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Guida al diritto (31/2021)

Carmine Spadavecchia • 14 agosto 2021

in tema di relazione tra urbanistica e paesaggio:

- Corte cost. 22.7.21 n. 164 (Guida al diritto 31/2021, 33): Le Regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di carattere urbanistico se non quando queste ultime siano rispettose dei vincoli posti dallo Stato per tutelare beni di valore paesaggistico. Lo Stato può adottare la dichiarazione di interesse paesaggistico di un bene anche quando la Regione è contraria. La tutela di questi beni risponde infatti a una “logica incrementale”, che consente alle Regioni di allargarne l’ambito ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani paesaggistici di competenza regionale, da regolare d’intesa con lo Stato. (La Corte risolve un conflitto proposto dalla Regione Veneto contro la decisione dello Stato di riconoscere l’interesse paesaggistico di una vasta area del Comelico, valle che comprende diversi comuni dell’Alto Cadore)


in materia edilizia:

- TAR Torino 2^, 2.7.21 n. 686 (Guida al diritto 31/2021, 34): Per la realizzazione di un abbaino non serve il consenso dell’assemblea condominiale; pertanto il Comune non può negare l’autorizzazione all’opera realizzata dal proprietario del sottotetto che, seppure abusiva, non costituisca innovazione, ma modifica della cosa comune. (Nella specie, si trattava di un abbaino verso strada, che, pur incidendo su parti comuni dell’edificio, aveva secondo i giudici natura pertinenziale rispetto all’appartamento del ricorrente e non produceva, per la sua oggettiva consistenza, alcuna deminutio dell’uso comune)

- TAR Reggio Calabria 15.2.21 n. 136 (Guida al diritto 31/2021, 33): Per installare una canna fumaria sul muro perimetrale di un edificio o di una corte interna a servizio della sua abitazione non occorre al singolo condomino l’assenso degli altri condomini, perché l’opera (realizzata, nella specie, nel pozzo luce a servizio del locale) rappresenta esplicazione del potere di pari uso del bene comune. Ciò purché la realizzazione della canna fumaria non impedisca agli altri condomini l’uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Anche se il condominio non ha dato o ha negato il proprio consenso, il condomino ha pertanto titolo a ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di detta opera.


sulla competenza giurisdizionale (codice del processo amministrativo)

- Ad. plen. 13.7.21 n. 13 (ord.za), pres. Patroni Griffi, rel. Lotti (Guida al diritto 31/2021, 92 T, sotto il titolo: “Richiesta di cittadinanza, se l’inammissibilità è da atto periferico decide il TAR di quel luogo”): 1. La ratio sottesa al c.d. criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è quella di temperare il c.d. criterio della sede, secondo un più generale principio di prossimità e secondo una logica di decentramento, e radica quindi la competenza territoriale del Tribunale “periferico” in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un diverso Tribunale o di un’autorità centrale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale del Tribunale “periferico” medesimo; è del pari competente il TAR “periferico” nel caso di impugnazione di un atto emesso da un’autorità statale periferica, ancorché l’atto esplichi la sua efficacia non limitatamente al territorio di quella regione.

2. Il decreto di inammissibilità dell’istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è emanato da autorità periferica dello Stato e ha effetti diretti limitati al solo ambito territoriale in cui ha sede il Tribunale, con la conseguenza che competente a decidere il ricorso proposto avverso tale decreto è il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l’organo statale periferico emanante, in conformità al precedente orientamento seguito da questo Consiglio di Stato.

- (commento di) Davide Ponte, Una parziale inversione di tendenza rispetto all’orientamento centripeto (Guida al diritto 31/2021, 96-101). La dupliceratio dell’ordinanza: facilitare il decentramento giurisdizionale e decongestionare il TAR Lazio.


sulla competenza giurisdizionale (Regolamento Ue 1215/2012)

- Corte giust. Ue 1^, 15.7.21, causa C-30/20 (Guida al diritto 31/2021, 104 solo massima): In caso di violazione delle regole Ue in materia di libera concorrenza, in base all’art. 7, punto 2, del Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, è competente il giudice del luogo in cui si è concretizzato il danno conseguente alla violazione delle regole antitrust, che può essere il giudice nel cui ambito territoriale sono stati acquistati i beni o, se si tratta di acquisti in più luoghi, il giudice nel cui ambito territoriale si trova la sede sociale dell’impresa acquirente.

- (commento di) Marina Castellaneta, Violazione concorrenza: al giudice dove il bene viene acquistato o a quello dove ha sede l’impresa della vittima (Guida al diritto 31/2021, 104-106) 


in tema di gratuito patrocinio:

- Corte cost. 20.7.21 n. 157 (Guida al diritto 31/2021, 33): Non è ragionevole, e contrasta con l’effettività del diritto alla difesa, che il cittadino di un Paese non aderente alla Ue non abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato soltanto perché si trova nell’impossibilità di produrre la certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero. È pertanto incostituzionale l’art. 79, comma 2, DPR 115/2002, laddove non consente ai cittadini di Stati extra-Ue di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, in base a correttezza e diligenza, per presentare la richiesta documentazione e quindi di produrre una dichiarazione sostitutiva di questa documentazione. (Nella specie, in sede di opposizione al diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due cittadini di nazionalità indiana si erano visti negare il patrocinio a spese dello Stato in quanto l’ambasciata e il consolato indiano in Italia non avevano dato riscontro alla loro richiesta di certificare la mancanza di redditi all’estero)


sulla responsabilità dei magistrati:

