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Guida al diritto (15/2021)

Carmine Spadavecchia • 15 aprile 2021

sul processo penale:

- Sergio Lorusso*, Al processo penale serve una sinergia tra profili organizzativi e procedurali (Guida al diritto 15/2021, 12-13, editoriale) [*ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli studi di Foggia]


sul processo civile:

- Alberto Cisterna*, Con la delocalizzazione del rito civile al via la nuova geografia giudiziaria (Guida al diritto 15/2021, 14-16) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]


in tema di accesso:

- Ad. plen. 18.3.21 n. 4, pres. Patroni Griffi, est. Noccelli (Guida al diritto 15/2021, 78 T, sotto il titolo: “ No all’accesso difensivo se l’istanza riporta un generico riferimento a esigenze probatorie): Il soggetto che intenda presentare una domanda di accesso “difensivo” non può limitarsi genericamente a richiamare la necessità di utilizzare i documenti richiesti in un giudizio, ma deve specificare quale sia il collegamento tra questi e il diritto o interesse legittimo che intende curare o tutelare; l’Amministrazione, dal canto suo, nel verificare i presupposti dell’accesso non può spingersi fino ad apprezzare l’ammissibilità e la rilevanza in giudizio dei documenti. 

- (commento di) Alessandro Basilico, Va specificata la posizione da far valere e come il documento può suffragarla (Guida al diritto 15/2021, 84-86) [Nel risolvere il contrasto, l’AP precisa il rapporto tra accesso “difensivo” e tutela della riservatezza del controinteressato, optando per una posizione mediana: imposizione di oneri motivazionali al privato e limiti ai poteri della PA]


in tema di cittadinanza:

- TAR Lazio 1^-ter, 17.3.21 n. 3227 (Guida al diritto 15/2021, 20): L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della cittadinanza impone che si valutino, anche sotto il profilo “indiziario”, le prospettive di ottimale inserimento dello straniero nel contesto sociale del nostro Paese. Il provvedimento in questione lungi dal costituire per il richiedente una sorta di “diritto” che il Paese ospitante deve necessariamente e automaticamente riconoscergli, ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti o l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare: per un verso la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato-comunità un “nuovo” componente; per altro l’attitudine dello stesso ad assumere “doveri ed oneri”. (Il TAR chiarisce che la cittadinanza va concessa esclusivamente allo straniero che esprime i pieni valori del “buon cittadino”) 


in tema di professione forense:

- Corte giust. Ue 1^, 10.3.21, causa C-739/19 (Guida al diritto 15/2021, 20): Non sono incompatibili con il diritto dell’Unione europea le regole interne che impongono a un avvocato prestatore di servizi di un altro Stato membro di agire di concerto con un legale iscritto all’ordine del foro del giudice di un altro paese dell’Unione. Questo nei casi in cui è richiesto, dinanzi a un giudice supremo, il rispetto di obblighi deontologici e procedurali che, invece, non gravano sull’individuo che può difendersi da sé. (La Corte di giustizia UE chiarisce la portata dell’art. 5 della direttiva 77/249 intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati. Nel caso di specie, un ricorrente irlandese, che si era difeso da sé in altri gradi del giudizio, nel procedimento dinanzi alla Corte suprema aveva nominato un’avvocata tedesca non autorizzata a esercitare in Irlanda. In base a regole nazionali, però, il ricorrente deve indicare, anche nei casi in cui sia possibile difendersi da sé, per il procedimento dinanzi alla Corte suprema, un legale autorizzato a esercitare in Irlanda. La Corte europea dà il via libera a tale limitazione per ragioni di interesse pubblico, come la tutela dei destinatari dei servizi giuridici e la necessità di garantire la buona amministrazione della giustizia)


in tema di adozione (trascrizione):

- Cass. SSUU 31.3.21 n. 9006 (Guida al diritto 15/2021, 18): Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. (Principio di diritto espresso dalle SU nella vicenda che ha coinvolto un bimbo adottato da padre americano e da padre italiano con doppia cittadinanza. In sostanza, secondo la SC il figlio di una coppia omosessuale adottato all’estero può essere registrato nell’anagrafe italiana insieme ai due papà) 

- Cass. 1^, 25.1.21 n. 1476 (Guida al diritto 15/2021, 34 T, sotto il titolo: Adozione minori,

la legittimante deve essere considerata un’extrema ratio): L’adozione cosiddetta “legittimante” che determina, oltre all’acquisto dello stato di figlio degli adottanti in capo all’adottato, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, L 4.5.1983 n. 184, la cessazione di ogni rapporto dell’adottato con la famiglia di origine, ai sensi del comma 3, coesiste nell’ordinamento con la diversa disciplina della adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44 L 184/1983, che non comporta l’esclusione dei rapporti tra l’adottato e la famiglia di origine. In applicazione degli artt. 8 Cedu, 30 Cost., 1 L 184/1983 e 315-bis, comma 2, c.c., nonché delle sentenze in materia della Cedu, il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse. Il modello di adozione in casi particolari, e segnatamente la previsione di cui all’art. 44, lettera d), L 184/1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cosiddetta adozione mite, al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine (principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.). 

