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Volontà del corpo elettorale e scheda ballerina

24 ottobre 2022

TAR per il Lazio, sezione staccata di Latina, sentenza dell’8 luglio 2022, n. 657/ Consiglio di Stato, sentenza n. 6668 del 2022, pubblicata il 28 luglio 2022


IL CASO

Alcuni cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Latina, nonché alcuni partecipanti alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 (primo turno) in qualità di candidati al Consiglio comunale nelle liste collegate ad uno dei candidati sindaci, hanno impugnato il verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio elettorale dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune interessato per l’elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale.

Secondo i ricorrenti, il mancato raggiungimento del 50% + 1 al primo turno da parte del candidato Sindaco perdente al ballottaggio sarebbe stato determinato da un significativo numero di voti erroneamente assegnati e da schede elettorali illegittimamente rendicontate nei verbali delle sezioni elettorali.

In particolare, il risultato elettorale sarebbe stato viziato dalle gravi violazioni di legge riscontrate nelle operazioni di voto e di scrutinio in molti Uffici elettorali di sezione, secondo quanto evincibile dai rispettivi verbali, con specifico riferimento al numero di schede autenticate e bollate e dalla discrepanza tra numero di schede vidimate, numero di voti espressi e numero di schede vidimate non utilizzate, indicatori del verificarsi del fenomeno comunemente descritto come “schede ballerine”.

Il Giudice di prime cure, dopo avere ordinato alla Prefettura di Latina di procedere alla verifica della corrispondenza tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate in numerosi sezioni, ha accolto il ricorso affermando che non risultava soddisfatto il requisito della corrispondenza, tra le schede autenticate, quelle utilizzate per il voto e quelle non utilizzate, in più di venti sezioni.

Secondo il TAR adito, il fenomeno doveva essere valutato di rilevanza tale da incidere potenzialmente sul corretto risultato del primo turno elettorale, a seguito del quale il candidato Sindaco poi perdente al secondo turno non aveva raggiunto la quota del 50% dei voti più uno, per uno scarto di voti minimo.

D’altra parte, sempre secondo il Giudice di primo grado, la situazione riscontrata avrebbe ben potuto nascondere il fenomeno della c.d. scheda ballerina.

Tale fenomeno consiste nel far uscire dal seggio una scheda vidimata e non votata, nello scrivere sopra a tale scheda il nome del candidato da favorire, e nel consegnare poi la scheda stessa all'elettore “compiacente”, il quale, entrando nel seggio, ritira la scheda bianca assegnatagli, depositando nell'urna non già quest'ultima ma quella consegnatagli all'esterno del seggio.

Tale fenomeno, laddove possibile, è destinato a incidere sulla correttezza del voto in maniera esponenziale e non determinabile a priori.

Nel ricordare la giurisprudenza secondo cui non è tanto l'autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori iscritti nella lista di una sezione a costituire di per sé ragione di illegittimità delle operazioni elettorali, ai fini della regolarità di siffatte operazioni, quanto, piuttosto, l'esatta corrispondenza delle schede autenticate alla somma delle schede adoperate effettivamente dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate nel verbale, il Tar Latina ha concluso per l’accoglimento del ricorso, limitatamente all’annullamento delle operazioni elettorali svoltesi nelle venti e più sezioni in cui sono state rinvenute le citate irregolarità, ricorrendo nella fattispecie l'ipotesi prevista, in via eccezionale, dall'art. 77 del d.p.r. n. 570/1960 (mancanza o annullamento delle elezioni soltanto in alcune sezioni).

Da ciò è derivato, peraltro, il travolgimento del verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'ufficio elettorale, con necessità di commissariamento del Sindaco eletto, fino all’espletamento delle nuove elezioni.


REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO, PROVA DI RESISTENZA E SCHEDA BALLERINA 

Il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del Giudice di primo grado, limandone la motivazione.

Da un lato, il giudice di appello ha ribadito l’affermazione del T.a.r., secondo cui la prova di resistenza (ovvero la verifica che in concreto le irregolarità abbiano determinato in modo numericamente accertabile il mancato conseguimento del 50% più uno al primo turno da parte del candidato più votato) non è necessaria laddove, come nel caso di specie, in sede di verificazione, siano state riscontrate, in numerose sezioni, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro di generale inquinamento del voto, che ne alteri in modo oggettivo la genuinità e soprattutto renda impossibile ricostruire l’effettiva volontà del corpo elettorale interessato.

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, risulta assorbente il profilo vagliato su ordine del primo giudice dalla Prefettura competente, che ha in particolare accertato in un numero significativo sezioni la non corrispondenza del numero complessivo di schede autenticate rispetto alla somma delle schede effettivamente utilizzate dagli elettori e di quelle non utilizzate e indicate a verbale, con una differenza numerica, in alcune sezioni, “non trascurabile”.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, poi, le incongruenze rilevate - in particolare la mancanza di schede autenticate e non votate –, attenendo agli aspetti generali delle operazioni elettorali, “non possono essere dequotate a mere irregolarità”, e sono invece idonee ad influire negativamente sul complesso delle operazioni stesse; ne risulta che è stata in tal modo compromessa in modo irrimediabile l’attendibilità complessiva del risultato elettorale.

D’altro canto, il Giudice di appello ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione finale il fatto che il fenomeno della cosiddetta scheda ballerina sarebbe stato erroneamente supposto in relazione a indici non univoci e su basi probabilistiche, evitando così di scendere nel merito della doglianza al riguardo svolta.

Sotto quest’ultimo profilo, è evidente che l’irregolarità diffusa delle operazioni elettorali può nascondere l’utilizzo della pratica della scheda ballerina, ma che, in assenza di una prova lampante dell’effettivo avverarsi di tale fenomeno, è pur sempre sufficiente, ai fini dell’annullamento anche parziale delle elezioni (come avvenuto nel caso di specie), il rilievo di vizi formali del procedimento elettorale talmente diffusi e gravi da essere idonei a impedire la ricostruzione della volontà espressa dagli elettori, specie se l’impossibilità di riscontro dell’effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate ha comportato in concreto, per la consistenza delle violazioni rilevate e l’incidenza di tali violazioni sull’esito finale del voto, pericolo di alterazione dei risultati elettorali.

D’altra parte, qualora le irregolarità denunciate avessero trovato anche solo parziale giustificazione dai riscontri forniti in sede di accertamento successivo sui verbali, e si fosse così fortemente ristretto il campo di osservazione delle Sezioni in cui non sussisteva una spiegazione plausibile dei vizi formali rilevati, sarebbe ritornato essenziale – in ossequio ai principi di strumentalità delle forme e di conservazione delle operazioni elettorali, connessi al primario interesse alla stabilità del risultato elettorale – l'utilizzo del metodo della cosiddetta prova di resistenza, e avrebbe dovuto dunque tornare ad essere decisivo un conteggio ex post volto a verificare se il numero delle schede invalide avrebbe potuto colmare, in teoria, il divario tra il risultato ottenuto dal candidato perdente e il risultato necessario per essere eletto.


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