Blog Layout

Guida al diritto (27/2022)

Carmine Spadavecchia • 29 luglio 2022

sulla giustizia:

- Giovanni Verde*, Le contraddizioni di una giustizia ridotta a una fortezza “Bastiani” (Guida al diritto 27/2022, 6-10, editoriale). Le tre tessere della c.d. riforma Cartabia: la delega sul processo civile (L 26.11.2021 n. 206); la delega sul processo penale (L 27.9.2021 n. 134); la delega per la riforma ordinamentale (L 17.6.2022 n. 71). Lo spettro della giustizia amministrata con l’ausilio delle intelligenze artificiali [*professore emerito di Diritto processuale civile presso l’Università “Luiss-Guido Carli” di Roma]


sulla riforma ordinamentale:

L 17.6.2022 n. 71 (GU 20.6.22 n. 142, in vigore dal 21 giugno 2022), Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. 

- testo della legge (Guida al diritto 27/2022, 11-57, sotto il titolo: Nuovo Consiglio superiore e restyling ordinamento: al via dal 21 giugno 2022 la partita dell’attuazione)

- mappa del provvedimento (guida alla lettura, a cura di Laura Biarella): la riforma del CSM, le innovazioni articolo per articolo (Guida al diritto 27/2022, 58-63) 

- commenti:

- Giuseppe Buffone, Novella con entrata in vigore a tappe alla prova di una piena operatività (Guida al diritto 27/2022, 64-65) [le novità]

- Nicola Graziano, Concorso magistratura: preparazione sotto la “guida” della Scuola superiore (Guida al diritto 27/2022, 66-70) [accesso e passaggio di funzioni]

- Alberto Barbazza, Solo tre anni nella sede iniziale per le “toghe” di prima nomina (Guida al diritto 27/2022, 71-74) [le incompatibilità]

- Alberto Barbazza, Separazione carriere passa di fatto, uno il limite massimo dei passaggi (Guida al diritto 27/2022, 75-78) [le carriere dei magistrati]

- Alberto Cisterna, Nel “mirino” condotte non in linea con gli obiettivi fissati dai vertici (Guida al diritto 27/2022, 79-83) [gli illeciti disciplinari organizzativi]

- Alberto Cisterna, Presunzione d’innocenza rafforzata, punito il Pm che parla con la stampa (Guida al diritto 27/2022, 84-85) [gli illeciti disciplinari] 

- Alberto Cisterna, Contro la spartizione delle “correnti” in campo due presidi sanzionatori (Guida al diritto 27/2022, 86-89) [gli illeciti disciplinari] 

- Alberto Cisterna, Sezione disciplinare: sorge un assetto che prepara la creazione dell’Alta corte (Guida al diritto 27/2022, 90-91) [gli illeciti disciplinari: l’organizzazione] 

- Alberto Barbazza, Migliorate le norme sull’eleggibilità: no candidatura dove si è esercitato (Guida al diritto 27/2022, 92-95) [eleggibilità dei magistrati] 

- Giuseppe Buffone, Stop porte girevoli politica-giustizia: incarichi elettivi mai più con la toga (Guida al diritto 27/2022, 96-100) [la disciplina del fuori ruolo]

- Paolo Bruno, Per gli incarichi internazionali esaltare il fattore cooperazione (Guida al diritto 27/2022, 101-109) [aspettativa e fuori ruolo]

- Giuseppe Amato, Nuova organizzazione delle procure, ruolo chiave dei capi e del Csm (Guida al diritto 27/2022, 110-117) [la pubblica accusa]


sui danni da vaccinazione:

- Cass. 4^, 27.6.22 n. 20539 (Guida al diritto 27/2022, 119-120): L’indennizzo previsto dalla legge 25.2.1992 n. 210 non scatta se il vaccino non funziona e il vaccinato contrae la malattia riportando gravi danni alla salute. Il diritto all’indennizzo per danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria scatta, infatti, solo ove sussista un nesso causale tra somministrazione del vaccino e danno patito dal soggetto passivo del trattamento sanitario obbligatorio per complicanze di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate. [Nella specie, prima la madre, poi direttamente il figlio divenuto maggiorenne reclamavano l’indennizzo per la malattia contratta nonostante la somministrazione del vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia). La SC ha ribaltato il giudizio di merito, che aveva dato ragione agli attori, accogliendo la tesi ministeriale secondo cui la mancata risposta al vaccino, legata a fattori individuali, non poteva essere equiparata a una reazione avversa collegata causalmente al vaccino stesso]


in tema di telecomunicazioni (assegnazione di frequenze televisive):

- Cons. Stato VI 24.5.22 n. 4099, pres. Montedoro, est. Tarantino (Guida al diritto 27/2022, 122): Nel contenzioso sul mancato ottenimento di frequenze televisive - che ha coinvolto diversi soggetti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico - va ridotta la responsabilità risarcitoria delle Amministrazioni a cagione del comportamento delle imprese danneggiate che è stato concausa del danno lamentato: ciò in applicazione del principio tratto dall’art. 1227 c.c., per cui in tema di risarcimento del danno il comportamento omissivo del danneggiato va valutato - con un’indagine da condurre caso per caso - al fine di appurare se risulti idoneo a costituire causa esclusiva o si ponga quale concausa dell’evento lesivo.


in tema di spese processuali (nel processo amministrativo):

