Guida al diritto (11/2026)
sul rapporto tra
giustizia e media:
- Giorgio Simonelli*, Famiglia nel bosco: anatomia di un cortocircuito mediatico (Guida al diritto 11/2026, editoriale). Famiglia nel bosco, metodo Di Bella (Mdb), caso Stamina: i casi più noti di cortocircuito mediatico tra informazione e diritto [*professore di Storia della radio e della televisione ed esperto di mass media]
sulla vicenda “Casa nel bosco”:
- Tribunale per i minorenni di L'Aquila, 20.11.25 n. 2061 (Guida al diritto 11/2026, 12-15): In presenza di una situazione di abbandono materiale, educativo e sanitario dei minori, anche se giustificata dai genitori come scelta ambientalista radicale, aggravata dalla sistematica opposizione alla collaborazione con i servizi sociali, dalla carenza di condizioni abitative sicure e salubri, dalla documentazione insufficiente sull'istruzione parentale e, soprattutto, dalla grave compromissione del diritto alla socializzazione dei minori in un contesto adeguato allo sviluppo psico-fisico, il Tribunale per i Minorenni deve disporre la sospensione della responsabilità genitoriale, l'affidamento dei minori a un tutore e il loro collocamento in struttura protetta, attribuendo prevalenza alla tutela della vita di relazione e dell'integrità evolutiva dei bambini rispetto alle convinzioni ideologiche dei genitori.
- Tribunale per i minorenni di L'Aquila, 5.3.26 n. 2061 (Guida al diritto 11/2026, 16-21): Quando il collocamento dei minori in casa-famiglia, inizialmente accompagnato dalla convivenza materna per favorire l'adattamento, si trasforma in occasione di sistematica delegittimazione degli educatori e delle regole comunitarie da parte della madre, che ostacola il percorso educativo, mantiene i figli in stato di dipendenza simbiotica e orchestra comportamenti distruttivi attraverso messaggi di resistenza, il Tribunale per i Minorenni deve disporre il trasferimento in altra struttura con separazione dalla madre, anche alla luce dell'emersione di gravi carenze nell'istruzione (minori in età scolare incapaci di leggere e scrivere), di dinamiche relazionali patologiche e dell'illegittima esposizione mediatica orchestrata dai genitori stessi in violazione della Carta di Treviso e della normativa sulla privacy dei minori. L'intervento si giustifica non come sanzione dell'amore genitoriale, ma come necessaria tutela dei diritti autonomi dei bambini alla formazione, all'istruzione effettiva e alla socializzazione, che prevalgono sulle scelte ideologiche degli adulti.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Dall’azione graduale a una crescente solo quando la meno invasiva fallisce (Guida al diritto 11/2026, 22-25)
sul
decreto Pnrr 2026:
DL 19.2.2026 n. 19 (GU 19.2.26 n. 41, in vigore dal 20 febbraio 2026), Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
- testo del decreto (Guida al diritto 11/2026, 27-33)
- guida alla lettura e mappa delle principali novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 11/2026, 34-37)
- commenti:
- Alessandro Enrico Basilico, Conferenza servizi: cadenze contratte e più limiti alle forme di dissenso (Guida al diritto 11/2026, 38-40) [le novità]
- Oberdan Forlenza, Attestazione dell’amministrazione su formazione del silenzio-assenso (Guida al diritto 11/2026, 41-43) [atti amministrativi: silenzio “provvedimentale” e silenzio “procedimentale”]
- Luca Emanuele Ricci, Sì allo stop automatico per le Ctu, sotto controllo la durata della causa (Guida al diritto 11/2026, 44-46) [processo civile]
- Oberdan Forlenza, Per il fuori ruolo dei magistrati rivisti gli anni di permanenza (Guida al diritto 11/2026, 47-49) [status dei magistrati]
in tema di
libertà personale e responsabilità del magistrato:
- Cass. SSUU 9.3.26 n. 5323 (Guida al diritto 11/2026, 51): Grava sul magistrato un preciso obbligo di vigilare sulla permanenza delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale. L’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce una grave violazione di legge idonea a integrare un illecito disciplinare. La proroga dei termini di custodia cautelare in caso di perizia psichiatrica non opera automaticamente, ma richiede un’ordinanza del giudice emessa su richiesta del pubblico ministero. Pertanto, l’interpretazione sostenuta dal magistrato non poteva essere considerata una scelta ermeneutica plausibile. (Nel caso esaminato, non si trattava di una scelta interpretativa motivata e formalizzata in provvedimenti giurisdizionali. Mancava qualsiasi provvedimento che giustificasse il diverso computo dei termini. Pur riconoscendo la sussistenza della violazione, la SC ha confermato la valutazione della Sezione disciplinare circa la scarsa rilevanza del fatto. Tale valutazione rientra nell’ambito del merito disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità quando, come nella specie, è sorretta da motivazione logica e coerente. Il ricorso è stato pertanto respinto).
