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Guida al diritto (14/2024)

Carmine Spadavecchia • 28 aprile 2024

giustizia costituzionale:

- Giulio M. Salerno*, Un ruolo della Corte costituzionale sempre più etico-sociale ed europeo (Guida al diritto 14/2024, 10-12, editoriale). Editoriale a margine della relazione del presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera sulla giustizia costituzionale nel 2023 [*professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]


in materia scolastica (tutela del personale contro le aggressioni):

L 4.3.2024 n. 25 [GU 15.3.24 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2024], Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico

- testo della legge (Guida al diritto 14/2024, 13-14) 

- modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 14/2024, 15-17)

- commenti:

- Tullio Padovani, Quella “aspirina” delle aggravanti che intossica il diritto penale (Guida al diritto 14/2024, 18-20). Il ruggito del topo: qualche pillola di diritto penale di labile potenza farmacologica. Maggiore severità verso i responsabili dell’educazione del minore e il pessimo esempio che la loro condotta violenta o oltraggiosa comunica al figlio o al pupillo 

- Aldo Natalini, Inutile “giro di vite” per fatti commessi in danno al personale della scuola (Guida al diritto 14/2024, 21-27). Le nuove circostanze aggravanti: la legge ricalca un vizio cronico, quello dell’(ab)uso simbolico, compulsivo e ipertrofico delle circostanze aggravanti. L’inutilità della novella discende dal fatto che per la giurisprudenza il personale scolastico riveste già la qualifica di pubblico ufficiale. Le novelle all’art. 61 c.p. dal 2008 al 2024. 


sul c.d. correttivo alla riforma Cartabia (seconda parte*):

L 4.3.2024 n. 25 [GU 15.3.24 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2024], Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

- mappa delle novità, a cura di Aldo Natalini (Guida al diritto 14/2024, 28-29)

- commenti:

- Aldo Natalini, Alimenti: iter estintivo limitato ai reati puniti con l’ammenda (Guida al diritto 14/2024, 30-32) [interventi nella legislazione speciale]

- Fabio Fiorentin, Necessario l’assenso dell’imputato per la sostituzione della pena (Guida al diritto 14/2024, 33-34) [pene sostitutive]

- Aldo Natalini, Accusato assente poi prosciolto, stop prescrizione durante ricerche (Guida al diritto 14/2024, 35-36) [disciplina transitoria]

*La prima parte dell’analisi è stata pubblicata sul n. 13/2024 di Guida al diritto


in materia disciplinare (magistrati):

- Corte cost. 28.3.24 n. 51, pres. Barbera, red. Viganò (Guida al diritto 14/2024, 41): L’art. 12, comma 5, DLg 23.2.2006 n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, comma 1, lett. f), della legge 25 luglio 2005, n. 150) è incostituzionale limitatamente alle parole «o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice». [la norma dichiarata incostituzionale prevedeva la rimozione automatica del magistrato in caso di pena detentiva]


in tema di “daspo urbano”:

- Cost. 25.3.24 n. 47, pres. Barbera, red. Modugno (Guida al diritto 14/2024, 40): L’art. 10, comma 2, DL 20.2. 2017 n. 14 - L 18.4.2017 n. 48) va interpretata in senso diverso da quello ipotizzato dal giudice a quo e tale da escludere il prospettato contrasto con gli artt. 3, 16 e 117, c. 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Cedu). Infatti la norma in questione, nel subordinare la misura alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza, non fa riferimento alla «sicurezza urbana» quale definita dall’articolo 4 del decreto Minniti (concetto più ampio di quello contemplato dall’art. 16 Cost. quale ragione di possibili limitazioni alla libertà di circolazione, in quanto comprensivo anche del mero «decoro urbano»). Il termine «sicurezza» va inteso invece nel senso - coerente con la natura di misura di prevenzione atipica dell’istituto e in linea, altresì, con il dettato costituzionale - di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose. Affinché il divieto di accesso sia legittimamente disposto occorre, quindi, che vi sia un concreto pericolo di commissione di reati: pericolo che, in base alla lettera della norma, deve essere rivelato «dalla condotta tenuta» dal destinatario. Ciò esclude anche l’asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), nonché quella della garanzia convenzionale della libertà di circolazione (art. 2 Protocollo n. 4 alla Cedu), sotto il profilo della carenza di precisione della norma nell’individuazione dei presupposti della misura: carenza non riscontrabile neanche in rapporto alla descrizione delle condotte alla cui reiterazione quest’ultima è annessa. 


in tema di circolazione stradale (fermo amministrativo):

