Guida al diritto (1/2026)

Carmine Spadavecchia • 14 gennaio 2026

sulla semplificazione normativa:

L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate. [NdR - per il testo della L 10.11.2025 n. 167 e i relativi commenti, vedi Guida al diritto n. 47/2025 e n. 48-50/2025]

L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281] [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) 

- Stefano Battini*, Semplificazione, promesse difficili di un sogno che resta senza tempo (Guida al diritto 1/2026, 10-12, editoriale) [*Ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]. Il caos delle fonti: un’emergenza nazionale.

- testo della L 2.12.2025 n. 182 (stralcio, artt. 37, 38, 39, 41 e 44, sotto il titolo: “Dal 18 dicembre 2025 operative le norme sulla circolazione degli immobili donati) (Guida al diritto 1/2026, 13-17) 

- modifiche al codice civile (Guida al diritto 1/2026, 18-20)

- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 1/2026, 21-24)

- commenti:

- Giuseppe Finocchiaro, Certificato morte: indicati sempre gli «indizi o sospetti» di reato (Guida al diritto 1/2026, 25-27) [le novità in tema di formazione degli atti di morte, dichiarazione di assenza e morte presunta, traduzioni giurate, accettazione di eredità] 

- Giuseppe Finocchiaro, Accelerazione sui beni donati e meno tutele per i legittimari (Guida al diritto 1/2026, 28-32) [donazioni]


sulla giurisprudenza 2025 delle Corti superiori:

- Laura Biarella, Il 2025 sarà ricordato come l’anno della svolta per la “Giustizia digitale” (Guida al diritto 1/2026, 33-34) [l’andamento nei singoli settori, civile, penale, amministrativo, europeo; l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella giustizia]

- Laura Biarella, Procedura: dalle donazioni alla Tun* tra la stabilità dei traffici e il Pct** (Guida al diritto 1/2026, 35-38) [andamento del civile(novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge italiana sull’IA (L 23.9.2025 n. 132); il c.d. decreto giustizia (DL 8.8.2025 n. 117- L 3.10.2025 n. 148, Misure urgenti in materia di giustizia); la *TUN (Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a macrolesioni) istituita con DPR 13.1.2025, n. 12; **Processo civile telematico]

- Laura Biarella, Norme in vigore e riforme sospese, la trasformazione reale e l’attesa (Guida al diritto 1/2026, 39-42) [andamento del penale(novità normative e pronunce giurisprudenziali); il c.d. decreto sicurezza (DL 11.4.2025 n. 48 - L 9.6.2025 n. 80, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario); la legge sul femminicidio (L 2.12.2025 n. 181, Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime)]

- Laura Biarella, Digitale, dall’intelligenza artificiale alla semplificazione delle regole (Guida al diritto 1/2026, 43-45) [andamento dell’amministrativo (novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge sull’IA (L 23.9.2025 n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale); il c.d. correttivo appalti (DLg 31.12.2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); la legge di semplificazione (L 2.12.2025 n. 182, Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese)

- Laura Biarella, Le riforme legislative riallineano il nostro Paese al diritto europeo (Guida al diritto 1/2026, 46-49) [andamento del comunitario e dell’internazionale (novità normative e pronunce giurisprudenziali); la legge di delegazione europea (L 13.6.2025 n. 91, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024); la legge sulla mobilità societaria (DLg 19.6.2025 n. 88, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, recante attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere); la legge sull’immigrazione (c.d. decreto Albania: DL 28.3.2025 n. 37 - L 23.5.2025 n. 75, Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare); la riforma doganale (decreti attuativi e circolari operative in attuazione del DLg 26.9.2024 n. 141, Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi); la sicurezza digitale (misure attuative del DLg 4.9.2024 n. 138, Recepimento della direttiva UE 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione)


