Guida di diritto amministrativo (2/2026)
in tema di
impresa (regime europeo):
- Giulio Napolitano, Un 28° regime dell’impresa europea anche amministrativo (Giornale dir. amm. 2/2026, 145-149, editoriale). La cornice normativa che dovrebbe disciplinare l’attività imprenditoriale in modo omogeneo e semplificato, superando la babele delle ventisette legislazioni nazionali che ostacola la nascita e l’espansione transfrontaliera delle imprese europee.
sul c.d. sperimentalismo regolatorio:
- Edoardo Chiti, Lo sperimentalismo regolatorio dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 2/2026, 150-156). Lo sperimentalismo mira a facilitare e governare l’innovazione, a sua volta necessaria per raggiungere l’obiettivo della competitività, vero e proprio perno dell’attuale agenda politica dell’Unione.
in tema di energia (crisi energetica):
- Aldo Pardi, Gli acquisti comuni di gas e le temporary regulations dell’Unione europea (Giornale dir. amm. 2/2026, 157-167). La piattaforma europea per l’energia (EU Energy Platform) è un meccanismo volto a facilitare il coordinamento degli acquisti di gas. Istituita nel 2022 con i tratti tipici delle temporary regulations, come strumento temporaneo ed emergenziale, è poi divenuta permanente. Meccanismi analoghi sono stati introdotti anche nel settore dell’idrogeno e delle materie prime strategiche. Lo studio esamina caratteri, funzionamento e statuto giuridico della piattaforma, nonché il ruolo svolto dalla Commissione europea, ponendolo a confronto con precedenti esperienze, in particolare nel settore dei vaccini.
su responsabilità amministrativa e controllo di legittimità della Corte dei conti:
L 7.1.2026 n. 1 [GU 7.1.26 n. 4, in vigore dal 22 gennaio 2026], Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
- Gaetano D’Auria, La riforma della responsabilità amministrativa e dei controlli della Corte dei conti nella L. n. 1/2026 (Giornale dir. amm. 2/2026, 168-184). Le misure adottate per contrastare la c.d. “burocrazia difensiva” e garantire gli amministratori pubblici (tecnici e politici) contro il rischio di incorrere in azioni di responsabilità per danno erariale.
sulla legge di bilancio 2026:
L 30.12.2025 n. 199 [GU 30.12.25 n. 301, s.o. 42, ripubblicata in GU 21.1.26 n. 16, s.o. 2, in vigore dal 1 gennaio 2026], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
- Rita Perez, La manovra di bilancio 2026 (Giornale dir. amm. 2/2026, 185-190). La legge di bilancio per il 2026 è ispirata alla prudenza contabile in sostituzione di una scelta politica. L’esiguità della manovra si deve all’intento del governo di uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivi e di mantenere la valutazione migliorativa attribuita ai conti italiani da Moodys, promossi da Baa3 a Baa2.
- Giustino Lo Conte, Organizzazione e contabilità (Giornale dir. amm. 2/2026, 190-196). Le disposizioni della legge di bilancio 2026 che riguardano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e l’efficientamento della spesa pubblica.
- Alessandra Villa, Regioni, enti locali e LEP (Giornale dir. amm. 2/2026, 196-205). Le novità della legge di bilancio volte ad alleggerire il contributo di regioni e comuni alla finanza pubblica. I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nel campo dell’assistenza sociale, sanità e istruzione.
- Melissa Ridolfi, Istruzione, cultura e turismo (Giornale dir. amm. 2/2026, 205-214). Le norme della legge di bilancio 2026 in materia di istruzione, università, cultura e turismo sono state per la maggior parte inserite, come emendamenti, nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge.
- Alessandra Mattoscio, Servizio sanitario e interventi sociali (Giornale dir. amm. 2/2026, 214-224). Le norme della legge di bilancio 2026 in materia di politiche sociali, sostegno al reddito, sistema pensionistico, supporto alla genitorialità, sanità e spesa farmaceutica.
- Berardino Zoina, Mezzogiorno e interventi di emergenza (Giornale dir. amm. 2/2026, 224-231). I commi dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 in materia di lavoro agricolo, infrastrutture, ZES Unica, contratti pubblici e ricostruzione post-calamità: contenuti e finalità. La frammentazione degli interventi e la conferma di una tendenza a privilegiare soluzioni puntuali e di breve periodo, spesso orientate alla gestione immediata di esigenze settoriali, piuttosto che a un disegno riformatore organico e strutturale.
in tema di semplificazione:
L 2.12.2025 n. 182 [GU 3.12.25 n. 281, [in vigore dal 18 dicembre 2025], Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
- Giulio Vesperini, La semplificazione per accumulo (Giornale dir. amm. 2/2026, 232-237). Pur incidendo su istituti rilevanti (autotutela, silenzio-assenso, accesso ai dati sulla titolarità effettiva), la legge presenta un marcato carattere frammentario e settoriale. Il raffronto con precedenti interventi di semplificazione mostra una continuità nelle dinamiche di espansione e stratificazione del testo normativo. Si tratta di una semplificazione realizzata attraverso interventi puntuali e disaggregati, privi di un disegno sistemico idoneo a incidere strutturalmente sui modelli dell’azione amministrativa.
in tema di NCC (noleggio con conducente):
- Corte cost. 4.11.25 n. 163, pres Amoroso, Red. Navarretta (Giornale dir. amm. 2/2026, 238 s.m.) (conflitto di attribuzione tra enti): Non spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottare con decreto la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), dal momento che la competenza costituzionale è da attribuire alle Regioni. Né lo Stato può mediante una circolare - che solo formalmente si presenta come uno strumento interpretativo - fornire indirizzi generali, soluzioni ermeneutiche e, soprattutto, definire con specifiche modalità operative l’effettiva regolamentazione del servizio NCC.
