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Guida al diritto (3/2022)

Carmine Spadavecchia • 31 gennaio 2022

sul Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza):

DL 6.11.2021 n. 152 - L 29.12.2021 n. 233, Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

- testo del decreto convertito in legge (Guida al diritto 3/2022, 31-62) 

- mappa delle principali novità (Guida al diritto 3/2022, 63-66) 

- commenti:

- Nicola Graziano, Con il restyling dell’istruttoria passa la prevenzione collaborativa (Guida al diritto 3/2022, 67-69) [le regole antimafia]

- Nicola Graziano, L’esperto verifica la trasparenza con il ricorso alla banca dati (Guida al diritto 3/2022, 70-74) [la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa]

- Nicola Graziano, Esteso il “Programma di gestione” anche all’efficienza del penale (Guida al diritto 3/2022, 75-76) [le misure per la Giustizia]

- Nicola Graziano, Per i contratti tipici di spedizione rivisto il regime delle responsabilità (Guida al diritto 3/2022, 77-78) [le modifiche al codice civile]

- Eugenio Sacchettini, Lavoro subordinato per gli avvocati, il Dm fisserà i parametri previdenziali (Guida al diritto 3/2022, 79-80)


in tema di Covid-19:

DL 7.1.2022 n. 1 (GU 7.1.22 n. 4, in vigore dall’8 gennaio 2022), Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

- testo del decreto (Guida al diritto 3/2022, 15-22) sotto il titolo: “Obbligo vaccinale over 50 e accesso in aula per gli avvocati con il Green pass base”

- commenti:

- Aldo Natalini, Il mancato possesso del certificato non apre al legittimo impedimento (Guida al diritto 3/2022, 23-28) A pag. 25, specchietto sui chiarimenti ministeriali (nota 13.1.2022 Min. giustizia) in merito all’obbligo di green pass nei tribunali. I dubbi di costituzionalità di una misura (obbligo vaccinale per gli over 50) legata al solo dato anagrafico.

- Cristina Petrucci e Rosario Salonia, Se si consegna il tesserino al datore restano i dubbi su privacy e revisioni (Guida al diritto 3/2022, 29-30)

- TAR Napoli 5^, 10.1.22 n. 90 (decreto) (Guida al diritto 3/2022, 85-86): Va sospesa l’ordinanza del Presidente della Regione che, rinviando al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie, si pone in palese contrasto rispetto alle scelte politiche operate a livello di legislazione primaria, impattando sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione dei servizi pubblici, tra i quali quello scolastico. La normativa dettata dal legislatore in relazione alla pandemia, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche al fine di “prevenire il contagio” e garantire nel contempo il loro espletamento “in presenza”, il che esclude, nei settori considerati, ogni spazio residuo per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività. Solo la classificazione tra le “zone rosse” potrebbe in astratto consentire deroghe alla regolamentazione generale.

- TAR Emilia-Romagna 2^, 10.1.22 n. 7 (decreto) (Guida al diritto 3/2022, 86): Non esiste un diritto del cittadino a scegliere quale vaccino farsi somministrare come prima dose; e nemmeno ci si può rivolgere al giudice per ordinare all’azienda sanitaria di iniettare Pfizer anziché Moderna. La scelta del vaccino da somministrare è in capo all’autorità sanitaria, che la esercita in base all’anamnesi e alle altre informazioni di carattere clinico relative al soggetto, avendo come elemento prioritario la tutela della salute.


in tema di concorso

- Cons. Stato II 24.12.2021 n. 8578 (Guida al diritto 3/2022, 86 e 108 T): È illegittimo escludere una candidata dal concorso per allievi finanzieri perché in stato di gravidanza, in quanto tale esclusione - disposta, nella specie, dal Comando generale della Guardia di finanza - contrasta sia con il quadro normativo di riferimento (art. 3 DM 17.5.2000 n. 155; art. 2139, comma 1-bis, codice militare), sia con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza, entrambi volti a evitare ogni forma di discriminazione diretta fondata sul sesso e a garantire parità di trattamento tra uomo e donna, ex art. 3 Cost., anche nell’accesso al lavoro. (Lo stato di gravidanza non può rappresentare un ostacolo o un motivo di discriminazione, e in tale evenienza, come correttamente ritenuto dal Tar, la soluzione è l’ammissione con riserva).