- Cons. giust. amm. Sicilia 16.6.22 n. 693, pres. est. De Nictolis (Guida al diritto 27/2022, 121-122): Non scatta la compensazione delle spese in caso di “vaga possibilità” di nuovo provvedimento amministrativo sfavorevole al ricorrente vittorioso, in quanto tale ipotesi non integra alcuna delle ragioni indicate per la compensazione dall’art. 92 c.p.c., né le “gravi ed eccezionali ragioni” che secondo la Consulta possono giustificarla. La norma individua infatti un elenco tassativo di ipotesi di compensazione delle spese di lite, riducendo il potere ampiamente discrezionale del giudice di merito di compensare dette spese. La compensazione è possibile solo se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La Corte costituzionale ha ampliato la gamma delle ipotesi dichiarando incostituzionale l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche quando sussistono altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La decisione della Consulta, peraltro, non ha ripristinato la previgente clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”, avendo aggiunto un quid pluris, in quanto le “gravi ed eccezionali ragioni” devono essere “analoghe” rispetto alle ipotesi tipizzate, e appartenere al novero delle sopravvenienze o di situazioni di assoluta incertezza, tra cui non rientra la possibilità di una nuova determinazione della PA sfavorevole al privato.


sulla pensione di riversibilità:

- Corte cost. 30.6.22 n. 162, pres. Amato, red. San Giorgio (Guida al diritto 27/2022, 120): È incostituzionale il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, L 8.8.1995 n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. In altri termini, in caso di cumulo con ulteriori redditi del beneficiario, la pensione di riversibilità non può essere decurtata di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi. Se nel nucleo familiare sono presenti figli di minore età, studenti o inabili, i limiti di cumulabilità non si applicano, pertanto la pensione di riversibilità non subirà alcuna decurtazione. (Gli effetti della sentenza dovrebbero prodursi nell’ambito della prescrizione quinquennale dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale).


in tema di agevolazioni tributarie “prima casa”:

- Cass. trib. 1.7.22 n. 20956 (Guida al diritto 27/2022, 120): Decade dall’agevolazione prima casa l’acquirente che, prima del decorso di 5 anni dalla data del rogito di acquisto, venda all’altro comproprietario la propria quota del 50% di un’abitazione comprata avvalendosi del beneficio fiscale. Ciò anche se la vendita sia stata compulsata dalla cessazione del rapporto di convivenza e dalle conseguenti necessità economiche. (Nella specie, il contribuente, vendendo, non aveva ricavato risorse sufficienti per effettuare un riacquisto. Il caso non è dissimile da quello dei coniugi che si separano e che, a causa della crisi coniugale, procedono all’alienazione infraquinquennale dell’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa. Ma, mentre in quest’ultima ipotesi non v’è decadenza dall’agevolazione, perché l’art. 19 L 74/1987 esonera da tassazione gli atti compiuti in conseguenza della crisi coniugale, nulla dispone la legge in caso di rottura della convivenza, e secondo la SC la disciplina fiscale relativa a separazione e divorzio non si applica alla cessazione della convivenza di fatto, stante la notevole diversità delle due situazioni).


sulla tutela dei diritti eurounitari:

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 28.6.22 causa C-278/20 (Guida al diritto 27/2022, 122): Ai singoli, danneggiati dallo Stato membro che non abbia trasposto o rispettato norme Ue attributive di diritti individuali, i Paesi Ue devono garantire un regime riparatorio in base ai principi di equivalenza ed effettività. Il principio di equivalenza è rispettato quando contro le violazioni statali del diritto Ue sia previsto un regime equivalente al caso in cui siano in discussione le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto di norme interne da parte di qualsiasi autorità pubblica. Il principio di effettività è rispettato quando non si renda di fatto troppo gravoso o impossibile far valere in giudizio il diritto a un’equa riparazione del danno conseguente all’inadempimento statale. I presupposti che, in base al diritto sovranazionale, fanno scattare l’obbligo di risarcire il cittadino danneggiato dall’inadempimento statale sono: - la presenza di una norma Ue che attribuisca diritti soggettivi sufficientemente definiti; - l’assenza di un corretto recepimento della disposizione unionale nell’ordinamento nazionale; - la prova della derivazione del danno subito dall’inadempimento statale.


in tema di professione forense:

- Cass. pen. 5^, 13.6.22 n. 22998 (Guida al diritto 27/2022, 121): L’assistito ha l’onere non solo di effettuare una “scelta ragionata” dell’avvocato, ma anche di controllare che il mandato difensivo venga esattamente adempiuto, vigilando sull’esatta osservanza dell’incarico conferito e adottando tutte le cautele imposte dall’ordinaria diligenza. Pertanto, ove l’incarico conferito non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato da parte del difensore di fiducia non è di per sé idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.

- Cass. pen. 6^, 27.6.22 n. 24750 (Guida al diritto 27/2022, 121): Commette due distinti reati l’avvocato che, nel periodo in cui è sospeso, esercita (abusivamente) la professione e nel contempo conduce la difesa del cliente venendo meno al mandato e al dovere professionale di correttezza e diligenza. Non v’è infatti inconciliabilità tra il delitto di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.) e quello di patrocinio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), perché nulla esclude che la difesa, resa dall’avvocato sospeso contravvenendo al dovere di astensione, sia deprecabile per sciatteria o per aver mentito al cliente omettendo adempimenti cruciali per una vittoriosa conclusione della causa, tanto più se le sue omissioni determinano la condanna dell’assistito per lite temeraria. (Nella specie, l’avvocato aveva fatto credere al cliente di aver depositato gli atti concordati, fondamentali per provare in giudizio la legittimità delle proprie istanze).


 

c.s.


 

La cancel culture fa strame della cultura, ma è molto in voga, perché "cancellare" è molto più facile che "comprendere" (Luigi Mascheroni)


Share by: