Blog Layout

Guida al diritto (36/2022)

Carmine Spadavecchia • 1 ottobre 2022

in materia antimafia:

- Alberto Cisterna*, Quella svolta nella lotta alla mafia rappresentata dall’art. 416-bis (Guida al diritto 36/2022, 12-14, editoriale) [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma] La nascita dell’articolo 416-bis; la svolta culturale volta a smuovere lo schema classico che descriveva la mafia come mero atteggiamento interiore; il timore di una restaurazione lassista che possa mitigare o smobilitare l’arsenale sanzionatorio esistente.


in tema di cybersicurezza:

DLg 3.8.2022 n. 123 (GU 20.8.22 n. 194, in vigore dal 4 settembre 2022), Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III «Quadro di certificazione della cibersicurezza» del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»).

- testo del decreto legislativo (Guida al diritto 36/2022, 16-24) 

- commento di Riccardo Sciaudone, Dall’Acn al sistema sanzionatorio, così si supera la frammentazione (Guida al diritto 36/2022, 26-28) [ACN = Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ENISA = European Union Agency for Network and Information Security: è la corrispondente Agenzia europea, con sede ad Atene]


in tema di immobili da costruire:

DM 6.6.2022 n. 125 (GU 24.8.22 n. 197, in vigore dall’8 settembre 2022), Regolamento relativo al modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122.

- testo del decreto (Guida al diritto 36/2022, 29-33, sotto il titolo “Il modello standard di fideiussione tutela la vendita di immobili da costruire”)

- commento di Fulvio Pironti, Doppia garanzia agli acquirenti su futura casa e somme versate (Guida al diritto 36/2022, 34-37)


sul termine di impugnazione “lungo” (computo in caso di sospensione feriale):

- Ad. plen. 3.9.22 n. 11, pres. Maruotti, est. Simonetti (Guida al diritto 36/2022, 41): Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c. [Il termine lungo di impugnazione (sei mesi) è previsto in mesi, mentre il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie in giorni. Di qui occorre partire per calcolare l’impatto della sospensione feriale sull’esatta individuazione dell’ultimo giorno del termine lungo il cui decorso inizi prima di tale periodo. Pur dopo la modifica che fa coincidere il periodo feriale col mese di agosto, si tratta comunque di un termine da calcolare in giorni (cioè 31): per cui si conferma l’orientamento della Cassazione in ordine alla operatività “incrociata” (combinata) di entrambi i criteri, ex nominatione dierum ed ex numeratione dierum. E dunque, ove il termine di impugnazione inizi a decorrere prima della sospensione, il periodo di sospensione feriale va prima computato (ovvero inglobato nei sei mesi del termine di impugnazione) e poi vanno sommati i 31 giorni di stop della giustizia]


in materia edilizia (abusi):

- Cass. pen. 3^, 12.9.22 n. 33540 (Guida al diritto 36/2022, 40): Ove siano realizzate opere abusive in aree con vincolo paesaggistico il reato si estingue a condizione che da parte del reo ci sia un ravvedimento e che egli provveda al ripristino dei luoghi prima che venga emesso il provvedimento amministrativo ripristinatorio.


in tema di ordinanze “balneari”:

- TAR Catanzaro 2^, 1.8.22 n. 1430, pres. Pennetti, est. Levato (Guida al diritto 36/2022, 41): L’ordinanza balneare che vieta l’accesso alle spiagge libere ai conduttori di animali domestici, salvo i cani di salvataggio e i cani guida di portatori di handicap, è illegittima in assenza di valida motivazione che giustifichi tale scelta. Il divieto collide infatti con i principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, poiché vieta tout court la libera conduzione di tali animali nei siti oggetto di balneazione senza avere previamente valutato l’idoneità di possibili misure alternative o comunque meno rigide.


sulle ordinanze contingibili e urgenti (in materia urbanistica):

- TGA Trento, 8.8.22, pres. rel. Polidori (Guida al diritto 36/2022, 88 T): È nulla, per difetto assoluto di attribuzione, l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Presidente della Provincia di Trento ha disposto, a fronte della straordinaria situazione di necessità e urgenza determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, la sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi per la formazione degli strumenti urbanistici, trattandosi di provvedimento con cui è sì possibile agire in deroga alla legge, ma che non può rappresentare lo strumento con cui, in riferimento a fattispecie non determinate, sia possibile introdurre una disciplina alternativa a quella prevista dalla legge.

- (commento di) Davide Ponte, Non passa l’applicazione più ampia di una disposizione extra ordinem (Guida al diritto 36/2022, 98-101) 


in materia di energia (caro-bollette):

- Trib. Arezzo, 22,6,22 (ord.za), giudice Rossi (Guida al diritto 36/2022, 53 T): Il rincaro dovuto alla crisi energetica può configurare nei contratti a esecuzione continuata o periodica l’ipotesi di onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c. e quindi legittimare il contraente all’azione cautelare ex art. 700 c.p.c. e far disporre in via d’urgenza la cessazione della fornitura dei servizi di deposito, stoccaggio e movimentazione merci e la liberazione immediata dei beni occupati.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Il fattore emergenziale è rilevante solo se imprevedibile per le parti (Guida al diritto 36/2022, 55-58)


in tema di professione forense (compensi agli avvocati):

- Cass. 2^, 19.8.22 n. 24973 (Guida al diritto 36/2022, 44 T): In caso di richiesta avente a oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data di proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non dalla successiva liquidazione da parte del giudice (eventualmente all’esito del procedimento sommario ex art. 14 DLg 150/2011), non potendosi escludere la mora sol perché il giudice abbia liquidato il dovuto in misura inferiore rispetto a quanto chiesto dal creditore.

- (commento di) Eugenio Sacchettini, Nel recupero delle somme dovute prevale l’orientamento più recente (Guida al diritto 36/2022, 49-52) (La SC decreta in questa occasione lo stop al principio in illiquidis non fit mora. Per la decorrenza degli interessi moratori si applica il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore)


in procedura civile (eventi interruttivi del processo):

- Cass. 1^, 25.8.22 n. 25364 (Guida al diritto 36/2022, 59 solo massima, annotata da Mario Piselli): In caso di morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che la notifica dell’impugnazione può essere validamente effettuata presso il procuratore costituito, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde, da parte del notificante, di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c.


in materia penale (autoriciclaggio):

- Cass. pen. 2^, 7-13.7 22 n. 27023 (Guida al diritto 36/2022, 72 T, sotto il titolo “L’investimento dei profitti della truffa in criptovalute è reato di autoriciclaggio”): Integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di un soggetto - in qualità di autore del presupposto delitto di truffa - che impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione on line, su un conto intestato, alla piattaforma di scambio di bitcoin per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l’investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell’origine delittuosa del denaro.

- (commento di) Daniela Minotti, L’intestazione fittizia del conto apre le porte alla contestazione (Guida al diritto 36/2022, 76-79) [La nuova figura di reato è collocata accanto ai delitti di ricettazione e riciclaggio per evitare il “privilegio di autoriciclaggio”, ossia l’impunità dell’autore del delitto. Criptovaluta è una moneta elettronica che si fonda sulla crittografia, tecnologia che ha, in questo caso, funzione di validazione del file informatico, non quella di nasconderla]


sulla lingua (nel diritto eurounitario):

- Corte giust. Ue, Grande sezione, 7.9.22, causa C-391/20 (Guida al diritto 36/2022, 104 s.m.): Una normativa interna che imponga l’utilizzo della lingua ufficiale dello Stato agli istituti di istruzione superiore è compatibile con il diritto di stabilimento riconosciuto dall’art. 49 Tfue, ma solo se la misura sia funzionale alla tutela dell’identità nazionale e se sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimo perseguito, prevedendo altri casi in cui è possibile utilizzare altra lingua.

- (commento di) Marina Castellaneta, Legittima la norma che impone di utilizzare nei corsi universitari la lingua dello Stato, purché non ecceda (Guida al diritto 36/2022, 104-106) 


 

c.s.


 

Non si raccontano mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo una partita di calcio (Ottone von Bismarck)

Share by: