Guida al diritto (20/2026)
in tema di
IA (intelligenza artificiale):
- Andrea Sirotti Gaudenzi*, IA e avvocati: un dialogo possibile solo se ancorato al controllo umano (Guida al diritto 20/2026,10-13). Editoriale a margine del Rapporto Cassa Forense-Censis 2026, presentato nelle scorse settimane nella nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati [*direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto nazionale per la formazione continua (Roma)]
in tema di editoria (diritto d’autore: utilizzo online degli articoli ed equo compenso):
- Corte giust. Ue Sezione Grande, 12.5.26, causa C-797/23 (Guida al diritto 20/2026, 27 e 88 s.m.) (questione pregiudiziale proposta dal TAR Lazio 12.12.23 in causa Meta Platforms Ireland Ltd contro Agcom): L’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale nonché gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione; impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’equa remunerazione; autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo, a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità.
[La Corte di giustizia è stata adita nell’ambito di un ricorso proposto da Meta contro una decisione dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Secondo Meta, la normativa italiana che istituisce un regime volto a garantire un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico viola il quadro europeo relativo ai diritti degli editori nel mercato unico digitale. La Corte dichiara che il diritto a un’equa remunerazione per gli editori è compatibile col diritto dell’Unione, a condizione che tale remunerazione costituisca il corrispettivo economico dell’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni. Gli editori devono, inoltre, poter rifiutare tale autorizzazione o concederla a titolo gratuito. Peraltro, non può essere richiesto alcun pagamento ai prestatori che non utilizzano tali pubblicazioni. Gli obblighi imposti ai prestatori di avviare trattative con gli editori, senza limitare la visibilità dei contenuti durante tale periodo, e di fornire i dati necessari per il calcolo della remunerazione, pur limitando la libertà d’impresa, appaiono giustificati, in quanto contribuiscono agli obiettivi del diritto dell’Unione di garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore e di consentire agli editori di recuperare i propri investimenti. Per la Corte, siffatti obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d’impresa, da un lato, e il diritto di proprietà intellettuale, nonché il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, dall’altro].
- (commento di) Marina Castellaneta, Gli editori hanno diritto a ottenere un compenso dalle piattaforme online che utilizzano contenuti giornalistici (Guida al diritto 20/2026, 88-90)
in tema di personale ATA (precariato scolastico):
- Corte giust. Ue 10^, 13.5.26, causa C-155/25 (Guida al diritto 20/2026, 28): In Italia il «personale ATA» viene assunto con contratti a tempo determinato per coprire temporaneamente posti vacanti, mentre può essere assunto a tempo indeterminato solo mediante concorsi riservati ai dipendenti appartenenti a tale categoria che dimostrino di aver maturato almeno due anni di esperienza. Il quadro normativo italiano non fissa alcun limite alla durata massima, né al numero massimo dei contratti temporanei del personale ATA. Per quanto riguarda i concorsi, il requisito secondo cui la partecipazione presuppone il compimento di almeno due anni di servizio con contratto a tempo determinato non fa che favorire proprio il ricorso a questa forma contrattuale anche a fronte di esigenze di personale permanenti. L’Italia non può giustificare il ricorso reiterato ai contratti a termine del personale ATA con generiche esigenze di flessibilità, perché la normativa non indica condizioni concrete che ne legittimino l’uso. Né bastano i concorsi pubblici, organizzati in modo sporadico e imprevedibile, a prevenire l’abuso della precarietà. [La Commissione UE, ritenendo il sistema italiano incompatibile col diritto dell’Unione in materia di contratti a tempo determinato (che prevede limitazioni al loro utilizzo e privilegia le procedure di assunzione permanente), ha presentato ricorso per inadempimento contro l’Italia; ricorso accolto dalla Corte di giustizia UE, che ha condannato l’Italia per abuso di contratti precari nella scuola]
in tema di concorsi universitari:
- Cons. Stato VII 1.4.26 n. 2662, pres. Chieppa, rel. Marzano (Guida al diritto 20/2026, 72 T): Va annullato l’esito di una procedura selettiva indetta da un’università, qualora la commissione decida di strutturare la prova orale in un tempo predeterminato di quindici minuti, senza che tale limitazione fosse prevista dal bando né specificata nel- l’ambito dei criteri, autorizzando tuttavia la presentazione di slides durante la prova: infatti, l’assegnazione di un tempo limitato si pone in aperto contrasto con tale autorizzazione, essendo di comune esperienza che la presentazione e l’illustrazione di slides comporti la spendita di un tempo maggiore di quello che richiederebbe la mera esposizione discorsiva. L’introduzione, a sorpresa, di un elemento di valutazione non previsto dal bando ha infatti penalizzato la ricorrente, che aveva impostato la preparazione della prova proprio in base alla presentazione e illustrazione di slides, costringendola a sintetizzare e omettere intere parti della trattazione.
- (commento di) Davide Ponte, Procedura d’esame per gli accademici, valutazione tecnica sindacabile dal Ga (Guida al diritto 20/2026, 83-86)
in tema di compravendita immobiliare (responsabilità del venditore per mancata urbanizzazione e difetti costruttivi):
- Cass. 2^, 6.5.26 n. 12966 (Guida al diritto 20/2026, 24): 1. In tema di compravendita immobiliare, l’azione risarcitoria ex art. 1494 c.c. può essere esercitata dall’acquirente anche in via alternativa o cumulativa rispetto ai rimedi di cui all’art. 1492 c.c., estendendosi a tutti i danni derivanti dai vizi dell’immobile, inclusi quelli connessi alla mancata o parziale utilizzazione del bene. 2. È legittima la consulenza tecnica d’ufficio avente natura percipiente quando l’accertamento dei vizi richiede specifiche cognizioni tecniche, purché la parte abbia allegato i fatti posti a fondamento della pretesa e il giudice può disporla anche se la parte non abbia reiterato l’istanza in sede di precisazione delle conclusioni. 3. Non sussiste ultrapetizione quando il danno liquidato rientra nelle allegazioni introduttive, comprendenti anche le conseguenze della mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione, da cui sia derivata la revoca dell’agibilità. 4. È inammissibile in cassazione la censura che introduca questioni non dedotte in appello, in violazione del principio di specificità del motivo.
in tema di RC auto:
- Cass. 3^, 23 aprile 2026 n. 10797 (Guida al diritto 20/2026, 14 T, sotto il titolo “Contratto Rc auto: abusiva la clausola che penalizza carrozzerie non convenzionate”): La clausola di un contratto assicurativo che prevede uno scoperto percentuale maggiore in caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia rispetto a quella applicata in caso di ricorso a carrozzeria convenzionata non può essere valutata isolatamente, dovendo essere esaminata in relazione alle altre clausole e al tenore complessivo del contratto, al fine di verificare se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33, comma 1, DLg 206/2005. Tale valutazione non può prescindere dal previo accertamento se la clausola sia stata imposta al consumatore ovvero accettata liberamente all'esito di una specifica trattativa individuale.
- (commento di) Alberto Cisterna e Flavia Melillo, L’accertamento rimesso ai giudici riguarda il contesto contrattuale (Guida al diritto 20/2026, 17-21). Se la clausola di “scoperto punitivo” (cioè variabile in base alla carrozzeria convenzionata o meno) abbia o meno carattere vessatorio: il meccanismo dello “scoperto differenziato” come limite alla libertà di scelta dell’assicurato.
in tema di società (distinzione tra collegamento e controllo nei gruppi societari):
- Cass. trib. 13.4.26 n. 9260 (Guida al diritto 20/2026, 30 T): In tema di società collegate, ai sensi dell'art. 2359 comma 3 c.c., il collegamento societario esterno richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell'altra che non si può desumere solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti che siano soci di società diverse e l'accertamento di tale collegamento societario, comunque, non vale a far presumere, ai sensi dell'art. 2497-sexies c.c., l'esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione.
- (commento di) Fabio Valenza, La Cassazione affronta le tematiche con un approccio di tipo sistematico (Guida al diritto 20/2026, 35-41)
in materia penale (pena pecuniaria e pene sostitutive):
- Corte cost. 17.4.26 n. 54, pres. Amoroso, red. Luciani (Guida al diritto 20/2026, 52 T): È in costituzionale l'art. 102 L 24.11.1981 n. 689 e, in via consequenziale, l'art. 660, comma 3, c.p.p. - come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 71, comma 1, lettera d), e 38, comma 1, lettera c), DLg 10.102022 n. 150 - nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
- (commento di) Carmelo Minnella, Allineamento necessario nelle pene per evitare degli esiti paradossali (Guida al diritto 20/2026, 59-65)
c.s.
La difesa dell'individuo contro i poteri arbitrari dello Stato non è una moda, ma il cuore del liberalismo. La libertà non è un accessorio. (Antonio Martino, da "Semplicemente liberale"]