Guida al diritto (49-50/2025)
sulla
semplificazione normativa:
L 10.11.2025 n. 167 [GU 14.11.25 n. 265] [in vigore dal 29 novembre 2025], Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
- (editoriale di) Marcello Clarich* e Andrea Nardi**, Semplificazione norme, una nuova legge che getta le basi per un piano di riordino (Guida al diritto 49-50/2025, 10-11) [*ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza Università di Roma; **avvocato del Foro di Roma]
sul c.d.
DL flussi:
DL 3.10.2025 n. 146 - L 1.12.2025 n. 179 [testo coordinato in GU 1.12.25 n. 279], Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.
- guida alla lettura e mappa del provvedimento, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 49-50/2025, 14-18)
sul
rimborso delle spese legali (a pubblici dipendenti - negligenza grave):
- Cons. Stato VI 19.11.25 n. 9028, pres. est. (Guida al diritto 49-50/2025, 23): Ai fini del rimborso di spese legali al dipendente pubblico assolto se vi è stata negligenza grave …. non basta che il fatto sia avvenuto durante il servizio, né che il processo penale si sia concluso con l’assoluzione piena. Occorre che l’azione sia stata davvero strumentale all’adempimento dei doveri istituzionali. Se il comportamento, pur inserito nel contesto operativo, è valutato dall’Amministrazione come atipico, non conforme o addirittura negligente, viene meno la connessione funzionale che giustifica la copertura delle spese. [Il GA eleva così il ruolo del giudizio disciplinare quale parametro interno di coerenza tra funzione, condotta e tutela legale, ponendo un limite innovativo all’automatismo invocato tradizionalmente dai dipendenti assolti]
in tema di
gratuito patrocinio (ritardo nei pagamenti):
- Cedu 1^, 11.12.25, ric. 15587/10, 32536/10 e 18531/14 (Guida al diritto 49-50/2025, 24): Il ritardo statale nell’erogazione dei compensi professionali per la difesa di soggetti non abbienti va sanzionato in caso di costante superamento del limite di un anno dopo il termine di opposizione al decreto di pagamento. (La Cedu fissa il limite temporale, sconfinato il quale “scatta” la violazione del diritto convenzionale: sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione degli ordini di pagamento sia comprensibile, tale ritardo non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, superare un anno in totale, escludendo il periodo di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dell’ordine di pagamento e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento. Nel caso di specie, la Corte rileva che i ritardi tra il deposito degli ordini di pagamento in cancelleria e il pagamento delle somme dovute variano, al netto del termine di opposizione, da poco più di un anno a quattro anni e un mese).
in tema di
impiego pubblico (mobilità tra enti pubblici - giurisdizione AGO):
- Cass. SSUU 25.11.25 n. 30836 (Guida al diritto 49-50/2025, 20): La mobilità volontaria non assume mai natura di procedura concorsuale, neppure quando l’Amministrazione la struttura attraverso bandi o avvisi. Il tratto distintivo è la continuità del rapporto giuridico: il lavoratore non entra per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma si sposta da un ente all’altro mediante cessione del contratto, che conserva la sua natura negoziale. Da questo presupposto deriva che la giurisdizione va al giudice ordinario perché si discute di posizioni di diritto soggettivo, non di interessi legittimi. [Il principio di diritto delineato dalle sezioni Unite si spinge oltre le ricostruzioni tradizionali e rimette ordine in uno degli ambiti più incerti del pubblico impiego privatizzato: il confine tra attività gestionale e attività amministrativa in senso stretto. L’innovazione sta nello scioglimento definitivo del nodo legato agli atti presupposti. La Corte afferma che, anche se l’Amministrazione adotta regolamenti o criteri organizzativi, il giudice ordinario può disapplicarli quando incidono su diritti soggettivi del lavoratore. Non serve più una distinzione artificiosa tra atti “macro” e atti “micro”, perché ciò che conta non è la veste formale dell’atto, ma la sua funzione nella dinamica del rapporto di lavoro. Così la giurisprudenza supera quelle zone grigie in cui il contenzioso oscillava tra i due giudici, aumentando incertezza e durata dei processi].
in tema di
famiglia (affido esclusivo):
- Cass. 1^, 10.12.25 n. 32058 (Guida al diritto 49-50/2025, 21): L’affido “super esclusivo” a uno dei genitori non può essere fondato sull’opposizione manifestata dall’altro al mantenimento dei rapporti con l’ex coniuge: per tale forma di affidamento - che, rispetto a quello “esclusivo”, taglia fuori da qualsiasi decisione l’altro genitore - va provato un quid pluris. (La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di una madre contro la decisione di affidare in via super esclusiva al padre separato/divorziato il figlio affetto da spettro autistico. giudicando insufficiente la motivazione di una decisione così drastica rispetto all’esercizio della genitorialità da parte della madre. La decisione, come lamentato dalla ricorrente, si era esplicitamente e quasi esclusivamente fondata sulla relazione dell’assistente sociale che definiva la madre oppositiva a percorsi indicati per il figlio quale la frequentazione di luoghi di cura logopedistici o il continuo contrasto tra la donna e gli insegnanti che a suo avviso rendevano inutile o dannosa la scuola per il proprio figlio. Tali rilievi non dimostrano però, secondo la SC, la nocività del comportamento della madre, ossia l’assoluto contrasto con l’interesse del bambino, compreso quello di frequentare la madre con cui aveva vissuto fino alla dichiarazione di divorzio. Nela sentenza annullata, che comprometteva di fatto la potestà genitoriale della madre fino a vanificarla, risultava carente il ragionamento dei giudici di merito per giustificare la fuoriuscita di fatto del bambino undicenne dal proprio ambiente familiare composto dalla madre e dal fratello del piccolo).