- (commento di) Gaetana Natale, Per ottenere la piena parità di genere stop alle discriminazioni “indirette” (Guida al diritto 3/2022, 116-118)


in tema di filiazione:

- Cass. 1^, 13.1.22 n. 663 (Guida al diritto 3/2022, 84): In tema di mantenimento di figli nati da genitori non coniugati, alla luce dell’art. 337-terquarto comma c.c., anche un accordo negoziale tra genitori non coniugati e non conviventi al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e alle necessità dei figli è valido come espressione di autonomia privata e pienamente lecito in materia, senza necessità di omologazione o controllo giudiziario preventivo. Tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex lege, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta e incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività tra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esse contenute all’interesse morale e materiale della prole. Il precedente accordo non preclude dunque al giudice, che sia chiamato a valutarne la rispondenza agli obblighi di mantenimento del figlio, e che lo reputi inidoneo o insufficiente allo scopo, di integrarlo o modificarlo. (Nella specie, la SC ha ritenuto che il trasferimento della proprietà di un immobile al figlio non è tale da mettere al riparo il genitore dal versamento dell’assegno di mantenimento, anche se vi era stato accordo tra le parti e le condizioni economiche erano rimaste immutate). 


in tema di mediazione immobiliare:

- TAR Emilia-Romagna 2^, 10.1.22 n. 7 (decreto) (Guida al diritto 3/2022, 86): L’attività di mediazione immobiliare è incompatibile con quella di amministrazione di condomini: ciò dipende dal carattere prevalente dell’attività di amministratore di condominio, esercitata in forma imprenditoriale. Due sono i pericoli: per i potenziali acquirenti, v’è il rischio che le unità immobiliari amministrate siano, in sede di mediazione, indebitamente favorite rispetto alla platea di quelle disponibili; per i condomini, v’è pericolo concreto di conflitto di interesse ogni volta che uno degli appartamenti amministrati resti libero e venga messo in vendita, risultando verosimilmente preferita la ditta che amministra il palazzo rispetto ad altre. (Nella specie, una società di amministrazione condominiale svolgeva anche attività di mediazione, non a carattere prevalente. Dopo un esposto, il Mise aveva chiesto alla locale Camera di commercio di valutare la concomitante attività, e quest’ultima aveva ritenuto di precludere quella di mediazione, dato che la ditta amministrava 39 condomini in maniera imprenditoriale).


sull’abuso del diritto:

- Cass. trib. 13.1.22 n. 862 (Guida al diritto 3/2022, 84): In tema di IVA e di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l’esimente di cui all’art. 8 DLg 31.12.1992 n. 546, non sussistono i presupposti per la disapplicazione – alla luce della giurisprudenza Halifax della Corte di giustizia – della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di un principio generale antielusivo il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell’ordinamento. (La SC ha in sostanza ritenuto il divieto di abuso del diritto sanzionabile anche prima della sua espressa introduzione nell’ordinamento, trattandosi di principio immanente che ben poteva dar luogo, sin dall’origine, all’irrogazione della sanzione per infedeltà della dichiarazione. Nel caso di specie, il contribuente, pur avendo prestato acquiescenza alla pretesa impositiva derivante da una contestazione di abuso del diritto, aveva chiesto al disapplicazione delle sanzioni, trattandosi di una annualità precedente all’introduzione dell’art. 10-bis L 212/2000)


in procedura civile:

- Cass. SSUU 12.1.22 n. 758 (Guida al diritto 3/2022, 83): Nei procedimenti “semplificati” disciplinati dal DLg 150/2011, ove l’atto introduttivo sia proposto con citazione anziché col ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento è correttamente instaurato, a norma dell’art. 4, se la citazione è notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. La sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell’ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro. (Le SU rispondono al quesito sulle conseguenze dell’erronea scelta del rito ordinario compiuta per l’opposizione a cartella di pagamento) 