in tema di
cittadinanza:
- Corte cost. 12.3.26 (comunicato) (Guida al diritto 11/2026, 52): La Corte respinge i rilievi contro la stretta al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, dichiarando infondate o inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Torino contro il disposto dell’art. 1 DL 36/2025 - L 74/2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».
in tema di stato civile (transgender: lo Stato Ue d’origine deve adeguarne lo stato civile al nuovo genere):
- Corte giust. Ue 2^, 12.3.26, causa C-43/24 (Guida al diritto 11/2026, 54): Il diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro. Sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione. La discordanza tra identità di genere vissuta da una persona e dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d’identità può ostacolare l’esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Tale discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana, in particolare in occasione di controlli d’identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali, a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull’autenticità dei suoi documenti ufficiali: una situazione che genera notevoli inconvenienti. Una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se riposa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità conformemente al diritto dell’Unione e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata. Tale diritto tutela l’identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico. Il diritto dell’UE osta a che un giudice sia vincolato dall’interpretazione della sua Corte costituzionale se tale interpretazione ostacoli l’applicazione del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte.
in tema di appalti (misure restrittive nei confronti della Russia):
- Cons. giust. Ue 5^, 12.2.26, causa C-313/24 (Guida al diritto 11/2026, 96 s.m.): L'articolo 5-duodecies, par. 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 va interpretato nel senso che il divieto di aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico a o con «una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione» di un'«entità» di cui all'art. 5-duodecies, par. 1, lett. a) o b), di tale regolamento non si applica qualora un contratto di appalto pubblico venga aggiudicato dalle autorità competenti di uno Stato membro a una società residente della quale due dei tre membri del consiglio di amministrazione siano cittadini russi e uno di essi, presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, sia anche amministratore unico della società madre della società di cui si tratta, a condizione che tali autorità si siano previamente assicurate, nell'ambito dell'esame esaustivo di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie che incombe loro effettuare ogni qualvolta intendano aggiudicare un contratto di appalto pubblico cittadinanza a una società non stabilita in Russia, ma gestita da un amministratore di [cittadinanza] russa, che una siffatta aggiudicazione non comporti un rischio plausibile che i fondi che saranno versati a tale società a titolo del contratto di cui si tratta saranno dirottati verso l'economia russa, qualora non sia dimostrato o sia quantomeno fortemente improbabile che tale amministratore disponga, di fatto, di un potere di controllo su detta società.
- (commento di) Marina Castellaneta, Cda con cittadini russi, appalti vietati se le entrate sono indirizzate alla loro economia (Guida al diritto 11/2026, 96-98)
in tema di ordinanze di necessità e strade pubbliche:
- Cons. Stato V, 12.1.26 n. 245, pres. Caringella, rel. Molinaro (Guida al diritto 11/2026, 82 T): 1. Il presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo. L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall'ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l'ordine pubblico. 2. Ai fini dell'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 54 DLg 18.8.2000 n. 267 (cosiddetto “Tuel”), stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato. 3. La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54 Tuel. Le regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, ex art. 7 legge 241/1990, s’appalesano infatti incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, che può aggravarsi con il trascorrere del tempo, a pena di svuotamento di effettività e particolare celerità cui la legge preordina l'istituto. 4. Affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titolo dell'area da parte della PA), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio. 5. L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione dell'uso pubblico, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un'azione negatoria di servitù. 6. L'onere manutentivo delle strade private grava, ordinariamente, sui proprietari delle medesime, i quali sono anche responsabili dei danni potenzialmente derivanti agli utenti dal loro cattivo stato di conservazione. La responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione di strade vicinali private non può gravare sull'amministrazione comunale, atteso che i compiti di vigilanza e polizia, come il potere di disporre l'esecuzione di opere di ripristino a spese degli interessati, che a essa competono su dette strade, non comportano anche l'obbligo di provvedere alla manutenzione, facente carico esclusivamente ai proprietari interessati.