in tema di
famiglia (minori):
- Cass. 1^, 11.12.25 n. 32328 (Guida al diritto 49-50/2025, 21): L’adozione del provvedimento di decadenza, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 (“il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”) e 333 c.c. (“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”), costituisce l’extrema ratio. In tutti gli altri casi (meno gravi) è auspicabile un ravvedimento dei genitori proprio per riprendere il “controllo” sul figlio.
in tema di
successioni
(transfrontaliere):
- Corte giust. Ue 1^, 30.10.25, causa C-321/24 (Guida al diritto 49-50/2025, 96 solo massima) (rinvio pregiudiziale dal Tribunale ordinario di Parigi): L’art. 63, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.
- (commento di) Marina Castellaneta, Successione transfrontaliera e onorari al notaio, vale regola della libera circolazione di capitali (Guida al diritto 49-50/2025, 96-98)
in tema di
locazioni brevi (identificazione del locatario):
- Cons. Stato III 21.11.25 n. 9101, pres. De Nictolis, rel. Cerroni (Guida al diritto 49-50/2025, 84 T): Permane l'obbligo di identificazione de visudegli ospiti di qualsiasi struttura ricettiva, sebbene la verifica possa essere effettuata anche mediante video-collegamento in tempo reale, se idoneo ad accertare l'identità dell'alloggiato; l’identificazione de visu al centro delle contestazioni, infatti, non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza da parte del titolare, atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell'informazione, essa potrebbe essere effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all'ingresso della struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l'effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all'atto dell'accesso alla struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine).
- (commento di) Davide Ponte, A un paese votato al turismo servono risposte ordinamentali più moderne (Guida al diritto 49-50/2025, 92-94)
in tema di
lavoro (in diversi paesi Ue - legge applicabile in caso di cambiamento):
- Corte giust. Ue 1^, 11.12.25, causa C-485/24 (Guida al diritto 49-50/2025, 24): Il nuovo luogo di lavoro destinato a divenire il luogo di lavoro abituale deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze per determinare la legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta delle parti. La Convenzione di Roma limita la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile, prevedendo due criteri di collegamento: quello del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro o, in mancanza, la legge del paese in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore. Questi due criteri di collegamento non sono applicabili se dall’insieme delle circostanze risulti che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, nel qual caso è applicabile la legge di quest’ultimo paese. (Per la Corte, il primo criterio non consente di identificare un paese quando, nel corso del rapporto di lavoro nel suo insieme, il luogo di lavoro abituale si è spostato da un paese all’altro. Occorre quindi fare riferimento al secondo criterio, quello della sede dello stabilimento che ha assunto il lavoratore).
in tema di
società
(recesso del socio da s.p.a.):
- Cass. 1^, 14.11.25 n. 30133 (Guida al diritto 49-50/2025, 26 T): In tema di società per azioni, allorquando la "deliberazione" assembleare di cui all'art. 2437, comma 1, c.c., come novellato dal DLg 6/2003, abbia costituito un avvenimento considerato in se stesso, cioè un fatto puntuale nel tempo, verificatosi in un preciso momento storico, il diritto di recesso di cui alla citata norma spetterà ai soci assenti all'assemblea che ha adottato la delibera e a quelli ivi presenti ma dissenzienti o astenuti. Ove, invece, la medesima "deliberazione" abbia costituito l'ultimo atto di un'operazione più complessa, composta da una serie di fatti e/o avvenimenti succedutisi nel tempo, ma tra loro inscindibilmente e causalmente collegati nel senso che ognuno costituisca il necessario precedente per il passaggio a quello successivo fino a raggiungere, appunto, la deliberazione finale il cui oggetto costituisce l'esito, conosciuto ab origine dai soci, che quella complessa operazione avrebbe dovuto realizzare, il consenso manifestato da un socio ad uno dei fatti e/o degli avvenimenti suddetti preclude il sorgere, in capo al socio medesimo del diritto di recesso suddetto.
- (commento di) Fabio Valenza, La pronuncia unisce la dimensione causa-funzione con quella efficiente (Guida al diritto 49-50/2025, 44-53)
in materia
penale (sequestro a scopo di estorsione - circostanze):
- Corte cost. 16.10.25 n. 151, pres. Amoroso, red. Sciarrone Alibrandi (Guida al diritto 49-50/2025, 64 T): L'art. 69, quarto comma, c.p., è incostituzionale nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 c.p., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis cp., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
- (commento di Carmelo Minnella, Attenuanti e recidiva reiterata, illegittimo il divieto di prevalenza (Guida al diritto 49-50/2025, 71-77)
c.s.
Piove sul giusto e anche sull'ingiusto, ma sul giusto di più, perché l'ingiusto gli ruba l'ombrello (Charles Bowen, giudice inglese del XIX secolo)