Guida al diritto (23/2021)

Carmine Spadavecchia • 12 giugno 2021

sul processo penale (progetto di riforma):

- Giorgio Spangher*, Il progetto Lattanzi coglie nel segno, ma restano dei dubbi sull’appello (Guida al diritto 23/2021, 10-12, editoriale): commento al “pacchetto” di indicazioni della commissione tecnica insediata dal Ministro Marta Cartabia [*ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università di Roma La Sapienza]



- sul c.d. decreto sostegni:

DL 22.3.2021 n. 41 [GU 22.3.21 n. 70, in vigore dal 23 marzo 2021], Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. 

- testo del decreto (Guida al diritto 23/2021, 14-30) sotto il titolo: “Il decreto Sostegni è legge, nuovi ristori a favore di imprese, lavoratori e professionisti”i

- mappa delle principali novità a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 23/2021, 31-39) 

- commenti: 

- Andrea Alberto Moramarco, Se il volume di affari è molto calato i canoni di locazione vanno rivisti (Guida al diritto 23/2021, 40-41) [il quadro delle novità]n

- Leonardo Ferri de Lazara e Tommaso Busetti, Un contributo a fondo perduto diverso in base a ricavi o compensi (Guida al diritto 23/2021, 42-46) [operatori economici e partite Iva]

- Gian Andrea Chiesi, Sul delicato fronte degli affitti il legislatore poteva fare di più (Guida al diritto 23/2021, 47-50) [canoni di locazione: locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione, una sorta di “norma-manifesto” priva di effettivi concreti] 

- Francesco Maria Ciampi, Cassa Covid: prevale la continuità e si colma il vuoto dei primi di marzo (Guida al diritto 23/2021, 51-55) [lavoro]



in materia forense (corsi di specializzazione):

- Cons. Stato VI 24.5.21 n. 4008 (Guida al diritto 23/2021, 60): Le associazioni che possono organizzare i corsi di specializzazione per gli avvocati devono essere composte solo da professionisti iscritti all’Albo. Non possono farne parte altre figure come magistrati, docenti universitari o, addirittura, imprese. [Il CdS accoglie il ricorso di alcune associazioni di categoria (Agi, Aiaf, Ucpi, Uncat, Uncc) contro la decisione del Cnf che autorizzava l’Aidlass (Associazione di diritto del lavoro e della sicurezza sociale) a svolgere i corsi per conferire agli avvocati il titolo di specialista, come previsto dall’ordinamento professionale. Per i giudici gli associati possono essere solo avvocati, «non anche meri giuristi oppure cultori o appassionati della materia, per l’associazionismo dei quali si rinvengono altre libere formazioni sociali, ossia non coinvolte istituzionalmente nel Cnf»).



in materia forense (giudizio disciplinare):

- Cass. SSUU 13.5.21 n. 12902 (Guida al diritto 23/2021, 58): In tema di disciplinare avvocati, in forza della normativa derogatoria introdotta dalla legge n. 247/2012, l’assoluzione perché “il fatto non costituisce reato” o “illecito penale” consente l’autonoma «valutazione dei fatti» da parte del giudice disciplinare, in quanto «i fatti stessi non sono stati esclusi dal giudicato penale». Lo stesso vale per la formula perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, in quanto essa non esclude la materialità del fatto, o la sua commissione da parte dell’imputato. (Le SU si pronunciano sulla relazione tra formule assolutorie e valutazione dei fatti in sede disciplinare. Per la SC solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli sessi fatti da parte del giudice disciplinare).

