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Guida al diritto (39/2022)

Carmine Spadavecchia • 22 ottobre 2022

sulla professione forense:

- Angelo Ciancarella*, Dal chiedere al proporre, il passaggio che l’avvocatura deve imparare a fare (Guida al diritto 39/2022, 12-14 editoriale): commento a margine del Congresso nazionale forense tenutosi a Lecce il 6-8 ottobre [*giornalista specializzato nel settore giuridico]


sulla legge di delegazione europea 2021:

L 4.8.2022 n. 127 [ripubblicata in GU 12.9.22 n. 213, in vigore dal 10 settembre 2022], Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 

- testo della legge (Guida al diritto 39/2022, 15-47) sotto il titolo “Procura europea: al governo il restyling per le sedi distrettuali delle corti d’appello”

- mappa delle principali novità (a cura di Laura Biarella) (Guida al diritto 39/2022, 48-53): disciplina sanzionatoria delle violazioni di atti normativi della Ue; trasformazioni, fusioni, scissioni transfrontaliere; protezione dei consumatori; servizi di crowdfunding per le imprese; benchmark relativi a contratti finanziari, mercati finanziari, banche, crisi d’impresa; cartolarizzazioni; Procura europea (EPPO); Agenzia Ue per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust); riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca; protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto Ue; integrazione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari; contrasto alla diffusione di contenuti terroristici on line; qualità delle acque destinate al consumo umano.

- commenti:

- Laura Biarella, Cresce il peso della legislazione Ue, quattordici le direttive da adeguare (Guida al diritto 39/2022, 54-55) [le novità]

- Marina Castellaneta, L’invito è una spinta al principio della massima semplificazione (Guida al diritto 39/2022, 56-58) [le novità]

- Giuseppe Buffone, Consumatori, pacchetto di riforme nel segno di un concreto “new deal” (Guida al diritto 39/2022, 59-64) [tutele e modernizzazioni]

- Alberto Cisterna, Eppo, cooperazione rafforzata per l’autosufficienza nazionale (Guida al diritto 39/2022, 65-67) [investigazione europea: l’Eppo è una procura indipendente dell’Ue preposta a individuare, perseguire e rinviare a giudizio i reati che ledono il bilancio dell’Unione; la riscrittura della disciplina interna relativa al funzionamento di Eurojust] 

- Alberto Cisterna, Confisca, pari dignità giurisdizionale agli atti di prevenzione patrimoniale (Guida al diritto 39/2022, 68-71) [investigazione europea: la riscrittura del reciproco riconoscimento assegna piena dignità ai provvedimenti di prevenzione patrimoniale]

- Alberto Cisterna, Misure coordinate di contrasto ai contenuti online terroristici (Guida al diritto 39/2022, 72-75) [investigazione europea: la protezione degli informatori; il valore residuale della direttiva in questione rispetto alle discipline speciali che regolano il whistleblowing in specifici settori]


in tema di espropriazione:

- Cass. SSUU 24.8.22 n. 25924 (Guida al diritto 39/2022, 82 T): In tema di espropriazione per pubblica utilità l’accertamento del soggetto tenuto al pagamento delle indennità dovute agli espropriati, cioè del titolare effettivo del rapporto sostanziale, va compiuto con riferimento ai pertinenti parametri normativi, in base ai quali il soggetto passivo è identificato nel soggetto espropriante, corrispondente tradizionalmente al soggetto a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, cioè il beneficiario dell’espropriazione. La corrispondenza tra soggetto espropriante e beneficiario dell’espropriazione, peraltro, può attenuarsi o divenire poco riconoscibile nei procedimenti pluripartecipati, nei quali più soggetti, anche formalmente privati, possono condividere l’esercizio del potere espropriativo in relazione a fasi e momenti diversi del medesimo procedimento e compiere, nei confronti degli espropriati, attività delegate che presuppongono la titolarità o contitolarità - in via diretta o indiretta - del potere espropriativo in capo ai medesimi soggetti. In una tale fattispecie va escluso che, ai fini dell’integrità del contraddittorio, sia necessaria la partecipazione al giudizio del beneficiario dell’espropriazione quando sia diverso dall’autorità espropriante, dal promotore dell’espropriazione e da altri soggetti delegati con atti di rilievo esterno, atteso che l’obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario.

- (commento di) Mario Finocchiaro, Una scelta che suscita perplessità lontana dall’obiettivo del legislatore (Guida al diritto 39/2022, 86-89)


in tema di class action:

- Cons. Stato V 26.8.22 n. 7493, pres. Saltelli, est. Fasano (Guida al diritto 39/2022, 80): La class action pubblica per violazione degli standard qualitativi dei servizi pubblici e dell’efficienza della PA e dei concessionari presuppone la presenza di una demarcazione dei livelli qualitativi ed economici che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma siano più specificamente stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione e al controllo dello specifico settore interessato. La destinazione pubblica di un particolare servizio non è elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti, atteso che la class action non conferisce la facoltà di agire in via generica avverso forme di inefficienza, ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente “codificati” dall’Amministrazione di competenza.


in materia antitrust:

