Guida al diritto (12/2026)
sulla libertà di informazione:
- Caterina Malavenda*, A tutela della “libera informazione” solidarietà ma poche azioni concrete (Guida al diritto 12/2026, 10-12, editoriale) [*avvocato del Foro di Lodi, esperto di diritto dell'informazione]
sull’uso della IA nel processo:
- Trib. Siracusa 2^, 20.2.26 n. 338, Giudice Spitaleri (Guida al diritto 12/2026, 13 T): Integra gli estremi della colpa grave ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. la condotta del difensore che, nel tentativo di contrastare le eccezioni avversarie, produca atti contenenti citazioni di precedenti giurisprudenziali inesistenti (allucinazioni), derivanti dall'utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale generativa privo della necessaria verifica sulle fonti primarie. Tale negligenza, aggravata dal ricorso a virgolettati testuali fuorvianti, giustifica sia la condanna al risarcimento del danno in favore della controparte, sia il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per l'inutile dispendio delle risorse del sistema giustizia.
- Trib. Ferrara 2^, 20.2.26 n. 1244, giudice Cocca (Guida al diritto 12/2026, 19 T): Per quanto gli output generati appaiano verosimili, attualmente le risposte fornite dagli strumenti di intelligenza artificiale (chatbot) non possono assurgere a prova (nemmeno atipica) di un fumus di fondatezza delle posizioni giuridiche azionate nel processo.
- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Intelligenza artificiale e sue attuazioni alla prova dell’attività dell’avvocatura (Guida al diritto 12/2026, 23-28) [le risposte generate dall’IA (output), ovvero i “pappagalli stocastici”]
sull’uso della IA nel mondo del lavoro:
DM 15.12.2025 n. 173, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto “Istituzione dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro”
- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Nasce l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi AI nel mondo del Lavoro (Guida al diritto 12/2026, 29-34)
DM 17.12.2025 n. 180 [comunicato in GU 21.1.2026 n. 16], Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avente ad oggetto “Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro”
- (commento di) Andrea Sirotti Gaudenzi, Le linee guida alla ricerca di un equilibrio tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori (Guida al diritto 12/2026, 35-41) [Il regolamento Ue 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (c.d. AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024, la legge 23.9.2025 n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) e le nuove Linee forniscono un quadro normativo relativo all’uso della IA nei rapporti di lavoro]
sull’identità di genere:
- Corte giust. Ue 2^, 12.3.26, causa C-43/24 (Guida al diritto 12/2026, 96 s.m.): 1. L’art. 21 TFUE e l’art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti alla luce dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano alla normativa di uno Stato membro che non consente il cambiamento dei dati relativi al genere, quali il sesso, il cognome, il patronimico, il prenome e il numero di identificazione personale, iscritti nei registri dello stato civile di tale Stato membro, di un cittadino di detto Stato membro che abbia esercitato il suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente in un altro Stato membro. 2. Il diritto dell’Unione osta a che un giudice di uno Stato membro sia vincolato dall’interpretazione di una normativa nazionale, fornita dalla Corte costituzionale di tale Stato membro, che può costituire un ostacolo giuridico all’iscrizione di un cambiamento dei dati relativi al genere nei registri dello stato civile di detto Stato membro, in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte.
- (commento di) Marina Castellaneta, Cittadini Ue, le autorità nazionali devono consentire il cambiamento dei dati sul genere (Guida al diritto 12/2026, 96-98)
sul diritto all’oblio:
- Cass. 1^, 18.3.26 n. 6433 (Guida al diritto 12/2026, 44): È contraddittorio riconoscere da un lato la violazione del diritto all’oblio e negare dall’altro il danno senza un’adeguata analisi delle circostanze. (Nella specie, sebbene un procedimento penale si fosse concluso con la prescrizione dei reati, gli articoli di giornale online continuavano a comparire tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente. L’interessato aveva chiesto pertanto a Google la deindicizzazione dei contenuti, allegando anche la decisione giudiziaria favorevole. Google aveva accolto solo parzialmente la richiesta, rimuovendo alcuni link ma lasciandone altri online per oltre un anno, fino all’avvio del contenzioso. Il Tribunale aveva riconosciuto la violazione del diritto all’oblio, ma negato il risarcimento del danno per mancanza di prova concreta del pregiudizio subito. Secondo la SC la motivazione con cui il Tribunale ha escluso il danno è “apparente” e quindi giuridicamente nulla. Il giudice avrebbe dovuto: valutare il contenuto degli articoli e il loro impatto reputazionale; considerare la diffusione online delle notizie; utilizzare anche il ragionamento presuntivo per accertare il danno non patrimoniale. In caso di lesione della reputazione online, non è sempre necessario dimostrare puntualmente ogni conseguenza negativa: il pregiudizio può essere desunto da elementi come: la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca; la gravità delle accuse riportate; il contesto sociale e professionale della persona coinvolta. La Cassazione ha bocciato la sentenza rinviando al Tribunale, che dovrà rivalutare la richiesta di risarcimento).
in tema di privacy (accesso ai dati personali):
– Corte giust. Ue 4^, 19.3.26, causa C-526/24 (Guida al diritto 12/2026, 46): In determinate circostanze, anche una prima richiesta di accesso può essere già considerata “eccessiva” ai sensi del Rgpd [Regolamento Generale Protezione Dati] e quindi abusiva. Se le richieste di accesso ai dati personali sono eccessive, il responsabile del trattamento può, conformemente all’art. 12, par. 5, del Rgpd, addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per ottemperare a tali richieste, oppure rifiutarsi di soddisfarle. Il carattere eccessivo della richiesta sussiste nel caso in cui il titolare del trattamento dimostri che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dal Regolamento per la presentazione di una richiesta di accesso, tale richiesta è stata presentata non per prendere conoscenza del trattamento dei dati e verificarne la liceità, ma con l’intento, qualificabile come «abusivo», di creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere un risarcimento. Il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, l’interessato abbia presentato diverse richieste di accesso ai propri dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento può essere preso in considerazione al fine di stabilire l’esistenza di tale intento abusivo. Inoltre, una persona che subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Rgpd, ivi compresa una violazione del diritto di accesso ai propri dati personali, ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento il risarcimento di tale danno. Tuttavia, per ottenere detto risarcimento, l’interessato deve dimostrare, in particolare, di aver effettivamente subito tale danno. Inoltre, detto interessato non può ottenere il risarcimento del danno ai sensi del Rgpd nel caso in cui la causa determinante di detto danno sia il suo proprio comportamento. Spetta al tribunale circoscrizionale decidere sulla controversia tenendo conto delle risposte fornite dalla Corte.
in tema di appalti (escussione automatica della cauzione):
- Cons. Stato V 29.1.26 n. 747, pres. Sabatino, rel. Fantini (Guida al diritto 12/2026, 88 T, sotto il titolo: Operatore escluso dalla gara, illegittima l’escussione automatica delle cauzioni): L'escussione delle cauzioni nei confronti di un operatore non aggiudicatario, quale automatica conseguenza della sua esclusione dalla gara, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate, e in assenza di una motivazione individuale, viola i principi sovranazionali di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, come interpretati dalla Corte di giustizia nella sentenza 26.9.2024, cause riunite C- 403/23 e C-404/23.
- (commento di) Giulia Pernice, L’incameramento senza motivazione viola il principio della proporzionalità (Guida al diritto 12/2026, 91-94)
sulla responsabilità della PA:
- Cons. Stato VII 2.3.26 n. 1591, pres. Franconiero, est. Castorina (Guida al diritto 12/2026, 45-46): Perché un cittadino possa chiedere il risarcimento per errori o ritardi dell’Amministrazione, basta che la violazione sia evidente, la posizione giuridica chiara e la giurisprudenza consolidata. Il principio è rilevante anche per i tempi di risposta della PA: se un atto illegittimo viene annullato e l’ente ritarda nell’eseguire la sentenza, quel ritardo costituisce ulteriore prova di responsabilità. (La sentenza incrementa la tutela dei cittadini, semplifica l’accesso al risarcimento, rafforza l’idea che la PA deve operare con correttezza e trasparenza, spingendola a comportarsi con attenzione e coerenza, rafforza il principio secondo cui la legge tutela chi agisce correttamente anche di fronte a ritardi o errori dell’ente).
