sulla pandemia:
DL 28.10.2020 n. 137 - L 18.12.2020 n. 176 (testo coordinato ripubblicato in GU 8.1.21 n. 5, s.o. 1), Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- mappa del provvedimento (selezione di articoli) a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 5/2021, 30-31) sotto il titolo: “Covid-19: già in vigore la nuova disciplina di gestione della crisi da sovraindebitamento”
- commenti:
- Nicola Graziano, Dopo la riscrittura del legislatore nuova nozione di consumatore (Guida al diritto 5/2021, 32-35) [i soggetti nel sovraindebitamento]
- Nicola Graziano, Cessione del quinto dello stipendio, possibile una riduzione dei debiti (Guida al diritto 5/2021, 36-38) [contratti di finanziamento - accordo e piano del consumatore]
- Nicola Graziano, Sempre più centrale nella composizione il ruolo che deve svolgere l’Organismo (Guida al diritto 5/2021, 39-40) [la valutazione dell’Occ (Organismo di composizione della crisi): dalla domanda alla relazione]
- Nicola Graziano, Esdebitazione soggetto incapiente anche senza utilità per i creditori (Guida al diritto 5/2021, 41-42) [pagamento dei debiti: il criterio della meritevolezza]
- Nicola Graziano, Entrata in vigore: nuove regole valide per le procedure pendenti (Guida al diritto 5/2021, 43-44) [disciplina transitoria]
- Beatrice Santoro, Esenzione del pagamento dell’Imu, dal Dl rilancio alla legge di bilancio (Guida al diritto 5/2021, 45-49) [le misure economiche: abolizione e tagli dei versamenti]
sulla legge di bilancio 2021:
L 30.12.2020 n. 178 [ripubblicata in GU 18.1.21 n. 13, s.o. 3, in vigore dal 1° gennaio 2021], Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
- mappa del provvedimento (le norme più significative) a cura di Andrea Alberto Moramarco (Guida al diritto 5/2021, 51-59)
- commenti:
- Andrea Alberto Moramarco, Dal ristoro spese legali alle assunzioni le misure in campo sul fronte giustizia (Guida al diritto 5/2021, 60-61) [le novità: il quadro degli interventi – discussione lampo in Parlamento e via libera solo formale come per tutta la legislazione emergenziale]
- Eugenio Sacchettini, Passa il principio del “chi perde paga”: ristoro in parte per l’imputato assolto (Guida al diritto 5/2021, 62-66) [il rito processuale: la sentenza assolutoria]
in materia di famiglia (affidamento minori):
- Cass. 1^, 31.12.20 n. 29999 (Guida al diritto 5/2021, 69): Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell’altro genitore, avendo il giudice la possibilità di adottare i provvedimenti che in concreto si rivelino più adatti. (Nello specifico, secondo la SC i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione degli artt. 330, 333 e 337-quater c.c., in quanto l’affidamento super esclusivo in favore di uno dei genitori è una misura che non si pone in rapporto di consequenzialità rispetto alla declaratoria di decadenza genitoriale dell’altro)
sul cambiamento di sesso:
- Cedu 19.1.21, ric. riuniti n. 2145/16 e n. 20607/16 (Guida al diritto 5/2021, 70): I transgender e i transessuali non possono essere obbligati a compiere o completare un percorso che incide sulla loro vita intima. Pertanto a chi mantenga gli organi genitali originari non può essere negato il cambiamento dello stato civile proprio per il mancato passaggio definitivo dell’operazione chirurgica, pena una grave violazione dei diritti dell’uomo. (La Cedu certifica la non necessità dell’operazione chirurgica per il cambio di nome all’anagrafe e condanna la Romania, le cui autorità giudiziarie rumene si erano rifiutate di riconoscere legalmente la nuova identità di genere a cittadine)
in tema di donazione (indiretta):
- Cass. 2^, 30.12.20 n. 29924 (Guida al diritto 5/2021, 80-81 annotata): In caso di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l’attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario, per cui si ha donazione indiretta non già del danaro ma dell’immobile, poiché quest’ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario.
