffi, est. Forlenza (Giurispr. it. 8-9/2022, 1934 s.m.): 1. La modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 DLg 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso dovendosi interpretare l’art. 48, commi 17, 18, 19-ter del medesimo codice. 2. Laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 legge 241/1990 e all’art. 4 DLg 50/2016, deve interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara.
- (commento di) Marcello Faviere, Le modifiche soggettive di un R.T.I. in corso di gara (Giurispr. it. 8-9/2022, 1935-1942)
N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di)Davide Ponte, La plenaria mette fine alle incertezze sul mutamento dei raggruppamenti (Guida al diritto 5/2022, 114-117)
in tema di
società (golden power):
- TAR Roma 1^, 13.4.22 n. 4488, pres. Savo Amodio, est. Brancatelli (Giurispr. it. 8-9/2022, 1909 s.m.): Ferma restando la necessità di una rigorosa istruttoria ai fini della verifica della presenza di beni strategici e di operazioni riconducibili a quelle individuate dalla legge, la successiva decisione dello Stato di esercitare o meno i poteri speciali, attraverso l’imposizione di "prescrizioni", "condizioni" ovvero opponendosi all’operazione, si connota per una amplissima discrezionalità in ragione della natura degli interessi tutelati, attinenti alla sicurezza nazionale. In tal senso, le valutazioni sottese alla decisione di procedere al concreto esercizio dei poteri speciali costituiscono scelte di alta amministrazione, come tali sindacabili dal giudice amministrativo nei ristretti limiti della sussistenza di una manifesta illogicità delle decisioni assunte.
- (nota di) Federico Riganti, Annotazioni critiche in tema di Golden Powers e Stato regolatore del mercato (Giurispr. it. 8-9/2022, 1909-1910)
in materia
elettorale (Brexit):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 9.6.22, causa C-673/20 (Giurispr. it. 8-9/2022, 1809-1810, annotata da Giuseppe Niccolò Imperlino): Il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea (Brexit) comporta automaticamente la perdita del diritto di voto e di eleggibilità per i cittadini di tale Stato alle elezioni comunali ed europee indette in un altro Stato membro in cui detti cittadini sono residenti da prima della fine del periodo
sulla
obiezione di coscienza:
- Cedu 2^, 7.6.22, ric. 51914/19, Teliatnikov c/ Lituania (Giurispr. it. 8-9/2022, 1814-6, annotata da Rita Benigni): In assenza di un servizio alternativo civile, il rifiuto di esonero dal servizio militare, richiesto per obiezione di coscienza basata su un conflitto grave con una fede religiosa o altra convinzione dotata di sufficiente cogenza e serietà, integra una violazione della libertà di pensiero di coscienza e di religione (art. 9 Cedu).
sulla
libertà di associazione:
- Cedu 3^, 14.6.22, ric. 9988/13 e 60 altri, Ecodefence and Others c. Russia (Giurispr. it. 8-9/2022, 1812-4, annotata da Michele Balducci): Viola gli artt. 10 (libertà di espressione) e 11 (libertà di riunione e di associazione) una normativa nazionale (nella specie, la c.d. Legge sugli Agenti Stranieri emanata in Russia il 13 luglio 2012) che impone requisiti molto più stringenti alle ONG che svolgano “attività politica” e che ricevano finanziamenti da soggetti esteri, rispetto alle ONG che non ricevono tali finanziamenti. [Osserva il commentatore che ben difficilmente la Russia si adeguerà alla decisione, visto che, dopo l’invasione dell’Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022, essa ha - per decisione unilaterale presa il 7 giugno dalla Duma, il Parlamento russo - dismesso lo status di membro del Consiglio d’Europa, e quindi della Convenzione, approvando una legge che sancisce l’inefficacia della Convenzione stessa nei suoi confronti a partire dal 16 marzo 2022]
sulla
nullità del contratto (concluso in violazione della legge penale):
- Cass. 2^, 31.5.22 n. 17568 (Giurispr. it. 8-9/2022, 1783-5): Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l’inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilità dei contratti.
in tema di
locazione e retratto urbano:
- Cass. 3^, 15.12.21 n. 40252 (Giurispr. it. 8-9/2022, 1837 T):
In caso di cessione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di riscatto previsto dall’art. 39 L 392/1978 a favore del conduttore si trasferisce al cessionario per effetto della successione di questo nel diritto già esercitato dal suo dante causa, a differenza di quanto previsto per la prelazione nel settore agrario, che è caratterizzata da una tendenziale stabilità dei rapporti, mentre l’ambito delle attività commerciali svolte in immobili condotti in locazione è oggetto di una specifica disciplina volta a tutelare l’avviamento commerciale in caso di sublocazione o cessione del contratto.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, l’esercizio del diritto di riscatto –-previsto dall’art. 39 L 392/1978 a favore del conduttore pretermesso nel caso di vendita del bene locato - ha come effetto non la risoluzione del contratto traslativo a vantaggio del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, né un nuovo trasferimento del diritto sul bene dal terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, ma la sostituzione con effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso, sulla base della propria dichiarazione unilaterale recettizia, sicché la pronuncia, che decida positivamente sul valido esercizio di detto diritto potestativo del conduttore, è di mero accertamento del già avvenuto trasferimento e il conduttore vittorioso non è, pertanto, tenuto a pagare al retrattato i canoni di locazione maturati nelle more tra la vendita ed il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto.
- (commento critico di) Francesco Trifone, Esercizio del retratto urbano del conduttore e successiva cessione della locazione (Giurispr. it. 8-9/2022, 1839-1848)
in tema di
fideiussione:
- SSUU 30.12.21 n. 41994 (Giurispr. it. 8-9/2022, 1832 T): I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’AutoritàGarante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, 2° comma, lett. a), L 287/1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, 3° comma della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
- (commento di) Michela Santucci, Fideiussioni bancarie anticoncorrenziali: lo statuto della nulltà antitrust tracciato dalle Sezioni unite (Giurispr. it. 8-9/2022, 1834-1837)
N.B. – Sentenza già segnalata col commento di Allegra Ovazza, Le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI: due decisioni a confronto (Giurispr. it. 3/2022, 675-677)
- Vito Amendolagine (a cura di), Fideiussione e clausole contrastanti con le norme antitrust (Giurispr. it. 8-9/2022, 1974-1981). Le clausole nn. 2, 6 e 8 del modello ABI (ossia quelle produttive dell’intesa predisposta dall’associazione bancaria italiana dichiarata contrastante con la normativa antitrust): orientamenti giurisprudenziali.
in
procedura penale:
- SSUU pen. 30.9.21-30.3.22 n. 11586 (Giurispr. it. 8-9/2022, 1964 T): La riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all’art. 603, 3° comma, c.p.p., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto.
- (commento di) Lorenzo Agostino, Rinnovazione istruttoria impossibile: ammessa la riforma del proscioglimento (Giurispr. it. 8-9/2022, 1965-1973)
N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Flora Romano, Contraddittorio impossibile e motivazione rafforzata nell’appello del proscioglimento (Giurispr. it. 7/2022, 1739-1745). Il precedente (SSUU pen. 28.4.16 n. 27620, caso Dasgupta) e la flessibilizzazione della “regola Dasgupta”.
in tema di
AI (intelligenza artificiale):
- Luca Boggio (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto dell’impresa (Giurispr. it. 8-9/2022, 1982-2036)
--- Investimenti e rischi d’impresa: una premessa generale, di Luca Boggio (1982)
--- Organizzazione, trasparenza, responsabilità d’impresa e intelligenza artificiale nel diritto UE: un primo tentativo di razionalizzazione sistematica, di Luca Boggio (1983)
--- Gender Diversity e Intelligenza Artificiale Antropocentrica. Quali rimedi?, di Mia Callegari ed Eva Desana (1992)
--- Intelligenza artificiale e imputazione dell’impresa, di Maria Cristina Cossu (2000)
--- Dirigenza apicale e intelligenza artificiale, di Armando Catania (2005)
--- Il consiglio di amministrazione nell’era dell’intelligenza artificiale: l’importanza della motivazione rafforzata,
di Maria Lucia Passador (2012)
--- Intelligenza artificiale e fattori ESG, di Niccolò Abriani (2018)
--- Intelligenza artificiale e questione di genere: tra FinTech e CorpTech, di Davide Vitale (2025)
--- Intelligenza artificiale e comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, di Filippo Annunziata (2031)
c.s.
Imperialismi
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Se vuoi influenzare il mondo, devi prima comprenderlo (Peter Frankopan, storico)
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Tutti i popoli imperialisti, nel fare schiavi gli altri, fanno schiavi anche se stessi (Fernando Pessoa)
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La Russia è una tragedia: gli errori fatti con l'invasione dell'Ucraina l'hanno ridotta da potenza seria a paria globale (Peter Frankopan, storico)
- Soviet, comunismo, fascismo, nazionalsocialismo: tutto è lo stesso evento, il predominio della specie, cioè dei bassi istinti, che sono di tutti, contro l'intelligenza, che è solo dell'individuo (Fernando Pessoa)