 

in tema di espulsione (per motivi di sicurezza nazionale):

- Cons. Stato III 19.5.21 n. 3886, pres. Frattini, est. Noccelli (Guida al diritto 23/2021, 60): L’espulsione dello straniero ritenuto vicino all’estremismo islamico è legittima, perché ha finalità di prevenzione e, a fronte di una minaccia per la sicurezza nazionale, non è necessario che sia comprovata la responsabilità penale, né che il reato sia stato già compiuto. Presupposto per l’espulsione è soltanto il fondato motivo di ritenere che la presenza dello straniero possa agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche e, comunque, mettere in pericolo, con azioni anche proselitistiche, la sicurezza dello Stato. (Nella specie, si trattava di un tunisino residente in Italia con permesso di soggiorno per motivi di famiglia, coniugato con un’italiana e padre di un minore pure residente in Italia, il quale aveva assunto posizioni religiose radicali, consultando e condividendo contenuti inerenti la guerra siro-irachena, dai quali era lecito desumere una vicinanza alla causa dell’autoproclamato Stato Islamico)



in tema di edilizia residenziale pubblica (canone alloggi):

- Corte cost. 28.5.21 n. 112 (Guida al diritto 23/2021, 60): Non è ragionevole la scelta di escludere dai canoni di locazione più bassi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica i nuclei familiari il cui reddito provenga da lavoro autonomo, in quanto la tutela del diritto inviolabile all’abitazione e il rispetto del lavoro in tutte le sue forme impongono che il principio di eguaglianza si dispieghi pienamente, applicando le stesse modalità di calcolo del canone di locazione in favore di assegnatari che versino in situazioni di grave fragilità economica; pertanto è incostituzionale la LR Lombardia 4.12.2009 n. 27, che riserva i canoni di locazione più bassi agli assegnatari di alloggi il cui reddito provenga da pensione, da lavoro dipendente o assimilato. 



in tema di beni culturali (vincolo):

- TAR Lazio 2^-quater, 19.5.21 n. 5864, pres. Scala, rel. Rizzetto (Guida al diritto 23/2021, 102 T): Non è legittimo l’assoggettamento di un immobile a vincolo culturale al fine di assicurarne la continuità d’uso, nonostante questa abbia una sua propria tradizione, in quanto, ai sensi del codice dei beni culturali, non possono essere vincolate le attività, che devono rimanere libere ai sensi dell’art. 41 Cost., ma solo i beni materiali. [Nella fattispecie si trattava del ristorante “il Vero Alfredo”, con le opere del pittore Gino Mazzini e gli arredi, che, dichiarato d’interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) e in considerazione dei principi enunciati dall’art. 7-bis DLg 22.1.2004 n. 42, era stato sottoposto al relativo regime di tutela).

- (commento di) Alessandro Basilico, Sempre protetta la “cosa” materiale e non le attività che vi vengono svolte (Guida al diritto 23/2021, 110-113)



in tema di diritti fondamentali (discriminazione per ragioni di sesso):

- Cedu 1^, 27.5.21, ric. 5671/16 (Guida al diritto 23/2021, 60): In un procedimento penale relativo ad un presunto stupro subito da una donna, sono del tutto ingiustificati i riferimenti fatti dai giudici nella motivazione a particolari quali la biancheria intima indossata, nonché i commenti sulla sua presunta bisessualità. (La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia su un caso deciso dalla Corte d’appello di Firenze nel 2015, in cui furono assolti 7 imputati accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nella Fortezza da Basso nel 2008 ai danni di una donna. Nel ricorrere alla Corte di Strasburgo la presunta vittima della violenza non aveva chiesto ai giudici di esprimersi sull’assoluzione degli imputati, bensì sul contenuto della sentenza, che a suo avviso aveva violato la sua vita privata e l’aveva discriminata. La Corte le ha accordato un risarcimento per danni morali di 12mila euro, condannando l’Italia per aver violato i diritti della «presunta vittima di stupro» con una sentenza che contiene «passaggi che non rispettano la sua vita privata e intima», «commenti ingiustificati» e un «linguaggio e argomenti che veicolano i pregiudizi sul ruolo delle donne esistenti nella società italiana»).



in tema di assicurazione (sulla vita):

- Cass. 3^, 15.4.21 n. 9948 (Guida al diritto 23/2021, 62 T, sotto il titolo: Assicurazione Vita, se il beneficiario premuore al disponente subentrano i suoi eredi): Qualora nel contratto di assicurazione sulla vita a favore di un terzo di cui all’art. 1920 c.c. il terzo beneficiario premuoia al disponente, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, non si può ritenere che il diritto a favore di detto beneficiario non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente: essa non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, per cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo beneficiario se questi premuore allo stipulante come stabilito per il contratto a favore di terzo dall’art. 1412, comma 2, c.c.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Dai diritti di successione alla privacy, il tema polizze con le sue articolazioni (Guida al diritto 23/2021, 69-72)



sulle spese del giudizio cautelare:

- Cass. 3^, 13.5.21 n. 12898 (Guida al diritto 23/2021, 58): Le spese relative ai procedimenti cautelari introdotti in corso di causa devono essere liquidate all’esito del giudizio di merito a cognizione piena, unitamente a quelle di quest’ultimo. Pertanto, anche laddove siano state erroneamente liquidate in sede cautelare, il giudice della fase di merito deve nuovamente provvedere sulle stesse, così assorbendo e superando la precedente decisione. (La SC accoglie sul punto il ricorso contro la decisione dei giudici di merito, per la quale non doveva «essere toccata» la decisione sulle spese effettuata dal giudice del reclamo)

 

in tema di diffamazione:

- Cass. pen. 5^, 26.5.21 n. 20873 (Guida al diritto 23/2021, 59): Non può ritenersi integrato il reato di diffamazione a carico del giornalista solo perché la notizia riportata si è rivelata falsa, qualora l’informazione divulgata sulla stampa sia stata acquisita da fonte chiaramente indicata nell’articolo e lo stesso autore del pezzo abbia avuto cura di utilizzare il condizionale. A maggior ragione il giornalista ha diritto di vedersi riconoscere l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca se vi è stato il rifiuto della controparte dell’intervistato di rilasciare proprie dichiarazioni.



in tema di abuso d’ufficio (per violazione del dovere di astensione):

- Cass. pen. 6^, 17.11.20-3.5.21 n. 16782 (Guida al diritto 23/2021, 84 T):

1. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 323 c.p., sotto il profilo della violazione del dovere di astensione, la «grave inimicizia» che può assumere rilievo deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali, dovendosi escludere che in tale nozione possano rientrare eventuali manifestazioni di disistima o di avversione inerenti a valutazioni di merito sulla professionalità del soggetto riguardato dall’attività [nella specie, relativa a procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico presso un’azienda sanitaria, la Corte ha escluso il reato a carico del direttore generale dell’azienda, che aveva partecipato alla selezione dei candidati, tra i quali vi era anche un sanitario nei cui confronti si era limitato, in passato, a esprimere critiche e dissenso, ma solo in ambito strettamente professionale, difettando cioè una condizione di pregiudizio correlato a vicende private personali].

2. La mera violazione del dovere di astensione non è punibile in sé stessa a titolo di abuso d’ufficio, perché il reato di cui all’art. 323 c.p. è reato di evento, onde detta violazione può rilevare solo se, da una parte, dalla stessa derivi un ingiusto vantaggio patrimoniale o un ingiusto danno, e, dall’altra, sia comunque sorretta dal dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice. Al riguardo, infatti, non può ritenersi ingiusto il profitto o il danno per il solo fatto che vi sia stata la violazione del dovere di astensione, occorrendo invece che profitto o danno siano in sé ingiusti, dovendosi peraltro escludere tale ingiustizia in tutti i casi in cui un corretto uso del potere discrezionale da parte di un altro pubblico ufficiale, non interessato all’atto, avrebbe condotto allo stesso risultato.

- (commento di) Giuseppe Amato, C’è reato se la disistima riguarda fatti estranei a compiti istituzionali (Guida al diritto 23/2021, 89-93)


 

c.s.



 

Il pericolo degli eccessi

- La storia insegna che chi ha fatto la rivoluzione francese poi si è tagliato la testa da solo (Pietro Nenni)

- A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura (Pietro Nenni)

- Alla fine i magistrati di Mani pulite si arresteranno tra loro (Massimo Bordin, Radio Radicale)

- Se te la prendi con Abramo Lincoln, che abolì la schiavitù, perché aveva servitù di colore, capisci che non si salverà nessuno (ignoto)