sul danno biologico (lo schema di Dpr del Mise*):
- Giovanni Comandé*, Danno biologico: Tun quasi al traguardo ma con il rischio di un ritorno al passato (Guida al diritto 5/2021, 10-12, editoriale). La Tabella unica nazionale (Tun) per la liquidazione del danno biologico: l’incompiuta, ovvero l’araba fenice [*ordinario di Diritto privato comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa]
- Roberto Parziale, Danno non patrimoniale: una Tabella che penalizza i casi di grave entità (Guida al diritto 5/2021, 13-15) [la svolta nei ristori]
- Roberto Parziale, Senza un equilibrio degli interessi resta il rischio di incostituzionalità (Guida al diritto 5/2021, 16-19) [i profili costituzionali
- Roberto Parziale, Necessaria una revisione della curva per non pregiudicare i buoni propositi (Guida al diritto 5/2021, 20-24) [l’analisi dei valori]
- Roberto Parziale, Componente morale della lesione, “rebus” sull’andamento della crescita (Guida al diritto 5/2021, 25-27) [l’analisi dei valori]
- Roberto Parziale, Scelte in linea su inabilità temporanea e possibilità di una personalizzazione (Guida al diritto 5/2021, 28-29) [le altre voci del danno]
*Lo Schema di Dpr 13-29.1.2021 (stralcio) sulla tabella delle macrolesioni elaborato dal Ministero dello sviluppo economico - intitolato “Regolamento recante la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” – è stato pubblicato su Guida al diritto 4/2021, unitamente a relazione illustrativa e commenti, di cui si è dato conto in questa rubrica nel report corrispondente.
in tema di responsabilità amministrativa (per lesione di immagine):
- Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Sicilia, 13.1.2021 n. 31 (Guida al diritto 5/2021, 70): Non è necessaria la presenza di una sentenza penale definitiva di condanna quale condizione di ammissibilità dell’azione di responsabilità per danno alla “nomea” dell’ente pubblico derivante dal fenomeno dei cosiddetti “furbetti del cartellino”. Difatti, la lesione del buon nome della PA, ossia del diritto della persona giuridica pubblica all’integrità della propria immagine - ipotesi del tutto speciale di responsabilità amministrativa - è causa di danno non patrimoniale risarcibile sia sotto il profilo della “reputazione” presso i cittadini in genere o più specificamente presso i settori con cui l’ente interagisce, sia sotto il profilo dell’incidenza negativa che il “credito sminuito” può cagionare all’ordinario agire dei sui uffici.
sui magistrati onorari:
- Corte cost. 9.12.20 n. 267, pres. Coraggio, red. Petitti (Guida al diritto 5/2021, 72, stralcio): È incostituzionale l’art. 18, comma 1, DL 25.3.1997 n. 67 - L 23.5. 1997 n. 135, nella parte in cui non prevede che il ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace ove il procedimento di responsabilità civile, penale e amministrativa, promosso nei suoi confronti, in conseguenza di fatti e atti connessi nell’espletamento del servizio, sia concluso con sentenza o provvedimento che escluda la sua responsabilità
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Un intervento che su questo punto mette parità tra le due magistrature (Guida al diritto 5/2021, 76-79) [Decisione importante sia sulla disamina della struttura dei giudici onorari, come orientata dalla cosiddetta riforma Orlando, sia per i prevedibili sbocchi sul versante costituzionale]
in tema di professione forense (sanzioni):
- Cedu, ric. n. 68273/14 e n. 68271/14 (Guida al diritto 5/2021, 70): La sanzione penale imposta ad un avvocato che non si presenta in udienza va considerata come amministrativa sulla base dei criteri Cedu e, quindi, in tale ipotesi non si applica l’art. 6, che prevede il diritto a un giusto processo, nella parte in cui garantisce l’equità del processo penale. (La Cedu respinge il ricorso di due avvocati islandesi, i quali, destinatari di un’ammenda per oltraggio alla Corte per non essersi presentati in udienza dopo essere stati designati come avvocati d’ufficio, avevano fatto ricorso contro la condanna in quanto inflitta in loro assenza. Per i giudici di Strasburgo, ai sensi dei cosiddetti “criteri Engel” elaborati dalla stessa Corte europea, una sanzione di tale sorta appare più vicina all’esercizio di prerogative disciplinari che a una sanzione per la commissione di un reato, con la conseguenza che diventano inapplicabili i principi di cui agli artt. 6 e 7 Cedu sul giusto processo e sul principio di legalità).
