sulla prescrizione:
- Gaetano Pecorella*, Soluzione per la “nuova” prescrizione, tempi distinti per fasi e gradi del rito (Guida al diritto 32-33/2021, 11-12, editoriale). Tutte le cose che non vanno e che potrebbero essere superate con una soluzione ragionevole [*docente universitario, già presidente dell’Unione delle camere penali italiane]
sul c.d. Dl Sostegni bis:
DL 25.5.2021 n. 73 - L 23.7.2021 n. 106 [testo coordinato in GU 5.8.21 n. 186, s.o. 27], Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
- testo del decreto convertito (Guida al diritto 32-33/2021, 14-63)
- mappa del provvedimento (guida alla lettura), a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 32-33/2021, 64-75). Tra l’altro: criteri per la rinegoziazione delle locazioni commerciali; modifiche al TUB; contratti di rioccupazione; agevolazioni per l’acquisto della casa; ecc.]
- commenti:
- Andrea Alberto Moramarco, Disposizioni in tema di locazioni, passa l’obbligo della rinegoziazione (Guida al diritto 32-33/2021, 76-78)
in tema di condominio:
- Cass. 2^, 21.7.21 n. 20914 (Guida al diritto 32-33/2021, 80, annotata da Mario Piselli): In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione provocati nell’appartamento sottostante da un lastrico solare di proprietà condominiale rispondono sia l’eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell’art. 1126 c.c., sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l’applicazione dell’art. 1126 c.c. postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale, ed è comunque quello che risulta dal titolo: se, pertanto, l’uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato a uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l’art. 1126 c.c. neppure opera.
sulle azioni a difesa della proprietà:
- Cass. 2^, 22.7.21 n. 21067 (Guida al diritto 32-33/2021, 80-81, annotata da Mario Piselli): In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, a un’azione di rilascio o consegna non comportano – in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – una mutatio. o emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall’attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l’attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (c.d. probatio diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.
in materia penale (controlli antimafia sulle aziende):
- Cass. pen. 6^, 7.7-2.8.21 n. 30168 (Guida al diritto 32-33/2021, 93-94): Mentre nel caso di controllo giudiziario prescrittivo di iniziativa pubblica di cui all’art. 34-bis, comma 1, DLg 6.9.2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), la valutazione del prerequisito del pericolo di concreto di infiltrazioni mafiose, atto a condizionare le attività economiche e le aziende, è riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione – trattandosi di misura richiesta a iniziativa pubblica in funzione di un controllo c.d. prescrittivo – nel caso del controllo giudiziario “volontario” previsto dal comma 6 dello stesso art. 34, tale valutazione deve tenere conto del provvedimento preventivo di natura amministrativa. In tale ultimo caso, dunque, la cognizione del giudice investito della richiesta di controllo giudiziario “volontario” non comprende anche il prerequisito della sussistenza del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività economica e l’azienda, non potendosi prescindere dall’accertamento già svolto al riguardo in ambito amministrativo. Per l’effetto, la verifica demandata al tribunale competente in tema di misure di prevenzione si snoda lungo le due le seguenti due direttrici: a) il carattere “occasionale” della agevolazione che il libero svolgimento dell’attività economica può determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione; b) la concreta possibilità dell’impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano, affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Il giudice della prevenzione è dunque tenuto a valutare in termini prognostici – sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva – se il richiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa.
c.s.
Le liti non durerebbero mai a lungo se il torto fosse da una parte sola (François de La Rochefoucauld)