in materia costituzionale (riforma del Tiolo V):
- Giulio M. Salerno*, Vent’anni dalla riforma del Titolo V, dopo gli errori ora nuovi equilibri (Guida al diritto 19/2021, 12-14, editoriale) [*ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Macerata]
sulla responsabilità della PA (natura):
- Ad. plen. 23.4.21 n. 7 (Guida al diritto 19/2021, 37): La responsabilità della PA per lesione di interessi legittimi, sia nel caso di illegittimità provvedimentale che per inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito extracontrattuale e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale. Di conseguenza, è necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, ex art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c., e non anche il criterio della prevedibilità del danno di cui all’art. 1225 c.c.. (Il caso esaminato riguardava il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
sul c.d. DL proroghe:
DL 30.4.2021 n. 56 [GU 30.4.21 n. 103, in vigore dal 30 aprile 2021], Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
- testo del decreto (Guida al diritto 19/2021, 15-16)
- mappa del decreto (guida alla lettura a cura di Andrea Alberto Moramarco) (Guida al diritto 19/2021, 17-18)
- commento di Andrea Alberto Moramarco, Differiti alcuni termini in scadenza dai permessi premio al lavoro agile (Guida al diritto 19/2021, 19-20)
sul PNRR (giustizia e processo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza):
- Giuseppe Buffone, Giustizia, cause più veloci con i finanziamenti europei (Guida al diritto 19/2021, 22-26)
- Giuseppe Buffone, Ufficio del processo e spinta Adr: gli ambiti prioritari di intervento (Guida al diritto 19/2021, 27-32) [settore giustizia: il ruolo cardine dell’ufficio del processo; interventi sul processo civile e sul processo penale]
in materia di
famiglia:
- Cass. 1^, 26.4.21 n. 11012 (Guida al diritto 19/2021, 35): In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’andell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile del rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare). (La SC conferma la natura indisponibile dei diritti matrimoniali: il giudice non può rimettersi a quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione consensuale, trattandosi di accordi invalidi per illiceità della causa, in quanto stipulati in violazione del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale).
in tema di
condominio:
- Cass. SSUU 14.4.21 n. 9839 (Guida al diritto 19/2021, 40 T):
1. In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell’assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o giuridico (dando luogo, in questo secondo caso, a un «difetto assoluto di attribuzioni»), nonché quelle che hanno un contenuto illecito e, cioé, contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono, al contrario, annullabili e la relativa azione va esercitata nei modi e nel termine di cui all’art. 1137 del codice civile.
2. Sono nulle le deliberazioni dell’assemblea condominiale con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2 e 3, c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario, mentre sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative.
3. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare tanto la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare sottesa all’ingiunzione, quanto la relativa annullabilità, a condizione, però, che quest’ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione - ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di semplice eccezione che, ove proposta, senza la contestale richiesta di annullamento della deliberazione, va dichiarata inammissibile dal giudice, anche d’ufficio.
- (commento di) Gian Andrea Chiesi, Un ampio restyling che fa cadere i limiti di sindacabilità nel rito di opposizione (Guida al diritto 19/2021, 52-55)
in tema di
RC auto:
- Corte giust. Ue 5^, 29.4.21, causa C-383/19 (Guida al diritto 19/2021, 37): La Rc auto è obbligatoria anche per il veicolo non più idoneo alla circolazione e parcheggiato su suolo privato in attesa della demolizione. (Giudicando su in caso polacco, la Corte statuisce che, a meno che il veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro)
in tema di
patente:
- Corte giust. Ue 1^, 29.4.21, causa C-47/20 (Guida al diritto 19/2021, 104 s.m.): Le autorità nazionali di uno Stato membro che hanno disposto il ritiro della patente a un cittadino che aveva ottenuto il documento in altro Stato Ue possono rifiutarsi di riconoscere la validità del rinnovo della patente di guida se non sono state rispettate le condizioni fissate nello Stato membro, diverso rispetto a quello che ha rilasciato la patente. Spetta al giudice nazionale accertare se le condizioni fissate non superino quanto necessario per il riconoscimento dell'obiettivo perseguito ossia la sicurezza stradale.
- (commento di) Marina Castellaneta, Patenti di guida, il riconoscimento reciproco non si estende anche ai casi di rinnovo (Guida al diritto 19/2021, 104-106)
in tema di
privacy:
- Cass. 1^, 26.4.21 n. 11019 (Guida al diritto 19/2021, 35): Viola la privacy ricontattare chi ha detto no al telemarketing. Una volta negato il consenso alle promozioni sul proprio numero, infatti, l’operatore telefonico non può avviare una campagna verso gli stessi numeri per sondare se persista il dissenso. Si tratta di attività commerciale impedita proprio dal dissenso manifestato in precedenza. (La SC conferma la bocciatura del Garante Privacy sulla campagna “recupero del consenso” messa in atto da una compagnia telefonica).
in tema di
garanzie difensive (nei procedimenti sanzionatori):
- Corte cost. 30.4.21 n. 84 (Guida al diritto 19/2021, 37): Il diritto al silenzio deve essere garantito anche nei procedimenti davanti a Banca d’Italia e Consob, quando dalle risposte può emergere una forma di responsabilità amministrativa o penale. Pertanto è incostituzionale l’art. 187-quinquiesdecies del TU sulla finanza, «nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato». (Nello stesso senso la sentenza della Corte di giustizia Ue 2.2.21, chiamata a decidere sullo stesso tema).
sul
rinvio pregiudiziale (alla Corte di giustizia Ue):
- CGA Sicilia, 26.4.21 n. 371 (Guida al diritto 19/2021, 90 T):
1. Al fine di reprimere un «abuso del rinvio pregiudiziale», devono ritenersi inammissibili questioni non pertinenti perché manifestamente irrilevanti per la soluzione del giudizio principale o perché del tutto generali o di natura meramente ipotetica, o comunque ove risulti in modo evidente che la richiesta di interpretazione del diritto dell’Unione non presenta alcun legame concreto con l’oggetto della causa.
2. Non è concepibile, nell’ambito di un corretto andamento processuale ispirato a leale collaborazione dei soggetti del processo, che una questione pregiudiziale, quale può essere la rimessione alla Corte di giustizia Ue, ben sollevabile prima della decisione della causa, venga prospettata solo dopo la decisione - parziale - della causa stessa, ove l’esito della decisione sia considerato non soddisfacente.
- (commento di) Alessandro Basilico, Il principio di diritto della Plenaria è una pronuncia parziale della lite (Guida al diritto 19/2021, 98-101). Limiti all’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte Ue e vincoli derivanti dalla pronuncia della Plenaria: questi i temi trattati dalla sentenza.
c.s.
Geni e non geni:
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Scambiare un genio per un imbecille è grave, scambiare un imbecille per un genio è tragico (Eros Drusiani, cabarettista e scrittore)
- Il genio è per l'1 per cento talento, per il 99 duro lavoro (Albert Einstein)