in procedura civile (interruzione e riassunzione)
- Cass. 2^, 30.12.20 n. 29923 (Guida al diritto 5/2021, 80 annotata): La riassunzione del processo, dopo un evento interruttivo, deve eseguirsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, sicché, qualora sia stata omessa la notifica dell’atto riassuntivo a uno dei litisconsorti necessari (nel caso, come si assume, a un coerede), e il giudice di primo grado abbia deciso, ciò nonostante, nel merito, il giudice di appello, rilevando la non integrità del contraddittorio in primo grado (sopravvenuta in seguito alla incompleta riassunzione, e corrispondente, quindi, di fatto, alla estromissione di un litisconsorte), deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e di tutti gli atti successivi al provvedimento di interruzione, nonché rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.. Peraltro, il processo interrotto per morte della parte va proseguito o riassunto da o nei confronti di tutti gli eredi della parte medesima, rimanendo invece irrilevante la mancata partecipazione alla causa dei legatari del defunto, ancorché subentrati nel diritto oggetto di contesa.
in materia penale (concorso morale nel reato):
- Cass. pen. 2^, 23.9-31.12.20 n. 37865 (Guida al diritto 5/2021, 101, annotata): In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. SU 30.10.03, Andreotti).
in materia penale (abuso d’ufficio):
- Cass. 6^, 9.12.20-8.1.21 n. 442 (Guida al diritto 5/2021, 92 T, sotto il titolo: In base al “nuovo”
abuso di ufficio scatta il reato contro la Pa con sviamento di potere): La modifica introdotta dall’art. 23 DL 16.7.20 n. 76 - L 11.9. 20 n. 120 al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), ha comportato la limitazione della responsabilità penale allorquando il pubblico funzionario abbia agito in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, sempreché l’esercizio del potere discrezionale non abbia trasmodato in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici (cosiddetto “sviamento di potere”).
- (commento di) Giuseppe Amato, L’irrilevanza penale trova un limite nell’uso distorto del potere pubblico (Guida al diritto 5/2021, 95-99) [La riforma del 2020 ha voluto ridurre l’ambito di applicabilità dell’abuso intervenendosi sulle “violazioni” che possono assumere rilievo: non basta più quindi, ora, una «violazione di norme di legge o di regolamento», come nel testo previgente, ma deve trattarsi di «specifiche regole di condotta»]
in materia penale (diffamazione):
- Cass. pen. 5^, 23.10-7.12.20 n. 34831 (Guida al diritto 5/2021, 100 annotata): Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, il requisito della «comunicazione con più persone» è ravvisabile anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio a una sola persona determinata, quando l’agente sia consapevole, per il mezzo utilizzato, che il messaggio verrà a conoscenza di almeno un altro soggetto o, quantomeno, tale conoscenza sia prevedibile secondo l’ordinaria diligenza. Ciò può verificarsi nel caso dell’utilizzo della «posta elettronica», con destinatario determinato, laddove, per esempio, l’invio sia fatto al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell’ufficio, non resta riservato tra il mittente e il destinatario, giacché il messaggio è destinato a essere visionato da più persone. E tale situazione può verificarsi finanche nel caso dell’utilizzo della «posta elettronica certificata» (Pec), perché le caratteristiche di tale modalità di posta certificata - al di là del valore legale attribuito al relativo utilizzo - non escludono ex se la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni.
c.s.
Le età della vita
- Si resta giovani, ahinoi, ben oltre la fine della gioventù (Jean Cocteau)
- La vecchiaia è semplicemente tanta giovinezza accumulata nel tempo (da una vignetta di L. Donatoni)
- "Che ne pensi della vecchiaia?" "Invoco l'amnesia, troppa nostalgia" (da un’intervista a Enrica Bonaccorti)
- Se qualcuno sarà triste al mio funerale, non gli rivolgerò mai più la parola (Stan Laurel, 1890-1965)