- Corte cost. 28.3.24 n. 52, pres. Barbera, red. Pitruzzella (Guida al diritto 14/2024, 40): L’art. 214, comma 8, del codice della strada, modificato dal cd. DL Sicurezza Salvini [art. 23-bis, comma 1, lett. b), DL 4.10.2018 n. 113] è incostituzionale nella parte in cui dispone che «si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo», anziché «può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo». (La Corte ribadisce le conclusioni già raggiunte con riferimento all’art. 213, comma 8, codice della strada: anche l’art. 214, comma 8 presenta gli stessi vizi di quella relativa al veicolo sequestrato, imponendo in modo rigido la revoca della patente del custode e impedendo di valutare, da un lato, la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico e, dall’altro lato, le ripercussioni che la revoca della patente ha sulla vita del custode). 


in tema di concessione demaniale:

- Cass. 2^, 23.2.24 n. 4914 (Guida al diritto 14/2024, 59 T, sotto il titolo “Chiosco in spiaggia: dopo la sanatoria no all’acquisto automatico dell’area interessata”): Qualora, in assenza di qualsiasi concessione, sia realizzato, da un privato, un manufatto su un'area demaniale (nella specie chiosco su area del demanio marittimo) e lo stesso - ai sensi dell'art. 32, comma 5, L 47/1985 - venga regolarizzato, deve escludersi che in applicazione della circolare n. 412 del 1985, del Ministero delle Finanze (e dell'art. 934 c.c.), il privato acquisti la proprietà superficiaria del manufatto. In una tale fattispecie, infatti, è onere del giudice del merito verificare se, tenendo conto della natura dell'area interessata dall'attività edilizia e dalla consistenza di quest'ultima, la stessa possa essere ritenuta rientrante nella normale utilizzazione dello spazio oggetto di causa, o meno. Nel primo caso, la posizione del soggetto che ha realizzato il manufatto, o ne ha comunque la disponibilità, deve essere configurata in termini di diritto personale di godimento, mentre nel secondo caso, per effetto del positivo completamento dell'iter di sanatoria di cui al ricordato art. 32 L 47/1985 cit., la stessa merita di essere apprezzata in termini di proprietà superficiaria.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Il giudice verifica se l’attività edilizia rientra nella proprietà superficiaria (Guida al diritto 14/2024, 63-65)


in tema di giochi e scommesse:

- Cons. Stato V 6.3.24, pres. De Nictolis, rel. Caminiti (Guida al diritto 14/2024, 90 T): La concentrazione delle ore in cui è consentito il gioco lecito nella tarda serata e nella notte - con il connesso divieto di gioco dalle 7,00 alle 19,00 - è contrario al principio di proporzionalità, poiché tale decisione non è idonea rispetto all'obiettivo perseguito, di lotta ai fenomeni della ludopatia, e non è adeguata poiché tale divieto finisce con incidere sfavorevolmente sui soli titolari delle tabaccherie non titolari di bar o di sale giochi, tenuti a rispettare un orario diurno di apertura, comportando una drastica limitazione dell'orario di funzionamento, determinando altresì una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi che sono stati legittimamente autorizzati con il rilascio della licenza ex art. 110 Tulps.


- (commento di) Davide Ponte, Concentrare le giocate in notturna non è ragionevole né proporzionale (Guida al diritto 14/2024, 98-102)


in tema di responsabilità (per colpa) della PA:

- Cons. Stato V 2.2.24 n. 1087, pres. De Nictolis, rel. Rotondano (Guida al diritto 14/2024, 41-42): La responsabilità della PA può ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento, la violazione risulti grave e commessa in un contesto di condizioni di fatto e in una cornice di riferimento normativo e giuridico tale da dimostrare la disattenzione o l’incapacità dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato. Perché si configuri la colpa dell’A., occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell’elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all’autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza. Ne consegue che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell’errore scusabile, ai sensi dell’art. 5 c.p. Infatti, se è vero che in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’A. l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile, è anche vero che la presunzione di colpa dell’A. può operare solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze e in un panorama di riferimento, giuridico e fattuale, tale da concretizzarne la negligenza, cioè l’aver agito intenzionalmente ovvero in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato, con ciò violando il paradigma costituzionale. 


in tema di donazione indiretta:

- Cass. trib. 20.3.24 n. 7442 (Guida al diritto 14/2024, 44 T, sotto il titolo: Donazione indiretta, deve essere tassata solo se si “confessa” in un accertamento):

In tema di imposta sulle donazioni, l'articolo 56-bis, comma 1, Dlgs 31.10.1990 n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato a un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'articolo 769 c.c, e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l’aliquota dell’8%) - pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (€ 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, € 100.000 per fratelli e sorelle, € 1.500.000 per persone portatrici di handicap). (principio enunciato in motivazione, ex art. 384 c.p.c.) 

In tema di imposta sulle donazioni, la dichiarazione prevista dall'articolo 56-bis, comma 1, lett. a), DLgs 31.10.1990 n. 346, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni (nella specie, di una donazione informale avente ad oggetto il trasferimento, mediante bonifico bancario dal conto corrente del donante al conto corrente del donatario, di attività finanziarie detenute all'estero), può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, DL 28.6.1990 n. 167 - L 4.8.1990 n. 227. (principio enunciato in motivazione ex art. 384 c.p.c.) 

