Guida al diritto (19/2026)

Carmine Spadavecchia • 30 maggio 2026

sulla professione forense:

- Marcello Clarich, Rapporto Censis: legali in transizione, ma fare la professione resta difficile (Guida al diritto 19/2026, 10-13, editoriale) [*professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]

- Giuseppe Urbano*, Calo degli iscritti e crescita dei redditi: le diseguaglianze convivono negli studi (Guida al diritto 19/2026, 14-19) [*avvocato del Foro di Roma]


in tema di beni culturali:

L 17.3.2026 n. 40 [GU 30.3.26 n. 74, in vigore dal 14 aprile 2026], Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena». 


- testo della legge (Guida al diritto 19/2026, 20-26)

- commenti:

- Veronica Madonna, Albo digitale: privati in gara per la gestione del patrimonio (Guida al diritto 19/2026, 27-29)

- Oberdan Forlenza, Necessario il legame con l’Italia per dipinti e sculture di stranieri (Guida al diritto 19/2026, 30-32)


sul reddito di cittadinanza (requisito della residenza per gli stranieri):


- Corte giust. Ue, Grande sezione, 7.5.26, causa C-747/22 (Guida al diritto 19/2026, 38): Il «reddito di cittadinanza» costituisce al contempo una misura di accesso all’occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, soggetta allo stesso principio. Il requisito della residenza di dieci anni, sebbene applicato in modo identico ai cittadini Stato membro e ai beneficiari di protezione internazionale, incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi. Inoltre, tale requisito non è obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del «reddito di cittadinanza» implica un notevole onere amministrativo ed economico. La concessione di prestazioni sociali, infatti, comporta gli stessi costi sia per i beneficiari di protezione internazionale che per i cittadini dello Stato membro. Il diritto UE conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell’Unione. E la durata del soggiorno non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi. Il requisito è contrario all’obiettivo Ue di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale. [Un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, percepiva il «reddito di cittadinanza»: erogazione subordinata per legge al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. A seguito di un controllo l’Inps, constatato che il requisito non era soddisfatto, ha cessato il versamento e chiesto il rimborso. L’interessato si è rivolto al giudice sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, poiché era soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani. L’Inps ha argomentato che il reddito rientrava nelle politiche occupazionali, il che giustificava l’esigenza di un legame effettivo col territorio. Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte UE di verificare la conformità del requisito al diritto dell’Unione].


in tema di edilizia sovvenzionata (requisiti per accedervi):

- Corte cost. 7.5.26 n. 70, pres. Amoroso, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 19/2026, 37): Il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. (La Consulta conferma che il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana].


in tema di pubblico impiego (malattia e monetizzazione ferie):


- Cons. Stato II 12.4.26 n. 2908, pres. Poli, est. Basilico (Guida al diritto 19/2026, 37): La sopravvenienza di negative condizioni di salute non fa sorgere di per sé il diritto alla monetizzazione, quando il lavoratore abbia avuto la possibilità di utilizzare i giorni residui in una fase antecedente o di attivare strumenti che consentissero la loro fruizione. La malattia non opera come automatismo sostitutivo, ma come elemento da valutare nel quadro complessivo delle possibilità concretamente offerte al dipendente. [Il principio di diritto che emerge è quello di una responsabilità condivisa nella gestione del tempo di riposo. Il CdS valorizza il comportamento del dipendente quale elemento decisivo della fattispecie, sottolineando che il sistema non può trasformarsi in un meccanismo di indennizzo automatico sganciato dalla verifica della imputabilità causale. Il punto discriminante è la verifica della effettiva libertà di scelta esercitata nel momento in cui le ferie avrebbero potuto essere godute. Se tale libertà è stata esercitata in senso rinunciativo, anche implicitamente, viene meno il presupposto per la successiva richiesta economica].


in tema di concorrenza (marketing, vendite piramidali e pubblicità scorretta):


- Cons. Stato VI 10.4.26 n. 2871, pres. Simeoli, rel. Ponte (Guida al diritto 19/2026, 76 T, sotto il titolo: Marketing occulto diffondere sui social post di consumatori non autentici): 1. Costituisce pratica commerciale scorretta, l'istituzione di un sistema di vendita con caratteristiche piramidali, nel quale il professionista guadagna principalmente dall'inserimento e dagli acquisti del prodotto direttamente effettuati da parte degli incaricati, e dove lo sforzo promozionale degli stessi è rivolto al continuo inserimento di nuovi incaricati e alla creazione di un'organizzazione prettamente di acquisto, da parte degli stessi incaricati entrati nel sistema, piuttosto che a procurare vendite del prodotto. Tali sistemi di vendita condividono con i consentiti schemi multilivello la possibilità di far aderire alla struttura altri soggetti, sponsorizzandone l'ingresso, in qualità di nuovi incaricati. Ciò che ne differenzia il contenuto, e ne rende illecito l'utilizzo, è la circostanza che nelle vendite piramidali si assiste a un uso distorto del meccanismo del reclutamento di nuovi incaricati, attraverso la creazione di un sistema in cui il bene oggetto di vendita passa in secondo piano e costituisce un mero pretesto per reclutare altri soggetti che, pagando una tassa di ingresso, entrano all'interno della piramide e vi rimangono, effettuando ordini personali, in tal modo alimentando artificialmente il sistema. Sul piano probatorio la creazione di un sistema piramidale va effettivamente dimostrata tenendo in considerazione tutte le risultanze istruttorie. 2. In materia di pratiche commerciali vige il principio secondo cui la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, risultando vietata ogni forma di pubblicità subliminale. La pubblicità ingannevole realizza una pratica commerciale scorretta laddove realizza l’occultamento della natura promozionale del messaggio di per sé idoneo a determinare un falso convincimento nel consumatore e a condizionarne le scelte. In tale ambito rientra la pubblicità occulta, che si sostanzia in una condotta insidiosa fondata su un'informazione apparentemente neutrale e disinteressata, che può portare un pregiudizio economico al mercato dei consumatori. Il divieto di pubblicità occulta si estende anche alle ipotesi della pubblicità c.d. redazionale, che si rivolge al pubblico con le sembianze di un normale servizio giornalistico, veicolando il messaggio pubblicitario in via surrettizia. Laddove il messaggio è veicolato a mezzo dei cc.dd. post sulle piattaforme Facebook e Instagram, questo è idoneo a integrare una forma di pubblicità occulta laddove si presenta come narrazione di un’esperienza personale di consumatori ma nel concreto declina indicazioni e suggerimenti che vengono generalmente fornite dai venditori. Gli accertamenti dell’Autorità passano attraverso la fase volta a verificare la natura commerciale della comunicazione e la fase volta a verificare se l’operatore abbia adottato tutti gli accorgimenti che consentono al consumatore di distinguere tale pubblicità dalle altre forme di comunicazione.ntell

- (commento di) Giulia Pernice, Sistema piramidale, per dimostrarlo servono le risultanze istruttorie (Guida al diritto 19/2026, 82-86)


sulla tutela dei consumatori:


- Corte giust. Ue 1^, 30 aprile 2026, causa C 301/25 (Guida al diritto 19/2026, 88 solo massima) (questione promossa da Cons. Stato 22.4.25, in causa Lidl Italia Srl contro Agcm e altro): L’art. 3, par. 4, direttiva 11.5.2025 n. 29 (2005/29/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’art. 6, par. 1, direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall’art. 7 del regolamento (UE) 25.10.2011 n. 1169 (1169/2011) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

- (commento di) Maina Castellaneta, Tutela dei consumatori, sanzionabili anche le informazioni non complete sulle materie prime.


in tema di appalti:


- TAR Salerno 2^, 9.4.26 n. 685, pres. Durante, est. Marena (Guida al diritto 19/2026, 37): L’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica non integra il divieto di commistione con l’offerta economica … Ai sensi degli artt. 1, 10 e 95 DLg 36/2023, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica non risulta integrato dall’inserimento del cronoprogramma all’interno della busta tecnica, ove tale elaborato si limiti a rappresentare profili meramente organizzativi ed esecutivi della prestazione - quali la sequenza delle lavorazioni, l’organizzazione del cantiere e le modalità esecutive dell’intervento - senza consentire la ricostruzione, anche solo parziale, dell’offerta economica complessiva né l’anticipazione del prezzo offerto; ne consegue l’illegittimità, per violazione del principio del risultato e del favor partecipationis, del provvedimento di esclusione adottato sul presupposto della commistione, in assenza di un effettivo pericolo di compromissione della par condicio dei concorrenti e dell’imparzialità valutativa della commissione.i


in tema di amministrazione di sostegno:


- Cass. 1^, 30.4.26 n. 12055 (Guida al diritto 19/2026, 36): Nel procedimento di amministrazione di sostegno, l’audizione dell’interessato costituisce adempimento essenziale, mentre l’ascolto del coniuge convivente rientra nella discrezionalità del giudice e la sua omissione non determina nullità, ai sensi dell’art. 407 c.c. La partecipazione del PM risulta soddisfatta quando questi sia stato ritualmente informato degli atti rilevanti del procedimento. 


in tema di condominio:


- Corte d’appello Napoli 8^, 4.3.26 n. 1662 (Guida al diritto 19/2026, 40 T): Quando la prestazione resa dal mandatario (amministratore di condominio) risulti sostanzialmente inutile per il mandante (condominio), il compenso percepito diviene privo di giustificazione causale e deve essere restituito. Nel caso di specie, l'inerzia dell'amministratore aveva prodotto una situazione di diffusa morosità, accumulo di debiti verso fornitori e paralisi della gestione condominiale, circostanze che qualificano la prestazione come inutiliter data. La violazione di tali obblighi può integrare un inadempimento grave anche in assenza di un danno patrimoniale immediatamente quantificabile.

- (commento di) Fulvio Pironti, Mandato “tradito” e mala gestione sono le spie dell’inadempimento (Guida al diritto 19/2026, 47-50)


 


c.s.


 


Le authority non sono nate per servire i partiti, ma per limitare il potere dei partiti (Osvaldo De Paolini, giornalista economico, sulle manovre politiche per le nomine dei vertici vacanti)