in tema di professione forense:
- Alberto Cisterna*, Professione forense meno attrattiva, luci e ombre per il settore giustizia (Guida al diritto 2/2022, 12-13, editoriale). Il fenomeno: molti professionisti lasciano il mondo legale per entrare in ambiti pubblici, grazie alla miriade di concorsi volti allo svecchiamento degli apparati della PA tramite reclutamento di migliaia di nuovi impiegati e funzionari. L’opinione dell’Autore: una “buona” magistratura è possibile a condizione che esista una “buona” avvocatura, e viceversa [*presidente di sezione del Tribunale di Roma]
in tema di
onorari (di avvocato):
- Cass. 6^, 16.11.21 n. 34573 (Guida al diritto 2/2022, 41): Se l’avvocato si macchia di condotte scorrette, è legittima la riduzione del suo compenso, ma la decurtazione non può mai scendere sotto il 50%. (La SC accoglie il ricorso di un avvocato che, nella controversia con una società per il pagamento di compensi maturati per le prestazioni professionali svolte, abbandonava l’aula senza autorizzazione del giudice; quest’ultimo accoglieva la domanda dell’avvocato, ma in considerazione della condotta tenuta dal medesimo liquidava a suo favore un compenso di soli 500 euro)
- Cass. 2^, 17.12.21 n. 40633 (Guida al diritto 2/2022, 60, solo massima, annotata da Mario Piselli): In tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista che abbia prestato assistenza giudiziale possa avere diritto a un distinto compenso per le prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Ne consegue che, ove tale connessione sussista, gli compete solo il compenso per l’assistenza giudiziale, se del caso maggiorato in relazione alle questioni giuridiche trattate e all’importanza della causa, nonché ai risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e all’urgenza richiesta.
- Cass. 6^, 29.12.21 n. 41931 (Guida al diritto 2/2022, 42): La dichiarazione del difensore di non avere percepito onorari e di avere, inoltre, anticipato le spese per l’istruzione e la cura della causa determina il diritto di ottenere dal giudice, che decide la lite condannando la controparte al pagamento delle spese processuali, la distrazione di quanto anticipato e dei propri onorari. Ove il giudice disattenda tale richiesta, di fatto tralasciandola, l’avvocato avente diritto alla distrazione può ben procedere per le vie celeri del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza (anche di quella della Cassazione) al fine di ottenere il titolo esecutivo cui ha diritto.
in tema di
appalti:
- TAR Lazio 2^, 17.12.21 n. 13120 (Guida al diritto 2/2022, 100 T):
1. Laddove la modifica soggettiva in corso di gara non sia avvenuta per far fronte a “esigenze organizzative del raggruppamento”, previste dall’art. 48, comma 19, codice contratti pubblici, il mutamento della composizione del raggruppamento, ove ammesso, finirebbe per eludere la sanzione dell’esclusione dalla procedura di gara per difetto dei requisiti in capo al concorrente; e allora non può trovare applicazione la previsione dell’art. 48, comma 19-ter, dello stesso codice, che sancisce la possibilità di proseguire la gara laddove il concorrente assuma l’impegno di eseguire l’appalto mediante altri componenti del raggruppamento al ricorrere degli altri presupposti ivi indicati, e ciò con riferimento sia alla disciplina del comma 18 che a quella del comma 19.
2. La pendenza, innanzi all’Adunanza Plenaria, della questione rimessa da CdS V n. 6959/2021, sulla corretta interpretazione dell’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter DLg 18.4.2016 n. 50, non giustifica il rinvio dell’udienza di trattazione in attesa della decisione del giudice della nomofilachia sul contrasto giurisprudenziale, fermo restando che non si nutrono motivatamente dubbi in ordine alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni applicabili alla fattispecie.
