in tema di
professione forense:
- Sergio Paparo*, L’Avvocatura ora è pronta a costruire una piattaforma rivendicativa unitaria (Guida al diritto 40/2022, 12-14, editoriale): commento a margine del Congresso nazionale forense tenutosi a Lecce nei giorni 6-8 ottobre 2022 [*già coordinatore dell’Organismo congressuale forense (Ocf)]
in tema di
appalti (assegnazione diretta):
- Corte giust. Ue 13.10.22, causa C-437/21 (Guida al diritto 40/2022, 33): L’assegnazione diretta prevista dal Regolamento 1370/2007 si applica all’esercizio nazionale e internazionale di servizi pubblici di trasporto passeggeri per ferrovia, nonché al trasporto ferroviario e su strada; gli Stati membri possono estenderla anche al trasporto passeggeri “via mare nazionale”, purché operi tale estensione senza entrare in contrasto col Regolamento 3577/92, che in caso di conflitto è destinato a prevalere. Detto regolamento sancisce il principio della libera prestazione di servizi di cabotaggio marittimo nella Ue e stabilisce che, qualora uno Stato membro concluda contratti di servizio pubblico o imponga obblighi di servizio pubblico, lo faccia su base non discriminatoria nei confronti di tutti gli armatori della Ue. Pertanto, l’assimilazione dei servizi di trasporto marittimo ai servizi di trasporto ferroviario è vietata quando ha l’effetto di sottrarre il servizio interessato alla normativa in materia di appalti pubblici
in tema di
finanziamenti pubblici (giurisdizione):
- Cons, giust. amm. Sicilia 4.10.22 n. 1000 (Guida al diritto 40/2022, 32-33): Vanno devolute al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento pubblico e, in particolare, quelle inerenti l’inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o il contestato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato.
in tema di
ambiente e paesaggio:
- Cons. Stato VI 23.9.22 n. 8167 (Guida al diritto 40/2022, 15 T): L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale, in relazione al vincolo indiretto, non ha il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone. La posizione ‘totalizzante’ così espressa dall’Amministrazione dei beni culturali si pone in contrasto con l’indirizzo politico europeo (Direttiva CEE n. 2001/77) e nazionale (DLg 29.12.2003 n. 387), che riconosce agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili importanza fondamentale, dichiarandoli opere di pubblico interesse proprio ai fini di tutela dell’ambiente. L’Amministrazione, in sede di esercizio e riedizione del potere, deve ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita delle aree contigue alle aree vincolate (nella specie, croci votive), secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica tra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale.
- (commento di) Davide Ponte, Transizione ecologica, pari valore rispetto alla difesa paesaggistica (Guida al diritto 40/2022, 23-27)
in tema di
accesso:
- Cons. Stato VI 12.9.22 n. 7896, pres. Volpe, rel. De Luca (Guida al diritto 40/2022, 86 T, sotto il titolo: Accesso difensivo, bocciata la richiesta della giornalista Rai di vedere i curricula): Le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all’Amministrazione detentrice del documento un vaglio rigoroso del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa, non essendo sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate richieste probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando.
- (commento di) Laura Biarella, Impossibile visionare i documenti se manca il nesso di strumentalità (Guida al diritto 40/2022, 97-101). (Nella specie, l’istanza di accesso era funzionale, anziché alla verifica dei profili di carriera dei colleghi, alla disamina del modus procedendi della Rai, società a partecipazione pubblica quotata, alla quale è inapplicabile la disciplina dell’accesso civico)
sui
magistrati onorari:
- TAR Lazio 1^, 6.10.22 n. 12674 (ord.za), pres. Antonino Savo Amodio, est. Petrucciani (Guida al diritto 40/2022, 33): Va rimessa alla Corte costituzionale la questione se la dispensa d’ufficio del magistrato onorario in malattia ultrasemestrale viola i principi della legge delega n. 57/2916. L’art. 21 DLg 116/2017 - che non distingue tra malattia e altro impedimento del magistrato onorario ai fini della dispensa al superamento dei sei mesi - è sospetto invero di contrasto con l’art. 76 Cost. per eccesso di delega, in quanto il legislatore delegato non ha differenziato la malattia da altri tipi di impedimento; laddove la legge delega ha individuato il perimetro del regime da riformare operando un rinvio automatico e globale all’art. 9 L 374/1991, che, istituendo la figura del giudice di pace, prevedeva in tema di dispensa che essa operasse sì dopo sei mesi dal protrarsi dell’impedimento a svolgere le funzioni, ma per l’impedimento costituito da uno stato di malattia prevedeva che rilevasse solo l’infermità “definitiva” a svolgere le funzioni.