- Cass. SSUU 12.1.22 n. 927 (Guida al diritto 3/2022, 84): Allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 DLg 150/2011 – applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo DLg 150/2011 – producendo l’atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque viene depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.. 


sul ricorso per cassazione (contro le decisioni del CdS):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 21.12.21, causa C-497/20 (Guida al diritto 3/2022, 120 solo massima): Una norma interna, anche di rango costituzionale, che limita il ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato dinanzi alla Cassazione ai soli motivi legati alla giurisdizione, non è incompatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che venga rispettato il principio di equivalenza e di effettività. I soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione possono far valere la responsabilità dello Stato se la violazione è sufficientemente qualificata.

- (commento di) Marina Castellaneta, I limiti posti al ricorso per cassazione da norma interna non contrastano con il diritto Ue (Guida al diritto 3/2022, 120-122)


in tema di abuso d’ufficio (e violazione dell’obbligo di astensione):

- Cass. pen. 6^, 11.11-23.12.21 n. 47063 (Guida al diritto 3/2022, 101 annotata): In tema di abuso d’ufficio, è necessaria l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale procurato o del danno arrecato anche nel caso di violazione dell’obbligo di astensione, con conseguente duplice distinta valutazione da parte del giudice, che non può far discendere l’ingiustizia dall’illegittimità del mezzo utilizzato. (La SC ha applicato la causa estintiva della prescrizione in una fattispecie in cui in sede di merito era stato ravvisato il reato di abuso d’ufficio, per violazione dell’obbligo di astensione, nei confronti di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri accusato di avere indotto i militari sottoposti a elevare reiterate contravvenzioni al codice della strada per divieto di sosta nei confronti di clienti di un esercizio commerciale la cui titolare era ritenuta “colpevole” di avere conseguito dall’autorità comunale la concessione di un’area riservata al carico e allo scarico delle merci, sottraendo in tal modo un posto auto al condominio in cui il maresciallo abitava. La SC ha ritenuto erroneo il ragionamento del giudice di merito che aveva argomentato la condanna basandola in larga parte sulla mancata osservanza dell’obbligo di astensione dell’imputato, senza l’ulteriore apprezzamento del profilo dell’ingiustizia del danno arrecato)


sul processo penale (emergenziale):

- Vincenzo Comi*, Rito penale, un’emergenza senza fine espone a rischi il sistema delle garanzie (Guida al diritto 3/2022, 12-14, editoriale). Sebbene lo stato di emergenza sanitaria sia in vigore fino al 31 marzo 2022, l’ultimo decreto Milleproroghe (art. 31 DL 30.12.2021 n. 228) ha prorogato l’applicazione delle norme penali emergenziali al 31 dicembre 2022. Il dissenso dei penalisti da una scelta che espone al rischio di stabilizzazione di un impianto che incide sulle garanzie dell’oralità e del contraddittorio, e va in senso contrario alla riforma Cartabia e al sistema costituzionale del giusto processo. [*presidente della Camera penale di Roma]


in tema di prescrizione (e improcedibilità) penale:

- Cass. pen. 5^, 10.1.22 n. 334 (Guida al diritto 3/2022, 85): L’improcedibilità introdotta dalla L 134/2021 (riforma Cartabia), per accelerare la definizione dei procedimenti quando il giudizio si protrae oltre i limiti fissati per ogni grado, non è incostituzionale, trattandosi di misura di natura processuale (a differenza della prescrizione), per la quale non opera la retroattività e non si applica il principio del favor rei. Né è irragionevole la scelta sulla decorrenza, con una limitata retroattività. (Un imputato di bancarotta riteneva la misura incostituzionale, per violazione del principio del favor rei, in quanto applicabile ai soli reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 e non anche a tutti quelli passati)



c.s. 



La peggiore ingiustizia sta nel volere l'uguaglianza dei diseguali (Aristotele)



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