- (commento di) Davide Ponte, Con la modifica dei raggruppamenti stop alla prosecuzione della gara (Guida al diritto 2/2022, 105-109)
in materia di
sanità:
- TAR Lazio 2^-bis, 20.12.21 n. 13172 (Guida al diritto 2/2022, 44): Il Comune che impone un intervento di bonifica igienico-sanitaria in un appartamento condominiale ove siano presenti animali domestici non può porre il divieto di introdurre in termini assoluti animali nell’appartamento senza termine né modalità o condizioni. (Il divieto, posto a una donna che deteneva nel proprio appartamento sette animali domestici, costituisce secondo il TAR una limitazione radicale e ingiustificata della libertà individuale. Il Comune era intervenuto con la Asl a richiesta dei condomini i quali sostenevano che l’immobile non presentava i requisiti igienico-sanitari necessari per accudire gli animali)
in tema di
interdittiva antimafia:
- TAR Reggio Calabria, 3.1.22 n. 3 (Guida al diritto 2/2022, 44): Le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano solo i soggetti ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, assicurazioni) ovvero delle ditte individuali quando la ditta coincide con la persona fisica. Pertanto deve ritenersi illegittima l’interdittiva antimafia emessa nei confronti di una persona fisica che non svolge alcuna attività imprenditoriale. (Il TAR accoglie il ricorso di un professionista, responsabile tecnico di una società, che si era visto notificare una comunicazione antimafia in relazione alla sua iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali).
in tema di
comunione dei beni tra coniugi:
- Cass. 2^, 16.12.21 n. 40423 (Guida al diritto 2/2022, 46 T): Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’esclusione del bena dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte del coniuge, della natura non personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lettere c), d) ed f)del codice civile.
- (commento di) Valeria Cianciolo, Per i beni personali sono necessarie le condizioni dell’articolo 179 del Cc (Guida al diritto 2/2022, 48-51). L’atto con cui il coniuge riconosce la natura personale dell’acquisto NON è un atto abdicativo, ma ricognitivo.
sulla
pensione di reversibilità (riparto tra ex coniuge e coniuge superstite):
- Cass. 1^ 30.12.21 n. 41960 (Guida al diritto 2/2022, 42): Nella determinazione delle quote di pensione di riversibilità spettanti all’ex coniuge del defunto e al coniuge superstite pesa non solo la durata del matrimonio, ma anche il periodo di convivenza prematrimoniale more uxorio, che ha un distinto valore giuridico e non solo una valenza correttiva. (La SC dichiara inammissibile il ricorso dell’ex moglie che pretendeva il riconoscimento come periodo matrimoniale del tempo trascorso tra lo sposalizio e la pronuncia della sentenza di divorzio che poneva fine agli effetti civili del matrimonio tra i coniugi separati, durante il quale l’ex marito aveva intrapreso una convivenza more uxorio con la futura seconda moglie)
sulla
potestà genitoriale:
Cass. 1^ 4.1.22 n. 82 (Guida al diritto 2/2022, 42): Sono passibili di reclamo alla Corte d’appello i provvedimenti del Tribunale dei minori che incidono sulla potestà genitoriale: si tratta infatti di pronunce che riguardano diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, in un procedimento caratterizzato dalla piena osservanza delle regole del contraddittorio, ragion per cui i provvedimenti de potestate non possono considerarsi privi di decisorietà, anche se destinati a essere assorbiti da una decisione definitiva. (La SC apre alla possibilità di impugnare i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale del Tribunale dei minori, censurando la prassi seguita da questi ultimi di utilizzarli senza soluzione di continuità fino alla maggiore età dei minori, il che preclude una tutela che passa anche attraverso la possibilità di opporsi alle loro decisioni)
in tema di
fideiussione (omnibus):
- Cass. SSUU 30.12.21 n. 41994 (Guida al diritto 2/2022, 42): Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate in parte nulle dall’Authority perché in contrasto con le norme antitrust interne e dell’Unione europea. Trattasi di nullità limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l’intesa vietata, salvo che dal contratto sia possibile desumere, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. (Le SU dirimono i dubbi sulla validità delle fideiussioni omnibus, a garanzia di operazioni bancarie, emesse in base allo schema standard predisposto nel 2003 dall’Abi, che contiene clausole la cui contrarietà al diritto della concorrenza è stata accertata nel 2005 da Bankitalia come Garante, prima del passaggio dei poteri all’Agcom)
in tema di
lavoro (riders):
- Trib. Firenze, 24.11.21 n.781 (Guida al diritto 2/2022, 52 T): Il rapporto di lavoro dei cosiddetti “riders addetti al food delivery” è inquadrabile nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 DLg 81/2015, con la conseguenza che detti lavoratori godono di una «protezione equivalente» a quella dei lavoratori subordinati con applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato, che, in assenza di specifiche restrizioni, si estende anche alla dimensione collettiva dei diritti dei lavoratori stessi, che ricomprende il procedimento per la repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
- (commento di) Cristina Petrucci e Stefano Taddei, Per i lavoratori tramite piattaforma cantiere aperto dei giudici e dell’Ue (Guida al diritto 2/2022, 56-59) La categoria dei ciclofattorini e, più in generale, dei lavoratori su piattaforma, si avvicina gradualmente alla subordinazione a tutti gli effetti.
in tema di
società (l’ingresso del “digitale” nel diritto societario):
DLg 8.11.2021 n. 183 (GU 29.11.21 n. 284, in vigore dal 14 dicembre 2021), Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
- testo del decreto (Guida al diritto 2/2022, 25-35)
- commento di Giovannello Condò, Un passo avanti verso lo snellimento nella certezza dei rapporti giuridici (Guida al diritto 2/2022, 36-38). Il notaio può verbalizzare le assemblee in videoconferenza e gestire con lo strumento telematico la costituzione di Srl.
in tema di sanzioni per
aiuti di Stato indebiti:
- Cass. 2^, 17.12.21 n. 40633 (Guida al diritto 2/2022, 60-61 solo massima, annotata da Mario Piselli): Il diritto a riscuotere le somme dovute per l’illecito amministrativo di cui all’art. 2 L 23.12.1986 n. 898 (indebito conseguimento di aiuti comunitari) si prescrive a decorrere dalla data di indebita percezione dell’aiuto, perché è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati e delle notizie falsi - che si perfeziona l’illecito amministrativo.
in materia
penale (riciclaggio):
DLg 8.11.2021 n. 195 (GU 30.11.21 n. 285, s.o. 41, in vigore dal 15 dicembre 2021), Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale
- testo del decreto (Guida al diritto 2/2022, 15-16)
- appendice con le modifiche al codice penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 2/2022, 17-20)
- commento di Giuseppe Amato, Le cose provenienti da delitti colposi possono determinare ora un illecito (Guida al diritto 2/2022, 21-24)
in materia
penale (omicidio preceduto da atti persecutori):
- Cass. SSUU pen. 15.7-26.10.2021 n. 38402 (Guida al diritto 2/2022, 74 T): La fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576 comma primo, n. 5.1 c.p. – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra, in ragione dell’unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell’art. 84, primo comma, c.p.
- (commento di) Carmelo Minnella, L’atto aggravato dallo stalking è un delitto di natura complessa (Guida al diritto 2/2022, 87-92). Il contrasto era sulla sussistenza di un concorso di reati o di un concorso apparente di norme tra delitto di omicidio aggravato e quello di atti persecutori. L’omicidio è aggravato non perché commesso dallo stalker, ma perché preceduto da condotte persecutorie. Le SU concludono per la natura dell’omicidio aggravato come reato complesso, escludendone il concorso col delitto di atti persecutori.
in materia
penale (continuazione tra reati):
- Cass. SSUU pen. 27.12.21 n. 47127 (Guida al diritto 2/2022, 43): Ove riconosca la continuazione tra reati, nel determinare la pena complessiva il giudice, oltre a individuare il reato più grave e stabilire per esso la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Nel reato continuato, infatti, l’unificazione rappresenta una scelta legislativa funzionale alla definizione da parte del giudice di un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello che risulterebbe dal cumulo delle pene, ragion per cui essa non può spiegare effetto oltre il perimetro espressamente individuato dal legislatore. Ne consegue che, considerata la struttura del reato continuato, non v’è ragione di ridurre l’obbligo motivazionale ritenendolo cogente unicamente per la pena relativa al reato più grave. (Le SU introducono così un obbligo di motivazione rafforzato, non limitabile al solo reato più grave)
in
procedura penale (ordine europeo di indagine):
- Corte giust. Ue 1^, 11.11.21, causa C-852/19 (Guida al diritto 2/2022, 112 solo massima): Lo Stato membro che procede all’emissione di un ordine europeo di indagine per l’audizione di testimoni in videoconferenza è tenuto a prevedere mezzi di impugnazione del provvedimento nel proprio ordinamento. In caso contrario, si configura una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea con la conseguenza che lo Stato di esecuzione può non eseguire la richiesta.
- (commento di) Marina Castellaneta, Ordine europeo di indagine penale, lo Stato che procede deve avere un mezzo di impugnazione (Guida al diritto 2/2022, 112-114)
c.s.
Bisogna che il buio aumenti perché appaia la prima stella (Valerie Perrin, “Cambiare l’acqua ai fiori”)