Blog Layout

Guida al diritto (24/2021)

Carmine Spadavecchia • 16 giugno 2021

sul c.d. decreto Semplificazioni:

DL 31.5.2021 n. 77 (GU 31.5.21 n. 129, in vigore dal 1 giugno 2021), Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

- Marcello Clarich*, Semplificazioni: speranze e timori di una nuova stagione di riforme (Guida al diritto 24/2021, 12-13, editoriale).

Obiettivo del DL semplificazioni (67 articoli, 68 pagine di GU): mettere in sicurezza il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sia sul piano organizzativo, sia su quello operativo. [*ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma]



sul c.d. decreto Sostegni bis:

- DL 25.5.2021 n. 73 [GU 25.5.21 n. 123, in vigore dal 26 maggio 2021), Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

- testo del decreto (Guida al diritto 24/2021, 15-35)

- mappa del decreto, a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 24/2021, 36-42): guida alla lettura delle novità di maggior interesse (pag. 40: le agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione previste dall’art. 64)

- commenti:

- Andrea Alberto Moramarco, Giustizia militare: estesa la Pec con le regole del settore penale (Guida al diritto 24/2021, 43-44) [i settori interessati dalle misure di sostegno]

- Francesco Maria Ciampi, Licenziamenti: blocco prorogato per chi accede alla Cig scontata (Guida al diritto 24/2021, 45-52) [lavoro e formazione]



sul c.d. decreto Sicurezza agroalimentare:

DL 22.3.2021 n. 42 - L 21.5.2021 n. 71, Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

- testo del decreto convertito in legge con poche modifiche operativo-procedurali (Guida al diritto 24/2021, 53-54)

- commento di Aldo Natalini, Transitabili in sede penale le analisi compiute in assenza di indizi di reato (Guida al diritto 24/2021, 55-57)

N.B. Il testo del decreto-legge è stato segnalato in Guida al diritto 14/2021, 57-58 (sotto il titolo: Salta il colpo di spugna sui reati alimentari, restano le contravvenzioni igienico-sanitarie) assieme al commento di Aldo Natalini, Intervento d’urgenza in “vacatio legis” a tutela della salute dei consumatori (Guida al diritto 14/2021, 59-66). L’autore segnalava come sia stato scongiurato in extremis, in tema di reati alimentari, il colpo di spugna sulle contravvenzioni igienico-sanitarie di cui alla legge “alimenti” n. 283/1962. Col DL 42/2021, entrato in vigore il 25 marzo (l’ultimo giorno utile), il Governo ha infatti disinnescato gli effetti abrogativi degli illeciti alimentari (inopinatamente) previsti dal DLg 2.2.2021 n. 27, prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo (26 marzo 2021)]. Senza il DL 42/2021 sarebbe stato spazzato via - dopo quasi sessant’anni - il primo fronte di tutela penale posto a presidio del cosiddetto ordine alimentare. Grazie all’odierno intervento “ripristinatorio” viene (ri)data continuità normativa e punitiva al nevralgico settore della sicurezza alimentare.



in tema di intelligenza artificiale (AI):

- Giulia Pernice, Digitalizzazione: obiettivo equilibrio tra diritti fondamentali e algoritmi (Guida al diritto 24/2021, 58-62)

Giurisprudenza amministrativa e dottrina hanno prospettato un approccio correttivo ricorrendo ai principi che presiedono la tradizionale azione amministrativa. Il Consiglio di Stato, pur condividendo le potenzialità del ricorso all’algoritmo, ne ha delimitato l’ambito di applicazione, reputando opportuno riportare l’utilizzo dello strumento algoritmico al principio di legalità, attraverso il dialogo tra tecnologia e principi dell’azione amministrativa. Il confronto con la Francia e la sua “Loi pour une Republique numerique” che ha disciplinato la materia.



in tema di concorsi (limite di età nel concorso notarile):

- Corte giust. Ue 2^, 3.6.21, causa C-914/19 (Guida al diritto 24/2021, 68 e 104): Una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per l’accesso a un concorso notarile è in contrasto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78 (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), perché introduce una discriminazione sulla base dell’età. Spetta ai giudici nazionali accertare se tale limitazione sia giustificata da motivi legittimi. E tali non sono gli obiettivi addotti dal Governo italiano, quali l’esigenza di assicurare stabilità all’esercizio della professione notarile per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, l’esigenza di garantire il buon funzionamento delle prerogative notarili, nonché di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato. (La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato nella controversia tra Ministero della Giustizia e aspirante notaia, esclusa dal concorso perché aveva superato i 50 anni]




- (commento di) Marina Castellaneta, Notai, il limite di età fissato a 50 anni per accedere al concorso è una discriminazione che va contro il diritto Ue (Guida al diritto 24/2021, 104-106) 



in tema di lavoro (parità retributiva dei sessi):

