Guida al diritto (6/2026)

Carmine Spadavecchia • 7 marzo 2026

sullo stato della giustizia:

- Claudio Castelli*, Senza Ai e interventi straordinari si rischia sugli obiettivi del Pnrr (Guida al diritto 6/2026, 8-11, editoriale): commento a margine della Relazione del Ministro Nordio sull’amministrazione della giustizia, presentata il 21 gennaio 2026 in Parlamento, e del report del Primo Presidente della Corte di cassazione, Pasquale D’Ascola, letto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario il 30 gennaio 2026, [*già Presidente della Corte d'appello di Brescia]


sulla riforma della Corte dei conti:

L 7.1.2026 n. 1 [GU 7.1.26 n. 4] [in vigore dal 22 gennaio 2026], Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.

- testo della legge (Guida al diritto 6/2026, 12-16) 

- appendice con le modifiche alla L 14.1.1994 n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (Guida al diritto 6/2026, 17-20, sotto il titolo: Come cambia il controllo dei magistrati contabili)

- guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 6/2026, 21-27)

- commenti:

- Laura Biarella, Obbligo di polizza assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche (Guida al diritto 6/2026, 28-30)

- Alessandro Enrico Basilico, Nuova nozione di colpa grave e tetto: le condotte alla verifica dei fatti (Guida al diritto 6/2026, 31-34) [la responsabilità amministrativa]

- Alessandro Enrico Basilico, Quel silenzio-assenso sui pareri che rischia di far saltare il sistema (Guida al diritto 6/2026, 34-36) [le nuove funzioni consultive]

- Carmelina Addesso, Una delega a “tutto campo” che modifica il volto della Corte (Guida al diritto 6/2026, 37-42) [il riordino della Corte dei conti]

- Oberdan Forlenza, Avvocati dello Stato responsabili come per le altre magistrature (Guida al diritto 6/2026, 43-45)


sui reati contro la politica estera dell’UE

DLg 31.12.2025 n. 211 [GU 9.1.26 n. 6, in vigore dal 24 gennaio 2026], Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673. 

- testo del decreto legislativo (Guida al diritto 6/2026, 46-58) sotto il titolo “Sicurezza dell’Unione: nuovi reati e sanzioni fanno ingresso nel codice penale italiano”

- appendice con le modifiche al codice di procedura penale (vecchio e nuovo testo a fronte) (Guida al diritto 6/2026, 59-61)

- guida alla lettura e mappa delle novità, a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 6/2026, 62-68)

- commenti:

-Alberto Cisterna, Dalle black list all’immigrazione: la politica estera trova un presidio (Guida al diritto 6/2026, 69-71) [le novità]

- Aldo Natalini, Fino a sei anni di reclusione per chi viola le misure restrittive Ue (Guida al diritto 6/2026, 72-78) [le nuove incriminazioni]

- Alberto Cisterna, Circostanze aggravanti e attenuanti parametrate sulla collaborazione (Guida al diritto 6/2026, 79-82) [le nuove incriminazioni]

- Alberto Cisterna, Il “ritocco” alle norme sulla 231fa impennare il contrasto agli illeciti (Guida al diritto 6/2026, 83-86) [le altre sanzioni]


in tema di appalti (project financing - prelazione del promnotore):

- Corte giust. Ue 2^, 5.2.26, causa C-810/24 (Guida al diritto 6/2026, 91-92 e 94, solo massima): In tema di appalti pubblici l'art. 3, par. 1, della direttiva 26.2.2014 n. 23 (2014/23/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'art. 49 TFUE, con gli artt. 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara. [La Corte Ue boccia la prelazione del promotore: il diritto di prelazione che permette al promotore di adeguare la propria offerta alle proposte degli altri concorrenti, è in grado di garantire la trasparenza della procedura, ma viola il principio di parità di trattamento e, di conseguenza, il principio di libertà di stabilimento. Non basta a sanare il vulnus, la discrezionalità degli enti aggiudicatori].