- (commento di) Mario Finocchiaro, Interesse prioritario è conservare i legami con la famiglia di origine (Guida al diritto 15/2021, 39-44)


in tema di successione transnazionale:

- Cass. SSUU 5.2.21 n. 2867 (Guida al diritto 15/2021, 22 T): In tema di successione transazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, e in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua dell’art. 46 L 31.5.1995 n. 218, il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’art. 46 L 218/1995, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall’art. 13, comma 1, lettera b), L218/1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi e agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità e apprestano l’eventuale tutela dei legittimari. 

- (commento di Stefania Anzelini, Una possibile coesistenza tra unitarietà e sistema dualista (Guida al diritto 15/2021, 29-33) [Secondo l’A., l’errore della sentenza impugnata consiste nel regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla norma inglese]


in tema di società (costituzione della):

- Cons. Stato VI 29.3.21 n. 2643 (Guida al diritto 15/2021, 20): In relazione alle srl start-up innovative, va accolto l’appello del Consiglio del Notariato teso a riaffermare la necessità del controllo di legalità in sede di costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali. (Il CdS boccia il DM 17.2.2016 del Mise sulle «modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative», che incidendo sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione per tale tipo di società, secondo i giudici amministrativi «lungi dal limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal Legislatore, si è spinto marcatamente oltre, finendo per porsi in contrasto con la fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti».)


in materia di turismo (risarcimento danni):

- Corte giust. Ue 3^, 18.3.21, causa C-578/19, su rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito), decisione 24.7.19, procedimento X contro Kuoni Travel Ltd) (Guida al diritto 15/2021, 88 solo massima): Nel contratto concluso tra un organizzatore di un viaggio “tutto compreso” e un consumatore, il primo è responsabile nel caso di inadempimento o di cattiva esecuzione di obblighi del prestatore di servizi e, quindi, anche del suo dipendente. Quest’ultimo, se ha un rapporto di subordinazione non può essere qualificato come prestatore di servizi. Di conseguenza, l’organizzatore del viaggio sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti di una turista, vittima di un illecito del dipendente del prestatore di servizi. 

- (commento di) Marina Castellaneta, Il tour operator risarcisce il turista per l’illecito commesso dal dipendente dell’albergo (Guida al diritto 15/2021, 88-90) [La Corte fissa una nozione Ue di organizzatore come colui che gestisce in modo non occasionale i servizi “tutto compreso”. Se l’accompagnamento alla reception da parte di un dipendente dell’albergo è un servizio incluso nel contratto ne risponde l’organizzatore]


in tema di reati contro la PA (corruzione e induzione indebita):

- Cass. pen. 6^, 5.11.20-10.3.21 n. 9512 (Guida al diritto 15/2021, 58 T):

L’elemento differenziale tra le fattispecie di corruzione e quella di induzione indebita è l’“abuso”, che qualifica tale ultima fattispecie e può realizzarsi o mediante l’abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell’esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero mediante l’abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all’interno della PA. Al riguardo, non assume, invece, un ruolo dirimente quello della provenienza, dal pubblico ufficiale, della richiesta che innesca il processo volitivo dell’extraneus, giacché l’iniziativa della richiesta può solo costituire un indice sintomatico della condotta di cui all’art. 319-quater c.p., ma è solo l’abuso, quale modalità di realizzazione della condotta, che incentra in sé la condotta tipica del reato. Con l’ulteriore precisazione, anzi, che l’abuso della qualità o dei poteri non è neppure integrato da mere situazioni di pressione ambientale, ove non sia accompagnato da atti di costrizione o induzione. 

La circostanza attenuante della collaborazione processuale di cui all’art. 323-bis c.p, abbraccia più condotte collaborative, contemplate alternativamente e non cumulativamente, tutte contrassegnate da un progressivo allontanamento dal piano di offesa arrecata con la condotta illecita e tutte incentrate sulla concretezza ed efficacia dell’aiuto. In particolare, per l’aiuto sostanziantesi nell’assicurazione delle prove dei reati occorre che questo dispieghi efficacia in concreto in funzione del conseguimento della prova e non solo del rafforzamento del quadro probatorio acquisito. (Nella specie, la Corte ha peraltro annullato con rinvio la sentenza di condanna, limitatamente al diniego dell’attenuante de qua, giacché il giudice di merito, nel negarla, aveva motivato solo con riguardo alla condotta collaborativa relativa all’individuazione degli altri responsabili dei reati, ma non anche con riferimento alla concreta efficacia della dichiarazione confessoria al conseguimento della prova nei confronti dei coimputati; omissione rilevante perché lo stesso giudice di merito, nel motivare la condanna, aveva proprio fatto riferimento a tali dichiarazioni per chiarire la portata e la valenza delle accuse). 

- (commento di) Giuseppe Amato, L’abuso della qualità o dei poteri rilevante per inquadrare l’addebito (Guida al diritto 15/2021, 65-71)


c.s.


Chi è disposto a sacrificare la libertà per ottenere una temporanea sicurezza non merita né l'una né l'altra (Benjamin Franklin)


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