sulla professione forense:
- Marcello Clarich*, Avvocati: ritratto in chiaroscuro dopo gli anni bui della pandemia (Guida al diritto 16/2023, 10-13, editoriale). Analisi del Rapporto Censis 2023 sull’Avvocatura elaborato a cura della Cassa Forense e pubblicato all’inizio di aprile. [*professore ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]
sulla direttiva whistleblowing:
DLg 10.3.2023 n. 24 [GU 15.3.23 n. 63, in vigore dal 30 marzo 2023], Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- testo del decreto (Guida al diritto 16/2023, 14-34) sotto il titolo Direttiva Whistleblowing: arriva il recepimento in “zona Cesarini”, da l15 luglio si parte.
- commento di Francesco Maria Ciampi, Incentivi e qualità della denuncia: le nuove norme sul banco di prova (Guida al diritto 16/2023, 35-40)
in tema di mediazione civile:
Circolare 14 aprile 2023 – Prot. n. DAG 7653LU, avente ad oggetto: Revoca circolare in materia di «Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”)»
- testo della circolare (Guida al diritto 16/2023, 41-42) sotto il titolo “Mediazione civile, su requisiti organismi il Ministero rivede la circolare”
- commento di Marco Marinaro, In attesa del decreto ministeriale Via Arenula fornisce le istruzioni (Guida al diritto 16/2023, 43-51). Dopo il ripensamento del Min. giustizia la nuova circolare indica criteri minimali in attesa del decreto ministeriale.
in tema di enti locali (sindaci):
- Corte cost. 6.4.23 n. 60, pres. Sciarra, red. Zanon (Guida al diritto 16/2023, 88 T): Sono incostituzionali gli artt. 1 e 3 LR Sardegna 11.4.2022 n. 9 laddove consentono: da un lato, ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti un numero massimo di quattro mandati consecutivi e a quelli dei Comuni fino a 5.000 abitanti un massimo di tre mandati consecutivi; dall’altro, di iscrivere alla sezione regionale dell’albo dei segretari gli istruttori direttivi e i funzionari di ruolo dei comuni e delle province. [La normativa sarda sul numero massimo dei mandati elettivi contrasta con la disciplina statale (art. 51, comma 2, TUEL) in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due. La previsione del numero massimo di mandati elettivi consecutivi dei sindaci è stata introdotta a livello nazionale come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, al fine di garantire vari diritti e principi di rango costituzionale: la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori, la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali]
- (commento di) Davide Ponte, Paletti necessari al ricambio della rappresentanza politica (Guida al diritto 16/2023, 98-). La Corte ribadisce il principio di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e interviene (non è la prima volta) per garantire ruolo e preparazione del segretario comunale rispetto ai tentativi regionali di nominare soggetti fuori del percorso concorsuale.
in tema di cittadinanza:
- Cons. Stato 1^, 23.3.23 (parere) (Guida al diritto 16/2023, 56): Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio, l’A. deve verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni, l’effettivo inserimento del richiedente nel contesto sociale del nostro Paese. Ciò attraverso un insieme di elementi, tutti atti a dimostrare la stabile integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta. Particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente in ordine al rispetto delle regole di convivenza civile, e non solo di quelle di rilevanza penale.
in tema di misure antimafia (controllo giudiziario):
- Cass. pen. 9.11.22-13.3.23 n. 10578 (Guida al diritto 16/2023, 72 T): Ai fini dell’applicazione del controllo giudiziario volontario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del codice antimafia (DLg 159/2011), la “giurisdizionalizzazione piena” del sistema della prevenzione esclude che il tribunale possa considerare – sul punto dell’esistenza o meno della relazione tra l’impresa e i soggetti portatori di pericolosità qualificata – intangibili le valutazioni espresse dall’organo di prevenzione amministrativa, fermo restando che la decisione emessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non “tocca” l’esistenza dell’informazione interdittiva prefettizia. Diversamente, infatti, si finirebbe con l’imporre l’applicazione di una misura di prevenzione (il controllo giudiziario) anche nelle ipotesi in cui l’autorità giurisdizionale non ravvisi la primaria condizione fattuale del pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa.