- (commento di) Marcello Clarich e Andrea Nardi, Bocciato il modello del project financing, diritto di prelazione per il promotore contrario alle regole (Guida al diritto 6/2026, 94-98) 


sui rapporti tra giudizio amministrativo e processo penale:

- Cons. Stato III, 17.7.25 n. 6302, pres. Corradino, est. Pescatore (Guida al diritto 6/2026, 91): Il giudice amministrativo può basare il proprio convincimento su indizi provenienti da indagini penali (intercettazioni, ordinanze, richieste di rinvio a giudizio) a condizione che tali elementi siano pertinenti, credibili e sottoposti al contraddittorio. Non serve che siano già oggetto di sentenza: è sufficiente che offrano una rappresentazione coerente e attendibile, capace di integrarsi nell’istruttoria amministrativa. [Palazzo Spada apre il giudizio amministrativo a quello penale con l’uso degli indizi investigativi. La decisione segna una nuova frontiera del controllo pubblico: essa dissolve l’illusione che il procedimento amministrativo sia impermeabile alle indagini penali. Il giudice amministrativo assume una posizione più incisiva: può scoprire e neutralizzare interferenze, senza sostituirsi all’autorità preposta, ma tutelando l’interesse pubblico e la legalità. Quando emergono ombre, anche solo indiziarie, sulla regolarità dell’esercizio del potere, può intervenire per riaccendere la luce della “trasparenza”]. 


in tema di OGM:

- Corte giust. Ue 1^, 5.2.26, cause riunite C-364/24 e C- 393/24 (Guida al diritto 6/2026, 92): La procedura prevista dal diritto dell’Unione, che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di Ogm sul territorio nazionale, senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell’autorizzazione non vi si opponga, non è contraria al diritto dell’Unione. Tale meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri. Il divieto di coltivare un Ogm non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci, in quanto non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti tale Ogm, né ai consumatori di acquistarne. L’obbligo per lo Stato membro di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica solo qualora il titolare dell’autorizzazione vi si opponga. Nel caso di specie, il consenso tacito del titolare esclude tale ipotesi, nonché qualsiasi eventuale ingerenza nella libertà d’impresa.


in tema di privacy (facial scanning = riconoscimento facciale - il volto del passeggero non è un biglietto aereo):

- Provvedimento 11.9.25 n. 489 Garante protezione dati personali (Guida al diritto 6/2026, 91): Negli ultimi anni, il riconoscimento facciale si è affermato come una delle tecnologie più promettenti per semplificare e velocizzare i processi di sicurezza negli aeroporti. La possibilità di identificare i passeggeri in modo rapido e senza necessità di documenti cartacei ha aperto nuove frontiere in termini di efficienza. Tuttavia, proprio questa potenzialità si scontra col rischio di una gestione non trasparente dei dati biometrici, i quali, per loro natura, richiedono un livello di tutela particolarmente elevato. La disciplina vigente permette l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che possono bilanciare le esigenze di semplificazione delle operazioni di imbarco con la tutela della privacy, adottando sistemi che garantiscono il controllo diretto e sicuro da parte dell’interessato sui propri dati biometrici. In questo quadro anche il Comitato europeo per la protezione dei dati ha offerto una guida per l’individuazione di scenari tecnici compatibili per preservare il diritto alla riservatezza e alla sicurezza. Questi scenari includono, ad esempio, la conservazione dei dati biometrici solo sul dispositivo personale dell’interessato o la loro cifratura con chiavi segrete conosciute solo dall’utente. Al contrario, la conservazione centralizzata senza adeguate garanzie deve essere considerata incompatibile e fonte di rischi inaccettabili. [L’autorità sospende l’uso di una specifica applicazione riscontrando gravi carenze nella protezione e nel controllo dei dati sensibili, rilevando che la sfida tra innovazione e privacy si gioca sul terreno della responsabilità. Il provvedimento evidenzia come non tutte le implementazioni siano all’altezza delle garanzie necessarie, ponendo l’accento sulla centralizzazione eccessiva dei dati e sulla mancanza di controllo da parte degli interessati. Il Garante sottolinea la centralità del principio di responsabilizzazione nel trattamento dei dati personali: chi opera con dati biometrici deve assumersi la piena responsabilità di proteggere questi dati con le più efficaci misure di sicurezza, garantire trasparenza agli interessati e assicurare un controllo reale e attivo sui dati. Solo rispettando questi imperativi è possibile armonizzare l’innovazione con la tutela della riservatezza]. 




c.s.


 


La modernità ha prodotto l'uomo massa, che gode dei risultati della civiltà, ma ignora le radici che li hanno resi possibili. L'uomo massa non è colto, ma pretende di giudicare tutto (José Ortega y Gasset, "La ribellione delle masse", 1930)