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Guida al diritto (28/2022)

Carmine Spadavecchia • 29 luglio 2022

sulla riforma della giustizia:

L 17.6.2022 n. 71, Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. 

- mappa del testo normativo (guida alla lettura, a cura di Laura Biarella) con le principali novità (Guida al diritto 28/2022, 10-15)

- commenti:

- Ciro Cascone, Uffici, senza interventi strutturali «Programma di gestione a rischio» (Guida al diritto 28/2022, 16-21)

- Carlo Guarnieri, Quel legame tra valutatore e valutati che non argina il potere delle correnti (Guida al diritto 28/2022, 22-26) [le elezioni del Consiglio superiore]

- Giorgio Spangher, Con la crescita dei componenti laici si conquista anche vicepresidenza (Guida al diritto 28/2022, 27-28) [il funzionamento del Csm]

- Alberto Barbazza, Spetta all’Esecutivo rivedere la disciplina sugli incarichi direttivi (Guida al diritto 28/2022, 29-30) [la delega]

- Alberto Barbazza, Per le valutazioni di professionalità passa anche l’ascolto degli avvocati (Guida al diritto 28/2022, 31-37) [la delega]

- Alberto Barbazza, Sprint nell’adozione delle Tabelle: via libera se non c’è parere contrario (Guida al diritto 28/2022, 38-39) [la delega]

- Alberto Barbazza, Dieci anni di esercizio ed esperienza: le chiavi per la funzione di legittimità (Guida al diritto 28/2022, 40-42) [la delega]

- Alberto Barbazza, Quelle pericolose commistioni tra valutazione e disciplinare (Guida al diritto 28/2022, 43-46) [la delega]

- Alberto Barbazza, Concorso magistratura: va in soffitta l’attuale modello di “secondo grado” (Guida al diritto 28/2022, 47-51) [la delega] Il ritorno al concorso di primo grado è una delle strade validamente percorribili al fine di abbattere l’età media di accesso alla magistratura.

- Luca Nania, Ordinamento militare “sotto la lente”: riassetto previsto entro giugno 2025 (Guida al diritto 28/2022, 52-54) [la delega per il settore militare]

- Luca Nania, Per le regole dei giudici militari obbligo di attenta meditazione (Guida al diritto 28/2022, 55-60) [la delega per il settore militare]

- Luca Nania, Necessaria una normativa ad hoc per il fenomeno delle “porte girevoli” (Guida al diritto 28/2022, 61-62) [la delega per il settore militare]


sul c.d. danno parentale:

Tribunale di Milano - Criteri per il danno parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2022 - Milano, 29 giugno 2022

- testo dei criteri orientativi (Guida al diritto 28/2022, 64-67) sotto il titolo: Danno parentale: anche a Milano passa la tabella a “punti”, check sulle curve adottate.

- testo dell’Allegato 1. Esempi di calcolo risarcitorio confrontati con il monitoraggio (Guida al diritto 28/2022, 68-69) 

- testo dell’Allegato 2. Domande & risposte (Guida al diritto 28/2022, 70-74) 

- Giovanni Comandé*, “Nuove” tabelle milanesi, ottima base per un cantiere sempre aperto (Guida al diritto 28/2022, 6-8, editoriale). Il varo delle nuove tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del lavoro parentale [*ordinario di Diritto privato comparato presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa]

- Marco Rodolfi, Scelte dei legali e Suprema corte: i giudici della diatriba Roma-Milano (Guida al diritto 28/2022, 75-82). Gli operatori del diritto sono chiamati a una non facile scelta di campo che dovrà essere vagliata dalla Suprema corte. L’Osservatorio meneghino ha preso atto del mutato orientamento della Cassazione a partire dalla sentenza 21.4.2021 n. 10579. Diversamente da Roma, l’Osservatorio ha deciso di non estendere le tabelle ad “altri tipi di rapporti parentali” diversi da genitore/figlio/coniuge/assimilati e da fratello/nipote. Quanto ai “legittimati attivi”, i giudici della Capitale includono anche zii, cugini e nipoti (tutti soggetti non previsti dalle Tabelle milanesi), col rischio di un “effetto trascinamento” e di un ampliamento eccessivo dei legittimati a chiedere il risarcimento.