- Corte giust. Ue 2^, 3.6.21, causa C-624/19 (Guida al diritto 24/2021, 68): L’articolo 157 TFUE ha efficacia diretta nelle controversie tra privati in cui è dedotta l’inosservanza del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile» per un «lavoro di pari valore», sancito in tale articolo. (Nella specie, la Tesco, società britannica di rivendita di generi alimentari, era stata citata in giudizio, per violazione della normativa sul lavoro, da parte di alcune sue dipendenti che sostenevano che il loro lavoro e quello dei colleghi di sesso maschile avesse pari valore e che esse avessero il diritto di confrontare il loro lavoro con quello dei lavoratori, pur se svolto presso stabilimenti diversi. Per i giudici europei spetta comunque al giudice nazionale il difficile compito di stabilire se i lavori che vengono portati in comparazione per denunciare la discriminazione abbiano o meno pari valore)





in tema di lavoro (contratti a termine dei ricercatori universitari):

 - Corte giust. Ue 7^, 3.6.21, causa C-326/19 (Guida al diritto 24/2021, 68): La normativa italiana sui contratti a termine dei ricercatori universitari è conforme all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. (La Corte di giustizia si pronuncia sul caso di un ricercatore di "tipo A", assunto dall’Università degli Studi «Roma Tre», che allo scadere del secondo contratto aveva chiesto una ulteriore proroga al fine di trasformarlo, in seguito, in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Detta normativa prevede la stipulazione di un contratto a tempo determinato per un periodo di tre anni, con una sola possibilità di proroga per un periodo massimo di due anni, subordinando, da un lato, la stipulazione di tali contratti alla condizione che siano disponibili risorse «per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti», e, dall’altro, la proroga di tali contratti alla «positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte». La Corte non ha ritenuto necessario che tale normativa stabilisca criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se la stipulazione e il rinnovo di tali contratti rispondano effettivamente a un’esigenza reale, se essi siano idonei a conseguire l’obiettivo perseguito e siano necessari a tal fine) 





in tema di privacy (algoritmo e profili reputazionali):

- Cass. 1^, 25.5.21 n. 14381 (Guida al diritto 24/2021, 70 T): Il consenso al trattamento di dati finalizzato all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche e all’attribuzione di punteggi di affidabilità attraverso un algoritmo può dirsi “informato”, “specifico” e “consapevole” solo se il titolare rende conoscibile in modo trasparente agli interessati lo schema esecutivo dell’algoritmo e i parametri su cui si basa la valutazione dallo stesso svolta. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto non validamente prestato il consenso alla tipologia di trattamento descritto per mancanza di trasparenza degli elementi dell’algoritmo di valutazione ed ha pertanto accolto il ricorso del Garante, che contestava l’invalidità del consenso richiesto all’interessato-associato attraverso la piattaforma web dell’Associazione). 

- (commento di) Maddalena Valli e Davide Mula, L’utilizzo delle nuove tecnologie richiede un approccio specifico (Guida al diritto 24/2021, 73-76) 



in tema di condominio:

- Cass. 2^, 26.5.21 n. 14598 (Guida al diritto 24/2021, 65): Il danno al decoro dello stabile non si verifica quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme armonico dello stabile, a prescindere dal pregio artistico che possa avere l’edificio. Tale danno persiste anche qualora ci siano stati precedenti interventi contro i quali non sia stata sollevata la violazione. (Nella controversia tra affittuaria di un locale adibito a pizzeria e condominio, la SC si pronuncia sulla pretesa del condominio di rimuovere la canna fumaria che dal locale, percorrendo tutto il muro perimetrale, convogliava i fumi verso il lastrico solare, riconoscendo - così come accertata dai giudici di merito - la sussistenza di una alterazione del decoro architettonico. 

 

sulla prescrizione nel processo penale (sospensione causa Covid-19):

- Cass. SSUU 10.2.21 n. 5292 (Guida al diritto 24/2021, 90 s.m.): In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, nel giudizio di legittimità la speciale causa sospensiva del corso della prescrizione prevista dal comma 3-bis dell’art. 83 DL 17.3.2020 n. 18 - L 24.4.2020 n. 27, si applica esclusivamente ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell’essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa Corte nel medesimo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l’effetto sospensivo si produce a parte dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il citato comma 3-bis dell’art. 83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione).

- (commento di) Aldo Natalini, Sospensione per Covid della prescrizione: l’operatività della norma valida solo in Cassazione” (Guida al diritto 24/2021, 90-95)



c.s.





Hombre apercebido medio combatido

"Un uomo preparato a dovere ha già vinto metà della battaglia" (Miguel de Cervantes Saavedra, Don Chisciotte)












Share by: