Il confine tra la circonvenzione di incapace e la violenza sessuale
Ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova in data 11 aprile 2025/ Ordinanza del Tribunale di Brescia in funzione di riesame in data 22 maggio 2025
IL CASO E LA DECISIONE
Due soggetti vengono indagati per avere, in concorso materiale e morale tra di loro, e al fine di trarre profitto, abusato delle condizioni di inferiorità o comunque di deficienza psichica di altro soggetto, un anziano ultraottantenne.
In particolare, secondo l'accusa, i due indagati avrebbero indotto la vittima a compiere atti giuridici aventi effetti giuridici e patrimoniali per lui dannosi tramite la condotta di seguito descritta.
Dopo avere avvicinato l'anziano con atti subdoli e insidiosi, lo riducevano in una patologica condizione di asservimento e isolamento, monitorando i suoi contatti e i suoi movimenti, nonché acquisendo la sua fiducia con atti di induzione sessuale. Così facendo, si procuravano la disponibilità delle carte e dei conti correnti della presunta persona offesa, beneficiando di numerosi prelievi, pagamenti e versamenti di denaro in loro favore, nonché si facevano intestare quali beneficiari di polizze e si procuravano monili e regali, per importi più che rilevanti.
Secondo l'ordinanza del GIP di Mantova, tuttavia, il quadro indiziario avrebbe dovuto considerarsi grave soltanto con riferimento al delitto di circonvenzione di incapace e non anche con riferimento al delitto di violenza sessuale, in quanto lo stato di incapacità della vittima sarebbe emerso dalla disposta perizia sull'anziano esclusivamente con riferimento alla possibilità per la persona offesa di effettuare coscientemente, liberamente e lucidamente atti di disposizione patrimoniale, mentre non era stato approfondito l'aspetto della capacità della vittima di autodeterminarsi sul piano sessuale, ciò che non avrebbe di fatto consentito di stabilire se la condizione mentale dell'anziano avesse determinato un'ipotesi di vizio al consenso prestato nei rapporti intimi con i due indagati.
Al contrario, tuttavia, il Tribunale del Riesame ha ritenuto di non dovere tenere conto di tale circostanza processuale, osservando innanzitutto che il GIP aveva parcellizzato (sulla base del solo quesito) un accertamento peritale le cui conclusioni si sarebbero prestate invece a delineare un quadro complessivo di deficit intellettivo e volitivo della vittima, come tale non limitato all'aspetto squisitamente patrimoniale.
Sotto altro, concorrente profilo, il Tribunale del riesame ha ricordato che la condizione di inferiorità presa a riferimento dalla norma di cui all'art. 609-bis, comma 2 n. 1 c.p. (induzione a subire atti sessuali, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa al momenti del fatto), prescinde da fenomeni di patologia mentale, "essendo sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza dall'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, con esclusione di ogni causa propriamente morbosa".
Il Giudice adito in appello ha pertanto confermato la già disposta misura cautelare, ritenendo però sussistenti i gravi indizi di reato per entrambi i fatti contestati.
CIRCONVENZIONE, VIOLENZA SESSUALE ED ELEMENTO SOGGETTIVO
La circonvenzione di incapace e l'induzione sessuale per abuso condividono la parte subdola della condotta di erosione della volontà del soggetto "aggredito" ma si differenziano sia quanto a struttura sia con riferimento al bene-interesse aggredito.
Da un lato, c'è una generica difesa del patrimonio dell'interessato e della sua autonomia decisionale, dall'altro c'è la tutela specifica dell'autodeterminazione sessuale.
La linea di confine tra le due fattispecie è dunque teoricamente molto chiara, fatta salva la possibilità di attribuire al deficit cognitivo della persona offesa un valore che vada ben al di là della carenza di sorveglianza attiva sul proprio patrimonio giuridico, che non incida cioè soltanto sui propri atti di disposizione di beni materiali e di disposizione di diritti in generale.
D'altra parte, è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato di circonvenzione di incapace, anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.
Ci si trova dunque dinanzi a un’infermità psichica o deficienza psichica anche meno grave dell'incapacità, purché idonea in ogni caso a porre la persona offesa in una condizione tale da affievolirne le capacità critiche.
La domanda che dunque occorre porsi è se sia compatibile di per sé la possibilità che un soggetto compia un'attività complessiva di circonvenzione dell'incapace, tale da ricomprendere al suo interno anche la violenza sessuale quale strumento di ulteriore controllo della vittima.
Invero, in linea puramente teorica, soddisfare le pulsioni di natura sessuale della vittima per renderla completamente soggiogata e disposta ad arricchire patrimonialmente il "carnefice" dovrebbe escludere la volontà di abuso sessuale da parte dell'autore della condotta, tuttavia, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di induzione di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1 c.p., la giurisprudenza è graniticamente orientata nel ritenere sufficiente il dolo generico, non richiedendosi che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico.
Così anche il Tribunale del Riesame, che, nel caso sottoposto al suo giudizio - seppure in fase di valutazione dei gravi indizi di reato -, oltre a valorizzare la condizione di fragilità psichica dell'anziano, tale da renderne il consenso agli atti sessuali viziato, ha evidenziato che per integrare la condotta di induzione, anche sotto il profilo soggettivo, era sufficiente che l'autore fosse consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, mentre eventuali finalità concorrenti - nella specie di tipo patrimoniale - non avrebbero escluso la connotazione sessuale dell'azione.
Resta tuttavia da stabilire in primo luogo se la assoluta controvolontà di soddisfare un piacere erotico personale (laddove in effetti le finalità degli indagati, nel caso esaminato dal Giudice adito, sembrano essere esclusivamente di altra natura) non può avere qualche incidenza sull'elemento soggettivo del reato in questione, e inoltre, forse ancora prima, e in punto di fatto, se l'avere messo a disposizione la propria sfera sessuale non sia stato uno dei modi per fiaccare definitivamente una personalità che fino a quel momento non era classificabile come portatrice di uno stato di deficienza psichica con condizione di inferiorità accertata, di modo che, almeno all'epoca dei rapporti sessuali, il consenso non avrebbe potuto considerarsi viziato.
D'altra parte, il concetto di abuso forse indica una maggiore intensità del dolo, così come le prestazioni sessuali successive o condizionate ad atti di disposizione patrimoniale della "parte debole" del rapporto rievocano fattispecie di condotta probabilmente lontane dal concetto penalistico anche ampio di violenza sessuale.