in tema di religione
(e lavoro):
- Corte giust. Ue 13.10.22, causa C-344/20 (Guida al diritto 40/2022, 33): Il divieto generalizzato e indiscriminato posto dal datore di lavoro ai propri dipendenti di indossare o esporre in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali sul luogo di lavoro non costituisce discriminazione diretta verso il lavoratore che insista per abbigliarsi in maniera corrispondente alla propria credenza religiosa. Il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, previsto dalla direttiva 2999/78, resta pregiudicato soltanto se la religione e le convinzioni personali vengono considerate “solo e unico motivo di discriminazione”.
in tema di
condominio (alloggio del portiere):
- Cass. 2^, 20.9.22 n. 27407 (Guida al diritto 40/2022, 55 solo massima, annotata da Mario Piselli): Per stabilire se un’unità immobiliare è comune, ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c., perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all’atto della costituzione del condominio, in conseguenza dell’alienazione dei singoli appartamenti da parte dell’originario proprietario dell’intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune dei condomini su di essa.
in tema di
locazioni:
- Cass. 3^, 20.9.22 n. 27474 (Guida al diritto 40/2022, 45 T): La clausola di un contratto di locazione (nella specie, a uso diverso) che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati e al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 53 Cost. – configurabile quando l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito, ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e per conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.
- (commento di) Fulvio Pironti, Non c’è violazione di norme imperative se la clausola integra il canone d’affitto (Guida al diritto 40/2022, 51-54)
in tema di
trasporto aereo:
- Corte giust. Ue 8^, 6.10.22, causa C-436/21 (Guida al diritto 40/2022, 104 solo massima): L’art. 2, lettera h), del regolamento (CE) 11.2.2004 n. 261 (261/2004) del Parlamento europeo e del Consiglio va interpretato nel senso che la nozione di «volo in coincidenza» comprende un‘operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, se tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del regolamento Ue.
- (commento di) Marina Castellaneta, Voli in coincidenza, passeggero rimborsato dal vettore responsabile indicato nell’unico biglietto di viaggio (Guida al diritto 40/2022, 104-106)
in tema di
IMU:
- Corte cost. 13.10.22 n. 209, pres. Sciarra, red. Antonini (Guida al diritto 40/2022, 31): E’ incostituzionale l'art. 13, comma 2, quarto periodo, DL 6.12.2011 n. 201 - L 2212.2011 n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), L 27.12.2013 n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Ciò in quanto, ai fini del riconoscimento dell’esenzione sulla “prima casa”, non ritenere sufficiente, per ciascun coniuge e persona legata da unione civile, la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile determina un’evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, i quali, nelle medesime condizioni, si vedono accordato il beneficio per ciascun rispettivo immobile. Non è motivo ragionevole, per discriminare tali situazioni, l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 c.c., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte; né a tale possibilità si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi o “comune” degli uniti civilmente. Inoltre, il 2° comma dell’art. 45 c.c., contemplando l’ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale. Peraltro, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano in alcun modo una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire: ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.
N.B. - La questione è stata sollevata dalla stessa Corte costituzionale che ne ha disposto la trattazione innanzi a sé (cfr. Cost. 12.4.22 n. 94) e, con la sentenza 209/22, ha dichiarato incostituzionali, in via conseguenziale:
- l'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
- l'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27.12.2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;
- l'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, L160/2019;
- l'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, L160/2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, DL 21.10.2021 n. 146 - L 17.12.2021 n. 215 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).
in materia
penale (reati di violenza):
- SSUU pen. 14.7-28.9.22 n. 36754 (Guida al diritto 40/2022, 66 T): La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con ricorso per cassazione, l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall’art. 299, comma 3, c.p.p., ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 572 c.p.p., di proporre impugnazione.
- (commento di) Giuseppe Amato, L’omissione della richiesta di revoca apre il tema sulla tutela della vittima (Guida al diritto 40/2022, 75-77)
c.s.
Conservatori
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Conservatore è colui che costruisce cose che valgono la pena di essere conservate (Arthur Moeller van den Bruck, storico e scrittore tedesco, 1876-1925)
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Essere conservatori significa avere a cuore la forma tanto quanto la sostanza, vuol dire amare l'eleganza, la bellezza, l'educazione, rispettare la natura e il sacro, credere nello spirituale ancor prima che nella vita materiale, conservare la propria identità proiettandola nel futuro, amare la patria e la famiglia, difendere i più deboli, rispettare la legge, credere nel principio di autorità. Essere conservatori è prima di tutto uno stile di vita e chiunque incarni questi valori rientra di diritto nel pantheon del conservatorismo (Giuseppe Prezzolini)
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Sono un conservatore in un Paese in cui non c'è nulla da conservare (Leo Longanesi)
- Conservatore è chi sente il dovere di conservare la memoria (Angelo Mellone, scrittore)