in tema di immigrazione (respingimenti):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, sentenze 18.12.25, cause C-679/23 P e C-167/24 P (Guida al diritto 1/2026, 54): In ipotesi di operazioni congiunte condotte da uno Stato membro insieme all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) la responsabilità per le violazioni di diritti umani realizzatesi durante un volo di rimpatrio ricade anche sull’Agenzia, tenuta al risarcimento del danno. [Con la sentenza sulla causa C-679/23 P la Corte annulla la decisione del Tribunale adito da cittadini siriani che in occasione del loro sbarco sull’isola di Milos erano stati trasferiti da Grecia e da Frontex in Turchia pur avendo espresso in territorio Ue l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Una volta giunti nel Paese terzo (Turchia), i cittadini siriani di etnia curda erano scappati in Iraq per il timore di essere ricondotti nel Paese d’origine da cui erano fuggiti. La Corte annulla in gran parte la decisione del Tribunale che negava loro il diritto al risarcimento dei danni anche morali da parte della stessa Frontex. Con la decisione sulla causa C- 167/24 P la Corte precisa che Frontex, anche a fronte di accordi tra Stati Ue e uno Stato terzo che accoglie gli stranieri coinvolti nelle operazioni di respingimento, ha il dovere di dotarsi di figure specializzate che partecipino alle operazioni, ma soprattutto è tenuta a verificare la sussistenza o meno dell’ordine espulsivo nei confronti dei singoli coinvolti). 



in materia di immigrazione (improcedibilità per espulsione):

- Corte cost. 16.12.25 n. 187, pres. Amoroso, red. Sandulli M.A. (Guida al diritto 1/2026, 53): Non è manifestamente irragionevole che il legislatore, dovendo bilanciare, nell’esercizio della sua discrezionalità, le contrapposte esigenze di limitare il rientro dell’immigrato irregolare, la cui espulsione sia stata già eseguita, e di punire i reati in precedenza commessi nel territorio dello Stato, abbia fissato nell’emissione del decreto che dispone il giudizio a seguito di udienza preliminare il limite temporale per rilevarne la speciale condizione di improcedibilità. Ciò in quanto non può dirsi illogico che, una volta superata la fase di contraddittorio processuale garantita dall’udienza preliminare ed effettuato dal giudice di quest’ultima udienza il vaglio in ordine alla prognosi di ragionevole previsione di condanna, venga ritenuto prevalente l’interesse dello Stato a proseguire il processo, al fine di accertare l’eventuale colpevolezza dell’imputato, anche ove questo sia stato già allontanato dal territorio dello Stato per effetto dell’espulsione, ritenendo a questo punto recessivo l’interesse a evitare il suo reingresso per il solo esercizio del diritto di difesa. 


in materia di turismo (overtourism – limiti alle strutture ricettive):

- Corte cost. 16.12.25 n. 186, pres. Amoroso, red. Pitruzzella (Guida al diritto 1/2026, 51): Sono infondate le questioni sollevate, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., con riferimento all’art. 22, comma 6, LR Toscana 31.12.2024 n. 61 (TU del turismo) che prevede la possibilità, per gli alberghi, di associare nella gestione, in aumento della propria capacità ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, unità immobiliari residenziali nella loro disponibilità, ubicate entro 200 metri, ma attribuisce ai comuni il potere di stabilire una percentuale inferiore. La norma impugnata conferma la generale funzione comunale di regolare gli insediamenti sul proprio territorio e fa salva la possibilità per il singolo comune di temperare l’espansione delle attività alberghiere, tenendo conto delle esigenze del proprio territorio. (La Corte ha esaminato diverse questioni relative alle disposizioni concernenti le «strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione»; ha respinto le questioni relative all’art. 41, comma 3, secondo il quale l’attività ricettiva extra-alberghiera è consentita esclusivamente in unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale; ha sottolineato che, in base agli artt. 42-45, le strutture in questione devono essere gestite in forma imprenditoriale: dunque, se un immobile è utilizzato in modo stabile ed organizzato come struttura ricettiva extra-alberghiera, la previsione della destinazione d’uso turistico-ricettiva non può essere considerata irragionevole). 


in tema di istruzione (dimensionamento scolastico e riparto competenze):

- Corte cost. 23.12.25 n. 200 (Guida al diritto 1/2026, 54): Le norme concernenti il «dimensionamento scolastico» attengono al profilo sostanziale delle scelte amministrative, mentre le norme impugnate riguardano il profilo procedimentale dell’attività amministrativa di predisposizione del piano di dimensionamento, sicché non può ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni da parte dello Stato. (La Consulta precisa che le norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., dal momento che la loro funzione consiste nell’introdurre una disciplina dei “termini” che, per ragioni di necessaria unità e uniformità, deve valere per l’intero territorio nazionale).



in tema di atti discriminatori (giurisdizione):

- Cons. Stato V 5.12.25 n. 9602, pres. Caringella, rel. Picardi; (Guida al diritto 1/2026, 86 T, sotto il titolo: “Il punto di Palazzo Spada su legami tra divieto di discriminazione e riparto giurisdizionale”): L'art. 44 DLg 286/1998 non è una norma attributiva di giurisdizione in ordine a una materia, ma piuttosto una disposizione che configura una specifica tutela processuale e che, pertanto, attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario tale peculiare azione in un'ottica di rafforzamento (e non di riduzione) della protezione del discriminato. Del resto, la discriminazione non configura una materia, ma integra piuttosto la violazione del relativo divieto, che può essere perpetrata in ogni campo e che assume, dunque, una dimensione trasversale. Da tale premessa consegue che il discriminato, laddove non intenda avvalersi della specifica tecnica di tutela di cui all'art. 44 DLg 286 del 1998 e scelga di impugnare il provvedimento, azionando l'interesse legittimo (nel caso in esame, interesse legittimo pretensivo al conseguimento dell'alloggio - e in tema di edilizia residenziale pubblica vige la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), rispetto a cui resta confermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ben può denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del divieto di discriminazione e delle discipline che ne costituiscono attuazione. Non può, difatti, farsi discendere dall'articolo 44 DLg 286, che si limita a disciplinare una tecnica di tutela processuale, il divieto del giudice amministrativo di annullare un provvedimento discriminatorio né una menomazione della tutela del discriminato. 

- (commento di) Costanza Ponte, Chiarimenti sulle tutele processuali azionabili verso atti amministrativi (Guida al diritto 1/2026, 90-94) 


in tema di provvedimento implicito:

- Cons. Stato V 19.11.25 n. 9029, pres. Fantini, est. Santini (Guida al diritto 1/2026, 53-54): L’atto implicito si fonda su due presupposti essenziali: da un lato, una volontà dell’organo competente che risulti riconoscibile nei fatti; dall’altro, la possibilità di ricavare da tali fatti una decisione precisa e non ambigua, tale per cui l’effetto giuridico prodotto rappresenti l’unico esito logicamente possibile. [Conta ciò che l’Amministrazione fa non solo quello che scrive: ciò accade quando l’azione amministrativa si orienta stabilmente in una certa direzione, anche nel corso dell’istruttoria, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni della volontà pubblica. La portata innovativa del principio risiede nell’aver attribuito pieno valore giuridico non a un singolo documento bensì alla continuità e coerenza del comportamento amministrativo nel suo complesso]


in tema di impiego pubblico (trasferimenti nella PA - stipendi – assegno ad personam):

- Cass. lav. 14.12.25n n. 32600 (Guida al diritto 1/2026, 51): In tema di trasferimento di attività e di personale tra enti ai sensi dell’art. 31 DLg 165/2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della PA, di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate presso il nuovo ente le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo. (La SC respinge il ricorso di alcuni dipendenti delle Regione Lombardia trasferiti alla Città metropolitana di Milano, richiamando i principi di parità di trattamento e di “riassorbimento” dei trattamenti eccedenti. I ricorrenti esponevano di essere stati trasferiti in forza di una legge regionale che avrebbe assicurato la conservazione della «posizione giuridica ed economica in godimento». Per la Corte di merito il diritto alla percezione di quegli emolumenti dipendeva dallo svolgimento dell’attività nell’ambito della formazione professionale, sicché, una volta venuta meno quella destinazione, anche la pretesa non aveva più fondamento. Le intese, i protocolli e le altre determinazioni datoriali non possono riconoscere benefici ulteriori e diversi rispetto alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale, neanche se di maggior favore).


in tema di condominio:

- Cass. 2^, 16.9.25 n. 25446 (Guida al diritto 1/2026, 56 T): In tema di condominio negli edifici, a seguito della riforma introdotta con la L 11.12.2012 n. 220, il rendiconto condominiale, previsto dall'art. 1130-bis c.c., non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa, ma deve conformarsi a un sistema misto (cassa e competenza), idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio. Esso deve essere composto da tre documenti inscindibili: il registro di contabilità (che documenta i movimenti finanziari in ordine cronologico), il riepilogo finanziario (che rappresenta la situazione patrimoniale, con attivi e passivi, anche relativi a gestioni precedenti), e la nota sintetica esplicativa (che illustra i criteri di gestione, le questioni pendenti e i rapporti in corso).

- (commento di) Fulvio Pironti, Il mix nella strumentazione contabile assicura trasparenza amministrativa (Guida al diritto 1/2026, 61-65) 


in tema di confisca:

- Cass. SSUU 14.11.25 n. 37200 (Guida al diritto 1/2026, 76 solo massima): In tema di misure di prevenzione reali, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno dal proposto - sul cui accertamento il giudice della confisca è vincolato agli esiti del necessario accertamento in sede civile o in sede penale in caso di esercizio dell'azione civile nel processo penale sull'an e sul quantum del credito - deve essere sorto antecedentemente all'applicazione della misura cautelare e va accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l'ammissione ordinaria o tardiva al passivo. L’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo. Ai fini dell'ammissione al passivo del credito per le spese processuali riconosciute al terzo danneggiato, è necessario che la liquidazione di tali spese sia contenuta in una decisione intervenuta prima dell'applicazione del sequestro di prevenzione. 

- (commento di) Aldo Natalini, Le Sezioni Unite chiariscono su confisca di prevenzione e crediti del terzo da fatto illecito (Guida al diritto 1/2026, 76-81) 


in materia penale (traffico di influenze - riforma del reato - lobbying):

- Corte cost. 16.12.25 n. 185, pres. Amoroso, red. Viganò (Guida al diritto 1/2026, 52-53): Il concetto di “influenza impropria” utilizzato dalla Convenzione ha contorni vaghi, che necessariamente debbono essere precisati dal legislatore nazionale. Ciò anche in relazione alla persistente mancanza di una disciplina del lobbying, che consenta di tracciare una chiara linea distintiva «tra illegittime e legittime forme di intermediazione con i pubblici ufficiali, finalizzate a rappresentare e sostenere interessi di singoli individui e imprese, ovvero interessi diffusi e collettivi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello stesso legislatore». La scelta del legislatore italiano di fornire una interpretazione restrittiva di “mediazione illecita”, ancorata alla necessità che l’accordo tra le parti abbia a oggetto la commissione di un reato da parte del pubblico ufficiale, si colloca all’interno dello spazio di discrezionalità che la stessa Convenzione di Strasburgo lascia aperto al legislatore nazionale, chiamato a concretizzare le clausole generali contenute nello strumento internazionale in armonia con i principi del proprio ordinamento, tra cui quello – di rango costituzionale – di precisione della legge penale. (La Consulta invita il legislatore a introdurre una organica disciplina delle attività di lobbying: disciplina necessaria per definire con chiarezza le condotte di illecita influenza sui pubblici ufficiali e prevedere sanzioni per l’inosservanza delle relative prescrizioni, garantendo così trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni, onde assicurare ai consociati la possibilità di un più accurato controllo sull’operato della pubblica amministrazione e dei propri rappresentanti eletti. L’adozione di una simile disciplina potrebbe consentire al legislatore di rimeditare le attuali scelte in materia di disciplina penale del traffico di influenze illecite, sì da assicurare una più incisiva tutela degli stessi interessi collettivi - essi pure di rango costituzionale - all’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione contro condotte di indubbia gravità, che restano oggi del tutto sprovviste di sanzione). 


in tema di professione forense (autodifesa dell’avvocato):

- Cass. 2^, 23.12.25 n. 33758 (Guida al diritto 1/2026, 52): L’avvocato che si difende personalmente ex art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite: la facoltà di difendersi non altera infatti la natura professionale dell’attività svolta, non giustifica la compensazione (consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, c.p.c. dal DL 132/2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità), e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le norme sulla soccombenza e le tariffe professionali, i relativi diritti e onorari.


in tema di gratuito patrocinio (ritardo nel pagamento dei compensi):

- Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10 e altri (Guida al diritto 1/2026, 96 s.m.): I ritardi nel pagamento degli importi dovuti dallo Stato per il patrocinio gratuito prestato dagli avvocati nell'ambito di procedimenti penali e civili sono una violazione del diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. I decreti di pagamento, infatti, sono titoli che attestano un credito esigibile e, quindi, rientrano nella nozione di bene ai sensi della Convenzione europea. In presenza di problemi strutturali che causano una disfunzione e un ritardo sistematico, gli Stati sono tenuti ad adottare misure generali anche tenendo conto dell'importanza che venga assicurato il diritto fondamentale ad avere un rappresentante in giudizio per far valere i propri diritti, con particolare riguardo ai vulnerabili. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Italia condannata per i ritardi nel pagare le attività di patrocinio a spese dello Stato (Guida al diritto 1/2026, 96-98).


 


c.s.


 


Siccome la terra appartiene sempre alla generazione vivente, le leggi dovrebbero perdere efficacia automaticamente dopo 19 anni, per non costringere ogni generazione a essere “governata dalla tomba” da parte di quelle precedenti. (Thomas Jefferson, in una famosa lettera a James Madison, nel 1789) [dall’editoriale di Stefano Battini, supra]