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Guida al diritto (33/2022)

Carmine Spadavecchia • 13 settembre 2022

sul Pnrr:

- Marcello Clarich*, Pnrr, appalti, concorrenza e servizi: niente discontinuità sulle riforme (Guida al diritto 33/2022, 12-13, editoriale) [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]


in tema di lavoro (esigenze private e familiari):

DLg 30.6.2022 n. 105 (GU 29.7.22 n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022), Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio

- testo del decreto (Guida al diritto 33/2022, 14-27, sotto il titolo “Congedi parentali: per i padri diventa un diritto autonomo indennizzabile totalmente”)

- commento di Francesco Ciampi, Più tutele ai lavoratori con disabilità o a quelli che usufruiscono di cure (Guida al diritto 33/2022, 28-31) [le novità]


in tema di lavoro (il c.d. decreto trasparenza)

DLg 27.6.2022 n. 104 (GU 29.7.22 n. 176, in vigore dal 13 agosto 2022), Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

- testo del decreto (Guida al diritto 33/2022, 32-45 sotto il titolo: Decreto “trasparenza”: dall’orario alla paga ampliati per le imprese gli obblighi informativi)

- commento di Francesco Ciampi, Via libera anche al secondo lavoro se è svolto fuori dall’orario previsto (Guida al diritto 33/2022, 46-53) [le novità]


sul DL c.d. aiuti-bis:

DL 9.8.2022 n. 115) GU 9.8.22 n. 185, in vigore dal 10 agosto 2022), Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

- mappa delle novità (guida alla lettura a cura di Laura Chiarella) (Guida al diritto 33/2022, 54-58) [le principali novità: cybersecurity, intelligence in ambito cibernetico, edilizia penitenziaria, risorse del Fondo unico giustizia, ecc.)


in tema di licenziamento (di dirigente):

- Cass. lav. 31.5.22 n. 17689 (Guida al diritto 33/2022, 68 T): Non è giustificato il licenziamento del dirigente, con qualifica di direttore generale, che anche per non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti in maniera non pretestuosa il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all’art. 2392 c.c. con modalità non diffamatorie o offensive, atteso che il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare l’automatica soppressione del diritto id critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore, secondo le norme di diritto e i principi costituzionali posti a presidio della libertà di manifestazione del pensiero. (La SC ha cassato la sentenza impugnata ritenendo ingiustificato il licenziamento del dirigente che, in sede di adunanza del consiglio di amministrazione, aveva mosso critiche al bilancio della società prospettando le fattispecie di reato potenzialmente configurabili)

- (commento di) Cristina Petrucci, Dissenso in sedi proprie senza offese, i parametri per una giusta condotta (Guida al diritto 33/2022, 76-80). La SC ribadisce che il diritto di critica va contemperato con l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c.; la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o di giustificato motivo; il diritto di critica o di denuncia di illecito penale o amministrativo esclude la giusta causa di recesso.


in materia penale (furto):

- Aldo Natalini, Dubbi sul fine di trarre profitto nel delitto di furto (Guida al diritto 33/2022, 60-66) [orientamenti giurisprudenziali sugli artt. 624 e 624-bis c.p.] 


in tema di abusi edilizi:

- Cass. pen. 3^, 18.5-14.7.22 n. 27199 (Guida al diritto 33/2022, 105-106 s.m. annotata): Nella disciplina urbanistica ed edilizia, i reati previsti dall’art. 44 DPR 6.6.2021 n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all’ordine di sospensione dei lavori impartito dall’Autorità amministrativa. Ne consegue che anche il proprietario “estraneo” (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all’art. 29 de citato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori), può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all’altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, comma 2, c.p., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato a impedire il reato. Ne consegue che la responsabilità del proprietario che non abbia la disponibilità dell’immobile interessato dalle opere abusive non può essere desunta dal mero rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza con il committente delle stesse, ma necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza dul posto, lo svolgimento di un’attività di vigilanza dei lavori o l’interesse alla realizzazione dell’opera. (Da queste premesse è stato ritenuto motivato il giudizio di responsabilità argomentato sull’accertata presenza sul posto della proprietaria dell’immobile in uso ai suoi congiunti)


sul ne bis in idem (in tema di diritto d’autore):