- TAR Lazio 1^, 3.10.22 n. 12507/22 (ricorsi 685, 686, 687, 761 del 2022), pres. Amodio, est. Petrucciani (Guida al diritto 39/2022, 79): Va annullato il provvedimento sanzionatorio emesso a seguito dell’avvio tardivo di un procedimento antitrust. [Nella specie, il TAR ha accolto il ricorso di alcune big tech colpite da una sanzione pecuniaria di oltre 134 milioni di euro (poi ridotta, a seguito di rettifica per errore, a oltre 114 milioni di euro) per avere realizzato un’intesa anticoncorrenziale in violazione dell’art. 101 Tfue. Nel mirino era finita una clausola del contratto stipulato nel 2018 tra Apple e Amazon che riservava la vendita di prodotti Apple/Beats tramite il marketplace di Amazon ai c.d. Apple Premium Resellers (APR), cioè alla categoria di rivenditori che all’interno del sistema di distribuzione di Apple soddisfa i più alti standard di qualità ed investimenti. Secondo le ricorrenti l’accordo serviva a contrastare la contraffazione che affliggeva i marketplace online in generale e quello di Amazon in particolare. Il TAR ha ritenuto tardivo l’avvio dell’istruttoria avvenuto a distanza di un anno e mezzo dalla segnalazione, senza che in tale arco di tempo fossero state compiute attività particolarmente complesse atte a giustificare la dilazione] 


in tema di licenziamento:

- Cass. lav. 6.10.22 n. 29142 (Guida al diritto 39/2022, 78): Anche dopo le modifiche apportate al DLg 30.3.2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) dal DLg 25.5.2017 n. 75, la violazione del termine (ora di 10 giorni) stabilito dalla legge Madia per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all’ufficio per i procedimenti disciplinari non comporta decadenza dell’azione disciplinare né invalidità della sanzione irrogata, a meno che non venga irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del lavoratore.


in tema di trasporto aereo:

- Corte giust. Ue 6.10.22, causa C-436/21 (Guida al diritto 39/2022, 80): La compagnia aerea del volo in coincidenza, facente parte di un’unica prenotazione, deve indennizzare il passeggero per il ritardo anche se è operatore diverso da quello che ha effettuato la prima tratta. La tutela dei diritti dei viaggiatori a fronte di ritardi o cancellazioni non subisce restrizione alcuna quando si tratti di voli in coincidenza costituiti da tratte effettuate da diversi vettori aerei. L’acquisto di un volo che prevede scali con cambio di aereo e di compagnia non affievolisce infatti le tutele dei passeggeri per i ritardi dei voli in coincidenza prenotati con un unico biglietto. 


in tema di autovelox:

- Cass. 2^, 4.10.22 n. 28719 (Guida al diritto 39/2022, 77): L’autovelox utilizzato dalla Polizia Municipale per rilevare l’eccesso di velocità può essere affidato, per la gestione tecnica, a una società privata, che può essere retribuita con una parte degli introiti derivanti dalle sanzioni. La remuneratività del servizio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative non è rilevante ove la società si limiti a eseguire i controlli e la taratura dell’apparecchio di rilevazione, mentre l’accertamento delle trasgressioni rimane riservato alla polizia municipale: in tal caso resta escluso che la società, estranea alla rilevazione delle trasgressioni, possa ottenere maggiori incassi in funzione delle multe elevate. (Per il ricorrente, invece, la corresponsione di una percentuale degli introiti avrebbe trasformato il contratto di appalto in contratto aleatorio, perché il corrispettivo sarebbe stato condizionato da un “evento” - l’accertamento della sanzione - e non da un servizio effettivamente svolto, con conseguente nullità del contratto per illiceità della causa e indeterminatezza dell’oggetto).


in tema di ingiunzione di pagamento europea:

- Corte giust. Ue 3^, 15.9.22, causa C-18/21 promossa dalla Corte suprema austriaca (Guida al diritto 39/2022, 80 e 112, solo massima): Gli artt. 16, 20 e 26 del Regolamento (CE) 12.12.2006 n. 1896 (1896/2006) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, come modificato dal Regolamento 16.12.2015 n. 2421 (2015/2421) del Parlamento europeo e del Consiglio, non ostano all’applicazione della normativa nazionale adottata con l’insorgenza della pandemia da Covid-19, che ha interrotto i termini processuali in materia civile per cinque settimane circa, al termine di 30 giorni impartito al convenuto dall’art. 16, par. 2 di tale Regolamento per presentare opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento europea. (La Corte ammette che gli Stati membri possono, in una situazione come quella legata al Covid-19, disporre una sospensione dei termini, ma nel rispetto del principio di equivalenza e di effettività, vale a dire con l’adozione di norme processuali interne che non devono essere meno favorevoli rispetto quelle che riguardano situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Ue; dunque, se prevede una sospensione per tutti i procedimenti, la legge è compatibile col regolamento Ue)

- (commento di) Marina Castellaneta, Interrompere i termini processuali civili in caso di pandemia non contrasta con il diritto Ue (Guida al diritto 39/2022, 112-114) 


in tema di esecuzione:

- Cass. 3^, 5.9.22 n. 26110 (Guida al diritto 39/2022, 90 s.m. annotata da Mario Piselli): Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi, o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione e a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell’intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l’efficacia in base a eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest’ultimo e attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua emanazione.


 

c.s.


 

Libero arbitrio

- Ogni errore, prima di esserlo, è stata una scelta.

- Il libero arbitrio è una burla. Ma quale libero, se l'unica cosa che posso desiderare - non morire mai - è impossibile? (Barbara Alberti, "Amores")

 


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