- (commento di) Giuseppe Amato, Ammettere la censurabilità nel merito pregiudica la posizione dell’azienda (Guida al diritto 16/2023, 77-81). La Corte prende le distanze da quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’atto amministrativo sarebbe un “substrato intangibile” della domanda dell’impresa. Sarebbe più lineare sostenere l’autonomia delle valutazioni rimesse, di volta in volta, al prefetto, al tribunale e al giudice amministrativo.
in tema di circolazione stradale (punti patente):
- Cass .2^, 12-4-23 n. 9691 (Guida al diritto 16/2023, 53): Nel sistema delineato dall’art. 126-bis DLg 285/1992 (cod. str.) l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della strada, che deve recare l’indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, ma la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall’ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria) ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è, anch’esso, fondato sulla definitività dell’azione di accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l’intero punteggio della patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quali misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. [ribadito l’orientamento già espresso da Cass. 9270/2018]
in tema di circolazione stradale (assicurazione RC auto):
- Corte giust. Ue 5^, 30.3.23, causa C-618/21(Guida al diritto 16/2023, 104 s.m.) (questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Varsavia): Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che, in caso di azione diretta da parte della persona il cui veicolo abbia subito un danno a seguito di incidente stradale contro l’assicuratore del responsabile dell'incidente, preveda che l’unico modalità di risarcimento a carico dell’assicuratore sia il versamento di un’indennità pecuniaria. Tuttavia gli Stati membri devono prevedere modalità di calcolo e condizioni di versamento che non abbiano l’effetto di escludere o limitare gli obblighi dell’assicuratore tenuto a corrispondere alla parte lesa l’intero indennizzo.
- (commento di) Marina Castellaneta, Assicurazioni: spetta agli Stati regolare le azioni dirette contro le Compagnie (Guida al diritto 16/2023, 104-106)
sull’assegno di divorzio:
- cfr. Cass. 1^, 13.4.23 n. 9824 (Guida al diritto 16/2023, 54): Finalità dell’assegno divorzile non è quella di consentire ai coniugi di vivere allo stesso modo e conservare lo stesso tenore di vita in costanza di matrimonio, ma di permettere al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
in tema di condominio (legittimazione processuale dell’amministratore):
- Cass. 2^, 10.1.23 n. 342 (Guida al diritto 16/2023, 58 T): Quando in una causa concernente beni condominiali si siano costituiti sia uno o alcuni soltanto dei condomini, sia l’amministratore del condominio, la rappresentanza di quest’ultimo resta inevitabilmente limitata agli altri condomini, sicché, ove avvenga la costituzione in giudizio di tutti i singoli partecipanti, occorre procedere all’estromissione dell’amministratore per sopravvenuto difetto della sua legittimazione.
- (commento di) Mario Piselli, Una controversia che nel merito ha disatteso principi consolidati (Guida al diritto 16/2023, 61-62). La Corte non ha ritenuto necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea per la costituzione in giudizio dell’amministratore, sul rilievo che l’autorizzazione o la ratifica assembleare si impongono solo quando la causa esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, ex art. 1131 c.c., mentre nella specie, trattandosi di opposizione a ingiunzione di pagamento di un’obbligazione assunta dall’amministratore per conto dei condomini, l’amministratore aveva legittimazione ad agire senza necessità di autorizzazione assembleare a costituirsi in giudizio, e ciò in forza del potere conferitogli dall’art. 1130 c.c. di compiere “atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”, che implica un’autonoma legittimazione attiva e passiva nelle controversie risarcitorie dirette appunto alla conservazione delle cose comuni.
c.s.
Nella vita non bisogna temere nulla, bisogna solo capire [Marie Curie, Nobel per la fisica (1903) e per la chimica (1911)]