- Corte cost. 16.6.22 n. 149, pres. Amato, red. Viganò (Guida al diritto 33/2022, 94 T): Non può essere cominciato o proseguito un processo penale a carico di una persona che sia già stata sanzionata in via amministrativa per la medesima violazione dei diritti d’autore. L’art. 649 c.p.p. è pertanto incostituzionale, per violazione del principio ne bis in idem, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter L 22.4.1941 n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della medesima legge. (Nella specie, il titolare di una copisteria era già stato sanzionato dal Prefetto con una sanzione pecuniaria di quasi 6.000 euro per avere fotocopiato abusivamente dei libri di testo. Dal momento che per lo stesso fatto la legge 633/1941 prevede anche una pena detentiva e una multa, l’interessato era stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale: il quale ha sollevato la questione di costituzionalità sul rilievo che l’art. 649 Cpp vieta di sottoporre a un secondo giudizio un imputato già assolto o condannato in un altro processo penale, ma non esclude che l’imputato possa essere giudicato penalmente per un fatto per cui sia già stato sanzionato in via amministrativa)

. (commento di) Renato Bricchetti, Necessaria un’ampia rimeditazione sul meccanismo del “doppio binario” (Guida al diritto 33/2022, 101-104). La problematica nasce dal confronto con la giurisprudenza delle Corti europee. La Cedu aveva già recepito il criterio dell’idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale. I parametri del bis in idem non vietato vanno dagli scopi diversi e complementari perseguiti dalle due sanzioni alla coordinazione dei procedimenti. La sentenza chiude con un monito al legislatore auspicando una rimeditazione complessiva di tutti i vigenti sistemi.


sul caso Sea Watch (soccorso in mare):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 1.8.22, cause riunite C-14/21 e C-15/21 (Guida al diritto 33/2022, 110 s.m.): Le direttive dell’Unione europea dedicate a garantire la sicurezza in mare (direttive 2009/16/Ce e 2017/2110) sono applicabili a navi che, pur essendo classificate e certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera, sono in pratica utilizzate sistematicamente da un’organizzazione umanitaria per attività non commerciale di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare. L’art. 11 della direttiva va interpretato nel senso che lo Stato di approdo può sottoporre a un’ispezione supplementare le navi che esercitano un’attività sistematica di ricerca e soccorso e che si trovano in uno dei suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione, dopo che esse sono entrate in tali acque e, in ogni caso, dopo il completamento delle operazioni di trasbordo o di sbarco delle persone alle quali i rispettivi comandanti hanno deciso di prestare soccorso. L’ispezione, tuttavia, può essere disposta solo se lo Stato abbia accertato, in base a elementi giuridici e fattuali circostanziati, che esistevano indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente, tenuto conto delle condizioni di gestione di tali navi. Lo Stato può considerare che il rilascio di certificati è avvenuto per attività diverse da quelle di soccorso e di salvataggio, ma non può imporre misure solo per la diversità dei certificati. Può però disporre misure correttive determinate in materia di sicurezza, prevenzione dell’inquinamento, condizioni di vita e di lavoro a bordo, purché tali azioni correttive siano giustificate dall’esistenza di carenze che rappresentano un evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente e che comportano l’impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Tali azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate a tale fine. Inoltre, la loro adozione e la loro attuazione, da parte dello Stato di approdo, devono essere oggetto di leale cooperazione con lo Stato di bandiera, nel rispetto dei poteri rispettivi degli Stati interessati.

- (commento di) Marina Castellaneta, Caso Sea Watch, ok ai controlli ma per il fermo servono prove di un rischio concreto (Guida al diritto 33/2022, 110-113) 


 

c.s. 


 

Peggio della censura, c’è l'autocensura

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