- (commento di) Angelo Busani, Il “semplice” bonifico genitore-figlio non è di per sé sottoposto a prelievo (Guida al diritto 14/2024, 54-58) 


in tema di condominio:

- Trib. Bergamo 4^, 31.10.23 n. 2319 (Guida al diritto 14/2024, 66 T, sotto il titolo “Il Tribunale di Bergamo sconfessa le Sezioni Unite: necessaria l’unanimità per approvare i millesimi): In tema di condominio, la formazione, modifica, rettifica e revisione delle tabelle millesimali non richiede l'approvazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136, comma 2, c.cc, ma il consenso unanime dei condòmini espresso in seduta totalitaria come prescritto dall'art. 69 disp. att. c.c. come rinnovellato dalla L 220/2012. Pertanto è annullabile la delibera assembleare che le abbia approvate a maggioranza. 

- (commento di) Fulvio Pironti, Annullabile la delibera assembleare che le ha votate a maggioranza (Guida al diritto 14/2024, 69-71)


in tema di giurisdizione e competenza (riconoscimento di decisioni di altri Stati):

- Corte giust. Ue 1^, 21.3.24, causa C-90/22 (Guida al diritto 14/2024, 104 solo massima) (questione pregiudiziale proposta dalla Corte suprema della Lituania): L'art. 45, par. 1, lett. a), e lett. e), punto ii), del regolamento (UE) 12.12.2012 n. 1215 (1215/2012) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che non consente a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di negare il riconoscimento della decisione di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con la motivazione che quest'ultima autorità giurisdizionale si è dichiarata competente a statuire su un'azione proposta in forza di un contratto di trasporto internazionale, in violazione di un accordo attributivo di competenza, ai sensi dell'art. 25 di detto regolamento, facente parte di tale contratto. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Anche senza accordo sul Foro competente possibile riconoscere una decisione in un altro Stato (Guida al diritto 14/2024, 104-106)


in tema di circolazione stradale:

- Cass. pen. 4^, 25.3.24 n. 12178 (Guida al diritto 14/2024, 41): In tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso del compimento dell’atto irripetibile al difensore di fiducia dell’interessato (ex art. 356 c.p.p.), né ha l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito può essere compromesso col passare del tempo. L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art. 114 disp. att. c.p.p.) va rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test. Tali avvisi, infatti, non devono essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi.


in materia penale (pena naturale):

- Corte cost. 25.3.24 n. 48, pres. Barbera, red. Petitti (Guida al diritto 14/2024, 40): L’istituto della pena naturale, pur noto in alcuni ordinamenti europei, non appartiene alla tradizione normativa italiana (Su una imputazione per omicidio colposo, con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, a carico di uno zio per la morte del nipote suo dipendente, il Tribunale aveva denunciato la violazione dei principi costituzionali di necessità, proporzionalità e umanità della pena, non prevedendo la norma censurata - art. 529 c.p.p. - che il giudice possa emettere sentenza di non doversi procedere quando l’autore del reato abbia patito, per la morte del familiare da lui stesso causata, una sofferenza, una pena naturale tale da rendere inutile ogni ulteriore sanzione. La Corte ha escluso la sussistenza di un vincolo costituzionale che esiga l’introduzione della pena naturale secondo la richiesta del Tribunale, ritenuta eccessivamente ampia sotto tre distinti aspetti, ognuno dei quali sufficiente ad inficiarne la fondatezza: nel riferimento generico alla colpa, senza alcuna distinzione tra le sue varie declinazioni, che possono viceversa corrispondere a ipotesi molto diverse tra loro sotto il profilo criminologico e della protezione dei beni; per il rimando alla troppo larga nozione di prossimo congiunto che, secondo la definizione ex art. 307 c.p. si estende ben oltre la famiglia nucleare; per l’oggetto stesso dell’addizione, non essendovi ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva).



in tema di prescrizione (penale):

- Cass. pen. 3^, 12.1-19.2.24 n. 7245 (Guida al diritto 14/2024, 80 T, sotto il titolo: Prescrizione: “favor rei” se c’è incertezza assoluta sulla data in cui è stato commesso il reato): In tema di cause di estinzione del reato, il principio del favor rei, in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie in tema di ricettazione, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in prossimità dell'epoca di accertamento, basandosi sulla mancanza di convenienza economica dell'agente a detenere a lungo, prima di porli in vendita, oltre 1.200 supporti audiovisivi abusivamente duplicati, nonché sulla rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotto).

- (commento di) Aldo Natalini, Spetta all’imputato fornire indizi sulla retrodatazione del delitto (Guida al diritto 14/2024, 83-84) 


 

c.s. 


 

La pena di morte è il suicidio della civiltà (Vittorio Feltri, a proposito di Kenneth Smith, giustiziato in Alabama per soffocamento con l'azoto)


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