sulla professione forense:
- Marcello Clarich*, Crollo dei redditi, squilibri e paure: così la pandemia agita gli avvocati (Guida al diritto 11/2021, 12-13, editoriale). Commento al rapporto Censis-Cassa forense 2021 [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]
in tema di privacy:
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 2.3.2021, causa C-746/18, su rinvio pregiudiziale della Corte suprema dell’Estonia (Guida al diritto 11/2021, 19 T, sotto il titolo: “Privacy, per i tabulati con i numeri di telefono serve l’autorizzazione di un’autorità terza che non sia il Pm”):
L’art. 15, par. 1, Direttiva 12.7.2002 n. 58 (2002/58 CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla Direttiva 25.11.2009 n. 136 (2009/136/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, va interpretato nel senso che esso:
- osta a una normativa nazionale che consenta l’accesso di autorità pubbliche a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate dall’utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale viene richiesto l’accesso ai dati suddetti, nonché dalla quantità e dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.
- osta a una normativa nazionale la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare eventualmente l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di una istruttoria penale.
- commenti di:
--- Alberto Cisterna, Data retention: dalla Corte di giustizia una rivoluzione “in punta di piedi” (Guida al diritto 11/2021, 15-18). Qando la decisione è resa in sede di rinvio pregiudiziale, la pronuncia dei giudici del Lussemburgo spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso.
--- Alberto Cisterna, Una traiettoria con valenza politica sulla “separazione delle carriere” (Guida al diritto 11/2021, 23-27). La sentenza apre scenari imprevedibili sull’assetto costituzionale e processuale del pubblico ministero. La prospettiva della Corte di giustizia è diversa da quella nazionale: non assegna alcun rilievo alla collocazione ordinamentale del Pm e volge lo sguardo al procedimento penale. Viene pragmaticamente messa in discussione la mistica del PM racchiusa nell’ossimoro della “parte imparziale”: per quanto possa agire imparzialmente, il PM è inevitabilmente sprovvisto di terzietà. Tutto da esplorare il tema delle ricadute che la sentenza può avere in Italia nei settori contigui delle intercettazioni e delle acquisizioni di dati.
--- Giuseppe Amato, Gli effetti di una pronuncia nella quale la vita privata prevale sulle indagini (Guida al diritto 11/2021, 28-30) [i profili processual-penalistici]
--- Roberto Sciaudone, Indispensabile una riscrittura del Cdp [codice della privacy] per allinearsi agli orientamenti Ue (Guida al diritto 11/2021, 31-34). Già prima della sentenza il Garante della privacy aveva invitato senza esito il legislatore a riformare la disciplina interna sulla conservazione dei tabulati telefonici. La Cassazione aveva salvato l’assetto della data retention italiana (sent. 13.2.20 n. 5741. Ma è alquanto dubbia la compatibilità dell’art. 132 DLg 196/2003 che deroga alla normativa europea.
--- Giorgio Spangher, Per un equilibrio tra diverse esigenze necessaria una modifica legislativa (Guida al diritto 11/2021, 35-36). Due le questioni esaminate: se l’attività di intercettazione possa essere svolta dal PM e per finalità estranee alle più gravi forme di criminalità.
sul decreto milleproroghe:
DL 31.12.2020 n. 183 - L 26.2.2021 n. 21, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"
- testo del decreto coordinato con la legge di conversione (Guida al diritto 11/2021, 37-53, sotto il titolo “Il Milleproroghe è legge: per l’albo cassazionisti valgono un altro anno le vecchie regole”)
- mappa delle principali proroghe, a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 11/2021, 54-62)
- commento di Andrea Alberto Moramarco, Dagli sfratti al tema tributario, molti i nodi che restano irrisolti (Guida al diritto 11/2021, 63-64) [il quadro degli interventi: sul tema giustizia, resta ferma la già disposta proroga al 30 aprile 2021 delle misure previste in materia di processo amministrativo (art. 1, comma 17); l’incremento della dotazione organica di magistrati nella giustizia amministrativa (art. 1-bis, comma 6)]
N.B. Il decreto-legge è stato segnalato in Guida al diritto 3/2021 con la mappa delle disposizioni più importanti (Guida al diritto 3/2021, 30-36) e il commento di Andrea Alberto Moramarco, Milleproroghe, nei riti amministrativi regole emergenziali fino ad aprile 2021 (Guida al diritto 3/2021, 28-29)
in tema di interdittiva antimafia:
- Cons. Stato III 23.2.21 n. 1579 (Guida al diritto 11/2021, 70): La mancanza di mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia non blocca l’interdittiva antimafia, prevalendo l’interesse pubblico a evitare infiltrazioni della criminalità organizzata nei rapporti economici con la PA
in materia di contratti della PA (accesso agli atti):
- TAR Catanzaro 1^, 22.2.21 n. 359, pres. Pennetti, rel. Goggiamani (Guida al diritto 11/2021, 104 T): Il termine entro il quale l’impresa è tenuta a proporre istanza di accesso agli atti di una procedura di gara pubblica, in quanto incidente sul termine di decadenza ex art. 120 c.p.a., è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
- (commento di) Davide Ponte, Una sentenza che fa chiarezza sulla scia delle linee della Plenaria (Guida al diritto 11/2021, 106-109)
in tema di pandemia:
- TAR Toscana 2^, 5.3.21 n. 334 (Guida al diritto 11/2021, 70): Nella gestione della pandemia, lo Stato ha competenza esclusiva per quanto concerne le disposizioni che intervengono nella vita delle persone, come viaggi e spostamenti. Pertanto, eventuali limitazioni, incidendo sul diritto alla libera circolazione, costituzionalmente garantito, possono essere adottate con ordinanza regionale solo per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree. (Il TAR dichiara illegittima l’ordinanza del presidente della Toscana che consentiva il rientro nel territorio regionale solo a coloro che nel territorio regionale avessero il proprio medico di base)
in materia bancaria (conto corrente cointestato):
- Cass. 2^, 23.2.21 n. 4838 (Guida al diritto 11/2021, 75, annotata da Mario Piselli): La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell’onere probatorio, superabile mediante presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione . Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.
sulla giurisdizione (nelle cause di lavoro):
- Corte giust. Ue 1^, 25.2.21, causa C-804/19 (Guida al diritto 11/2021, 112 solo massima): Le disposizioni del Regolamento n. 1215/2012 dedicate al riparto di giurisdizione tra giudici degli Stati membri in materia di contratti individuali di lavoro si applicano anche ai ricorsi giurisdizionali relativi a fattispecie in cui il lavoro non è stato eseguito per motivo non imputabile al lavoratore, ma al datore di lavoro. Tuttavia, se nello Stato membro del lavoratore è presente una sede o una succursale, da individuare secondo l’ordinamento Ue, la giurisdizione è del giudice in cui ha sede la succursale, fattispecie che spetta al giudice nazionale accertare.
- (commento di) Marina Castellaneta, Cause di lavoro. giurisdizione dove c’è una sede o la succursale e il fatto va accertato dal giudice nazionale (Guida al diritto 11/2021, 112-114)
in materia penale (tenuità del fatto):
- Corte cost. 5.3.21 n. 30 (Guida al diritto 11/2021, 70): È pienamente legittima la scelta legislativa di escludere il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) dall’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: tale scelta non è fondata infatti su una “visione sacrale dei rapporti tra cittadino e autorità”, e dunque non può essere bollata di manifesta irragionevolezza, ma corrisponde piuttosto all’individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso ritenuto meritevole di speciale protezione.
c.s.
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