- (commento di) Costanza Ponte, Una situazione di pericolo “datata” non intacca il requisito di attualità (Guida al diritto 11/2026, 90-93)
in tema di cartomanzia:
- Cons. Stato III 21.1.26 n. 512, pres. Greco, est. Cerroni (Guida al diritto 11/2026, 53-54): In tema di cartomanzia, quando, per modalità, insistenza o contesto, il rapporto tra operatore e cliente riveli uno sfruttamento della particolare debolezza psicologica di quest’ultimo, l’attività perde la neutralità economica e assume tratti predatori. È qui che la libertà d’impresa incontra il limite della tutela della persona. L’ordinamento non sanziona la credenza, ma l’inganno; non colpisce l’attività divinatoria in quanto tale, ma la sua degenerazione in pratica fraudolenta. Ne discende un onere istruttorio in capo all’autorità procedente. Non è sufficiente constatare l’esercizio della cartomanzia per disporne la cessazione; occorre verificare se l’offerta sia connotata da promesse di infallibilità, da pressioni indebite o da pratiche suggestive tali da trasformare la prestazione in strumento di sfruttamento dell’altrui credulità. L’automatismo repressivo si traduce in eccesso di potere. (La sentenza richiama l’approdo già segnato dalla giurisprudenza, superando letture risalenti che tendevano a sovrapporre cartomanzia e ciarlataneria. La rilevanza pubblicistica non si radica nell’oggetto dell’attività, ma nella sua artificiosa enfatizzazione. Accanto al profilo comunicativo, la decisione valorizza l’approfittamento della vulnerabilità. L’evoluzione del mercato dei servizi telefonici a pagamento e la diffusione di tali attività in forme imprenditoriali strutturate impongono un’interpretazione non ideologica ma sostanziale, capace di distinguere tra libertà economica e pratica ingannevole. La decisione assume rilievo non solo sul piano della legittimità dei poteri interdittivi, ma anche su quello della responsabilità amministrativa. L’illegittima compressione dell’attività, in assenza di adeguata istruttoria sulle modalità truffaldine, integra un esercizio colpevole del potere. Il danno risarcibile va ancorato ai mancati utili effettivi e non ai ricavi lordi, con liquidazione equitativa parametrata ai margini medi di esercizio. Per le amministrazioni e per le autorità di controllo, il messaggio è: l’intervento inibitorio richiede un accertamento rigoroso delle concrete modalità operative, pena l’illegittimità del provvedimento e le conseguenze patrimoniali che ne derivano).
in tema di abilitazione forense (esami avvocato - voto numerico):
- TAR Lazio 1^, 26.2.26 n. 3563 (Guida al diritto 11/2026, 54): Nelle procedure valutative caratterizzate da un elevato numero di candidati e da criteri di giudizio previamente definiti, la sintesi numerica rappresenta una modalità adeguata per esprimere la valutazione tecnica della commissione. Il punteggio, infatti, non è una mera indicazione aritmetica, ma costituisce la traduzione sintetica di un giudizio complessivo che esprime il grado di idoneità o di insufficienza dell’elaborato esaminato. (Secondo il Tar il sistema di valutazione dell’esame di abilitazione continua a essere disciplinato dal regime previgente, in virtù del prolungamento della fase transitoria prevista dal Legislatore. Ne deriva che non trovano applicazione le disposizioni più recenti che prevedono forme di motivazione più articolate).
in tema di procedure di insolvenza:
- Cass. 1^, 14.11.25 n. 30108 (Guida al diritto 11/2026, 58 T, sotto il titolo: “Esdebitazione nella legge fallimentare e nel Ccii, chiariti i legami tra le diverse disposizioni”) [Ccii = Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza]: 1. Il decreto, pronunciato in sede di reclamo dalla Corte d'appello, di conferma del diniego del beneficio della esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ritualmente emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori (previsto dall'art. 283, comma 8, Ccii, soltanto in forma differita al decreto di riconoscimento della esdebitazione, a seguito di reclamo da parte dei creditori) non è un provvedimento né decisorio (per non essere reso nel contraddittorio delle parti su diritti contrapposti), né definitivo (trattandosi di negazione del beneficio, la riproposizione dell'istanza non è preclusa), di conseguenza, non è suscettibile di essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. 2. La sanzione processuale del "versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato" prevista dall'art. 13, comma 1-quater, TU spese di giustizia, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile», si applica alle "impugnazioni" in senso ampio, incluso il reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. 3. Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 LF non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'art. 283 Ccii, qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.
- (commento di) Giuseppe Finocchiaro, Le nuove regole del codice della crisi non si applicano al soggetto fallito (Guida al diritto 11/2026, 62-67)
c.s.
Non è difficile diventare padre. Essere padre, questo sì che è difficile (Sigmund Freud)