- Corte cost. 23.7.21 n. 169 (Guida al diritto 31/2021, 32): In tema di responsabilità dei magistrati per danni causati nell’esercizio delle funzioni, non è corretta l’interpretazione per la quale dopo l’eliminazione del filtro di ammissibilità e la soppressione del termine di due mesi dalla comunicazione, il PG della Cassazione sia tenuto immancabilmente a esercitare l’azione disciplinare non appena abbia notizia della pendenza di un giudizio risarcitorio. Non sono pertanto fondate – in quanto basate su una interpretazione erronea della norma – le q.l.c. dell’art. 9, comma 1, L 117/1988, come modificato dall’art. 6, comma 1, L 18/2015, sollevate dal G.I. del Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 101 comma 2, 104 comma 1 e 108 Cost. 


in tema di famiglia (riforma del rito):

- Maria Giovanna Ruo*, Più vicino a un rito ad hoc per la famiglia che garantisca contraddittorio e difesa (Guida al diritto 31/2021, 12-14, editoriale). Auspicabile il superamento del dualismo tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni [*presidente di Cammino]


in tema di danno parentale:

- Trib. Milano 10^, 6-7.7.21 n. 5947, Giudice Spera (Guida al diritto 31/2021, 15 T): Nelle more della predisposizione di una Tabella rispondente ai parametri individuati da Cass. 3^ 21.4.21 n. 10579, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben può essere effettuata all’interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, che comunque consente di ridurre in modo significativo il margine di generalità e pertanto di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso la giudice procedente.

- (commento di) Filippo Martini, I valori minimi e massimi meneghini allineati ai parametri della Cassazione (Guida al diritto 31/2021, 25-29). In base alla sentenza della Cassazione il danno va liquidato secondo una tabella basata su un sistema a punti.

N.B. – La sentenza Cass. 10579/21 è già stata segnalata con i commenti di:

- Giovanni Comandé*, Per la sofferenza dei congiunti serve un ripensamento milanese (Guida al diritto 20/2021, 12-14, editoriale) [*ordinario di Diritto privato comparato presso l’Università Sant’Anna di Pisa)

- Filippo Martini, Criterio romano o sistema milanese, la terza sezione non trova linearità (Guida al diritto 20/2021, 28-35) [A distanza di pochi giorni la Corte di cassazione esprime sul tema orientamenti difformi. Il 21 aprile decreta non più adottabile, per la liquidazione del danno parentale, la tabella pretoria elaborata dal Tribunale di Milano perché poco precisa (essa non segue la tecnica del punto, ma si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorrono peraltro significative differenze), proponendo di fatto il metodo della Capitale. Il 5 maggio (Cass. 5.5.21 n. 11719) dà invece preferenza alle tabelle milanesi, legittimandole e aprendo così la strada a una specie di conflitto interno]


sulla vendita di un immobile donato:

- Cass. 2^, 30.6.21 n. 18496 (Guida al diritto 31/2021, 43 T): Il fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima esclude di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento del prezzo o pretendere la prestazione di una garanzia.

- (commento id) Mario Piselli, Non esiste pericolo di rivendica concreto e attuale per l’acquirente (Guida al diritto 31/2021, 49-50)


in materia penale (diffamazione a mezzo stampa):

- Corte cost. 12.7.21 n. 150, pres. Coraggio, red. Viganò (Guida al diritto 31/2021, 64 T): Le norme che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del pensiero riconosciuta sia dalla Costituzione sia dalla Cedu. La minaccia del carcere può infatti produrre l’effetto di dissuadere i giornalisti dall’esercizio della loro cruciale funzione di controllo dell’operato dei pubblici poteri. È pertanto incostituzionale l’art. 13 L 47/1948 , restando invece salvo l’art. 595 comma 3 c.p., che apre la via del carcere nei confronti di chi, giornalista o meno, si sia reso responsabile di campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della oggettiva e dimostrabile falsità degli addebiti stessi.

- (commento critico di) Caterina Malavenda, Per chiunque “racconti un fatto “resta la discrezionalità del giudice (Guida al diritto 31/2021, 73-77). 

L’inerzia del Parlamento dopo il “monito” della Corte (ord.za 132/2020). Con la sentenza in commento tutto sembra cambiare perché di fatto nulla cambi. I giornalisti e chiunque racconti un fatto o esprima un’opinione restano ancora una volta affidati alla discrezionalità del singolo giudice di merito. Resta aperta la questione fondamentale: se la deterrenza preventiva derivante dalla reclusione sia o no accettabile nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze, la tutela della reputazione da un lato, e la tutela della funzione del giornalista e del suo ruolo di “cane da guardia” del potere, dall’altro.


in materia penale (stupefacenti):

- Cass. pen. 3^, 27.1.-8.7.21 n. 25983 (Guida al diritto 31/2021, 78 T): Il reato di favoreggiamento non è configurabile con riferimento all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato.

- (commento di) Giuseppe Amato, Ogni agevolazione del colpevole configura un concorso nel reato (Guida al diritto 31/2021, 80-84)


 

c.s.


 

Tutte le verità passano attraverso tre stadi. Primo, vengono ridicolizzate. Secondo, vengono violentemente contestate. Terzo, vengono accettate e date per evidenti (Arthur Schopenhauer)


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