- Marco Rodolfi, Sostanziale equilibrio nei ristori, la differenza solo sui legittimati (Guida al diritto 28/2022, 83-85) [il confronto tra i valori]

- Filippo Martini, Una particolare tipologia di lesione che non tollera gli automatismi (Guida al diritto 28/2022, 86-89) [gli scenari]


in tema di Covid-19:

- Corte cost. 8.7.22 n. 171, pres. Amato, red. Patroni Griffi (Guida al diritto 28/2022, 95): Non è irragionevole, e rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore, la scelta di affidare alle sole farmacie, con esclusione delle parafarmacie, i tamponi rapidi antigenici e i test sierologici. (Il TAR Marche aveva sollevato la questione sul rilievo che l’esclusione sarebbe discriminatoria, provocando una ingiustificata disparità di trattamento e penalizzando le parafarmacie che vedrebbero limitata senza giustificato motivo la libertà di iniziativa economica. La Corte ha replicato negando l’identità di situazione tra farmacie e parafarmacie: le prime sono chiamate a erogare assistenza farmaceutica, oggi compresa tra i livelli essenziali di assistenza; le seconde sono esercizi commerciali abilitati alla vendita di farmaci da banco e di automedicazione)


sul matrimonio concordatario:

- Cass. 1^, 7.7.22 n. 21571 (Guida al diritto 28/2022, 94): È contraria all’ordine pubblico italiano - nel cui ambito va ricompreso il principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole - la sentenza del tribunale ecclesiastico che annulla il matrimonio concordatario per la riserva mentale del marito sulla fedeltà, se la moglie non poteva conoscere, con la normale diligenza, il pensiero del suo ex sul punto: ciò in quanto, per principio consolidato, la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un solo coniuge, di uno dei bona matrimonii postula che la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, o che sia stata da questi in effetti conosciuta, o che non gli sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza.


in materia di condominio:

- Cass. 2^, 4.7.22 n. 21086 (Guida al diritto 28/2022, 93): La convenzione sul riparto delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio può essere modificata all’unanimità dai condomini e per la sua validità si applicano le regole negoziali. Pertanto una delibera modificativa delle regole del riparto adottata in assemblea dall’unanimità dei presenti, ma in assenza di un condomino che poi vi aderisca espressamente, è pienamente valida e opponibile ai terzi, avendo di fatto natura di contratto. Ciò in quanto alle modifiche convenzionali al regolamento condominiale non sono applicabili le regole assembleari, ma quelle che regolano la valida prestazione del consenso a un atto negoziale. Il consenso che si manifesti mediante successiva adesione al contratto realizza in un secondo tempo l’unanimità non raggiunta in assemblea.


sulla pignorabilità degli stipendi:

- Cass. SSUU pen.7.7.22 n. 26252 (Guida al diritto 28/2022, 95): I limiti di impignorabilità degli stipendi dei lavoratori dipendenti previsti in ambito civile (art. 545 c.p.c.) valgono anche ai fini del sequestro preventivo e della successiva confisca per equivalente, con esclusione degli emolumenti degli amministratori. Ciò in quanto - come chiarito dalla Corte costituzionale, investita più volte della questione - la ratio sottesa all’art. 545 c.p.c. è di contemperare la protezione del credito con l’esigenza di assicurare al lavoratore, tramite una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa: la norma si pone nel giusto equilibrio graduando il “sacrificio” in misura proporzionale all’entità della retribuzione. Queste limitazioni alla pignorabilità non sono peraltro applicabili agli emolumenti dell’amministratore di una società di capitali, nel presupposto che, stante l’immedesimazione organica tra ente e persona fisica (amministratore), manchi, in concreto la subordinazione; resta pertanto salva l’ipotesi di dimostrata autonomia del rapporto tra amministratore ed ente.


in tema di diffamazione (a mezzo stampa):

- Cedu 5.7.22, caso Drousiotis c/ Cipro (Guida al diritto 28/2022, 96): Contrasta con la Cedu (convenzione) la condanna di un giornalista e dell’editore a un maxirisarcimento in seguito all’azione civile per diffamazione, in quanto un risarcimento ingente potrebbe produrre un chilling effectsul giornalista e privare la collettività di notizie di interesse generale. I giudici nazionali non possono badare solo al tono sarcastico e alle parole utilizzate, ma devono valutare se si tratta di una questione di interesse generale e la buona fede del cronista.


 

c.s.


 

Sulla terra le più grandi ingiustizie sono commesse nel nome della giustizia [Léon Kochnitzky, "La quinta stagione" (sull'impresa fiumana)]


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