- (commento di) Marco Macchia, Gli effetti delle decisioni nei conflitti di attribuzioni (Giornale dir. amm. 2/2026, 238-244). La fragilità della competenza statale trasversale in materia di tutela della concorrenza.
in tema di atti amministrativi discriminatori:
- Cons. Stato V 5.12.25 n. 9602, pres. Caringella, est. Picardi (Giornale dir. amm. 2/2026, 245 solo massima): L’azione contro la discriminazione prevista dall’art. 44, DLg 286/1998 è esperibile anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l’adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l’atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell’esercizio della potestà amministrativa. La controversia, tuttavia, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo qualora la parte, dinanzi a un atto considerato discriminatorio, non proponga l’azione di cui all’art. 44 DLg 286/1998, esperibile solo dinanzi al giudice ordinario, bensì impugni il provvedimento amministrativo con l’ordinaria azione di annullamento al fine di ottenerne la caducazione, così come nel caso in cui si verta in una materia in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva.
- (commento di) Fabrizio D’Alessandri, La giurisdizione sulle azioni di annullamento dei provvedimenti discriminatori dell’amministrazione (Guida al diritto 21/2026, 245-255). La sentenza afferma, in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, ove il privato inciso negativamente chieda l’annullamento del provvedimento discriminatorio, la controversia spetta al plesso giurisdizionale amministrativo, anche qualora non si versi in un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. e a maggior ragione in quest’ultimo caso.
in tema di responsabilità della PA per lesione dell’affidamento (giurisdizione):
- Cass. SSUU 25.9.25 n. 26080 (Giornale dir. amm. 2/2026, 256 s.m.): 1. La PA è obbligata non solo alla corretta adozione delle scelte amministrative, ma anche ad adeguare le proprie condotte nella consapevolezza che lo svolgimento di attività amministrativa può determinare un’indebita ingerenza nella sfera dei destinatari ed indirizzarne erroneamente le scelte, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa al conseguimento delle bene della vita cui è finalizzato l’interesse legittimo. 2. L’azione di risarcimento del danno per lesione dell’incolpevole affidamento nel rilascio di un provvedimento annullato (o legittimamente negato) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie indicate dall’art. 133 c.p.a. Negli altri casi, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario.
- Fulvio Cortese, Sulla lesione dell’affidamento come fattispecie autonoma (Giornale dir. amm. 2/2026, 256-262): Discostandosi dalla tesi del Consiglio di Stato (Ad. Plen., 29.11.21, n. 20; Cons. Stato IV, 25.11.24 n. 9467), le SSUU ribadiscono il proprio consolidato orientamento sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - ogni qual volta si domandi in giudizio un risarcimento del danno per lesione dell’affidamento incolpevolmente prestato circa la legittimità di un provvedimento favorevole in seguito annullato o anche circa il rilascio di un provvedimento favorevole poi legittima- mente negato.
in tema di università (dottorato):
- TAR Roma 3^-ter, 7.7.25 n. 14126, pres. Tuccillo, est. Gallucci (Giornale dir. amm. 2/2026, 263 s.m.): Va ritenuta illegittima la motivazione del provvedimento di esclusione dal corso di dottorato da parte dell’Ateneo, che valuti come insufficienti le attività di ricerca senza fondarle su verifiche formalmente previste dal regolamento di dottorato. (La sentenza censura l’errore dell’Università nell’interpretare la durata obbligatoria del tirocinio in azienda e l’assenza di obblighi di pubblicazione scientifica durante l’anno di dottorato, e anche per non avere considerato adeguatamente la documentazione medica presentata dal dottorando, rilevante per la possibilità di svolgere periodi di ricerca all’estero; su tali premesse, annulla l’esclusione e ordina la rinnovazione della valutazione nel rispetto delle regole procedimentali).
- (commento di) Silvia De Nitto, Autonomia universitaria tra formalismo regolamentare e giudizi qualitativi (Giornale dir. amm. 2/2026, 263-268). La sentenza evidenzia l’illegittimità del provvedimento per assenza di criteri valutativi predeterminati, mancanza di verifiche formali e violazione del diritto alla partecipazione procedimentale, ma nello stesso tempo richiama la necessità di un giudizio sostanziale sulla maturità scientifica dello studente.
c.s.
Username, password, app, scarica l'app, codici OTP generati dall'app, firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata, firma digitale remota, Spid, Cie, PIN, PUK, PEC, login …. È il peggior inferno che l'uomo abbia creato in terra. Si chiama burocrazia digitale.(Luigi Mascheroni, sulle disavventure di Papa Leone XIV, alle prese con l'aggiornamento dei suoi dati presso una banca di Chicago)