in tema di amministrazione di sostegno (prodigalità):
- Cass. 1^, 13.3.26 n. 5763 (Guida al diritto 12/2026, 43): In caso di prodigalità, non basta la tendenza a spendere per disporre la misura dell’amministrazione di sostegno, la quale richiede una concreta condizione di fragilità. Inoltre, questa misura non può essere utilizzata per controllare le scelte economiche di una persona capace, né si può evitare di ascoltare la persona che ne faccia richiesta. (La SC accoglie con rinvio il ricorso di una commercialista che in un periodo difficile della propria vita era stata sottoposta alla misura assistenziale ma che poi, tornata al lavoro, con un proprio reddito e priva di patologie psichiatriche, chiedeva di uscirne. Prima il giudice tutelare e il poi Tribunale avevano negato la revoca, ritenendo la donna “prodigale”, cioè incline a spese superflue, col rischio in pochi anni, se non assistita, di perdere interamente il proprio patrimonio fino a diventare indigente. La donna ha proposto ricorso in Cassazione, denunciando: l’assenza di una reale condizione di incapacità; l’uso dell’amministrazione di sostegno per finalità solo patrimoniali; la mancata audizione nel procedimento. La Corte ha accolto il ricorso per le ragioni di cui in massima).
in tema di obbligazioni (accollo):
- Cass. 2^. 9.2.25 n. 2855 (Guida al diritto 12/2026, 50 T): 1. Quando la convenzione di accollo non contenga in base al dato letterale complessivo una manifestazione inequivoca di volontà delle parti contraria alla produzione di effetti a favore dei terzi creditori dell'accollato, o all'adesione degli stessi, o comunque espressamente limitativa dell'efficacia della convenzione alle parti, per stabilire se la convenzione debba essere qualificata come accollo interno, o come accollo esterno cumulativo, il giudice deve applicare i criteri di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seguenti c.c.), ivi incluso il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto volto ad aprire il loro accordo all'adesione dei terzi creditori dell'accollato, eventualmente confermato dalla volontà di adesione poi manifestata dal terzo creditore accollatario. 2. Il rito sommario in materia di competenze degli avvocati che abbiano svolto attività giudiziale civile o stragiudiziale connessa a civile, è ritenuto applicabile non solo per le controversie che riguardino solo la quantificazione del compenso, ma anche in quelle in cui a essere contestato sia anche l'an debeatur, come accaduto nel caso di specie.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, L’avvocato può recuperare i compensi verso tutte le parti della transazione (Guida al diritto 12/2026, 57-61) [la posizione dei creditori rimasti insoddisfatti: nella specie, degli avvocati per onorari e spese dovuti nelle cause connesse nei confronti dell’accollante]
sulla domanda di risoluzione del contratto in caso di fallimento:
- SSUU 18.3.26 n. 6481 e n. 6498 (Guida al diritto 12/2026, 44): La domanda di risoluzione di un contratto proposta prima dell’apertura della procedura fallimentare non può proseguire nel giudizio ordinario, ma deve essere fatta valere nel concorso, attraverso il rito fallimentare. In quella sede, la decisione del giudice fallimentare non ha natura “incidentale”, ma conserva il proprio contenuto dichiarativo o costitutivo. (Le SU risolvono un contrasto interpretativo tra la tesi tradizionale, per cui la risoluzione resta appannaggio del giudice civile e gli eventuali crediti si fanno valere nel fallimento, e quella più recente, qui accolta, secondo cui, se la risoluzione è strumentale a ottenere somme dalla massa, l’intera domanda è attratta al fallimento; con la precisazione che la decisione è piena e non meramente incidentale).
in tema di licenziamento (per comportamenti contrari all’etica del datore di lavoro):
- Corte giust. Ue, Sezione Grande, 17.3.26, causa C-258/24 (Guida al diritto 12/2026, 46): Un’associazione cattolica può licenziare per l’abbandono della Chiesa se ciò viola la propria etica. Un licenziamento siffatto presuppone tra l’altro, che, per la natura delle attività espletate, il requisito di non abbandonare tale chiesa sia essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto dell’etica di tale associazione. Occorre garantire il giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi di un datore di lavoro, la cui etica si fonda sulla religione, a che la sua etica e il suo diritto all’autonomia non siano messi in discussione, e, dall’altro, gli interessi dei dipendenti a non essere discriminati per la loro religione. Il diritto dell’Unione riconosce a ciascuno Stato membro un margine di discrezionalità nell’ambito di tale bilanciamento. Anche se i giudici nazionali devono, in linea di principio, astenersi dal valutare la legittimità dell’etica stessa della chiesa o dell’organizzazione interessata, spetta nondimeno a tali giudici, e non alla chiesa o all’organizzazione interessata, valutare se un requisito professionale sia, per la natura delle attività in questione o per il contesto in cui esse vengono espletate, essenziale, legittimo e giustificato tenuto conto di tale etica.
c.s.
La verità parla. Cerca di arrivare a te, non il contrario. Siamo pescatori, ma non di pesci: di verità (Alejandro Jodorowsky)