sul CSM:
- Alberto Cisterna*, Riforma del Csm: il ritorno alla legge contro l’ipertrofia dell’autogoverno (Guida al diritto 7/2022, 12-13, editoriale), L’ “emendamento Cartabia” approvato dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio scorso: le modifiche al disegno di legge sull’ordinamento giudiziario e sulla composizione del Csm [*presidente di sezione presso il Tribunale di Roma]
sulla legge europea 2019-2020:
L 23.12.2021 n. 238 [GU 17.1.22 n. 12, in vigore dal 1 febbraio 2022]
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020
- mappa (parte seconda), a cura di Andrea Alberto Moramarco (stralcio, parte prima) (Guida al diritto 7/2022, 15-18)
- commenti:
- Aldo Natalini, “Giro di vite” sui reati informatici, spettro applicativo ad ampio raggio (Guida al diritto 7/2022, 19-26) [sicurezza informatica]
- Aldo Natalini, Cambia volto il reato di detenzione di materiale pedopornografico (Guida al diritto 7/2022, 27-31) [le nuove aggravanti]
- Aldo Natalini, Un illecito amministrativo ad hoc per chi acquista “pochi” beni (Guida al diritto 7/2022, 32-34) [contraffazione e acquisto di beni contraffatti]
- Emanuele Cervio, Passa la compensazione di partite nei bilanci dall’esercizio 2020 (Guida al diritto 7/2022, 35-40) [società e imprese]
- Aldo Natalini, Disciplina penal-sanzionatoria, punibile anche l’insider secondario (Guida al diritto 7/2022, 41-49) [abusi di mercato]
- Aldo Natalini, Nel codice delle assicurazioni nuovi obblighi informativi presso l’Ivass (Guida al diritto 7/2022, 50-51) [assicurazioni]
in tema di interdittiva antimafia:
- Ad. plen. 28.1.22 n. 3, pres. Filippo Patroni Griffi, est. Forlenza (Guida al diritto 7/2022, 56): Solo le imprese possono impugnare l’interdittiva antimafia, mentre gli amministratori e i soci non possono agire in modo autonomo; al più, i soci possono intervenire in giudizio, ma solo in posizioni defilate. Ciò in quanto l’interdittiva ha riverberi assai durevoli nel tempo, se non addirittura permanenti, indelebili e ineliminabili, ragion per cui solo all’impresa è data la possibilità di difendersi in giudizio in prima persona.
in tema di accesso:
- Cons. Stato III 10.2.22 n. 990, pres. Corradino, est. Ferrari (Guida al diritto 7/2022, 56): A fronte di un’istanza di “accesso civico” il Consiglio nazionale forense è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare i compensi percepiti dai propri consiglieri, le spese per “viaggi di servizio” e “missioni” (pagate sia con i fondi del Cnf che dalle Fondazioni collegate) e anche i dati relativi alle assunzioni di altre cariche, all’interno del medesimo, delle Fondazioni collegate o presso altri enti pubblici o privati. (Il CdS ribalta la decisione del TAR Lazio - che aveva ritenuto legittimo il diniego di ostensione - e accoglie il ricorso di un avvocato contro il Cnf e i nove consiglieri poi dichiarati decaduti per superamento del vincolo del doppio mandato. Per il CdS l’accesso civico è stato esercitato e art. 5, commi 1 e 2, DLg 33/2013, secondo cui «chiunque», senza alcun onere motivazionale, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla PA, che siano «ulteriori» rispetto a quelli oggetto di «obbligo di pubblicazione»)
in tema di cohousing:
- TAR Lazio 2^-bis, 6.12.21 n. 1286, pres. Gatto Costantino, rel. Lomazzi (Guida al diritto 7/2022, 98 T, sotto il titolo “Non è cohousing la residenza che ospita persone anziane gestita da terzi”): Va esclusa la ricorrenza del cohousing quando la residenza delle persone anziane è finalizzata in tutto o in parte a consentire l’erogazione di prestazioni di assistenza e sostegno (come i servizi alla persona) da parte di soggetti terzi, dai quali dipenda, in parte o del tutto, l’organizzazione dell’ambiente. Il cohousing segue, infatti, essenzialmente le direttrici dell’incoraggiamento della socialità, dell’aiuto reciproco, dei rapporti di buon vicinato, della riduzione della complessità della vita, della sua migliore organizzazione con conseguente diminuzione dello stress, della riduzione dei costi di gestione delle attività quotidiane.
- (commento di) Gaetana Natale, I giudici però bocciano lo sgombero, resta la struttura ma sotto altro titolo (Guida al diritto 7/2022, 100-101)
in tema di affissioni abusive:
- Cass. 2^, 4.1.22 n. 136 (Guida al diritto 7/2022, 58 T): Va cassata la decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistere, a norma dell’art. 6 L 24.11.1981 n. 689, la responsabilità solidale di un’associazione sindacale per abusiva affissione pubblicitaria di un manifesto, recante la sigla di detta associazione con invito allo sciopero generale promosso dalla medesima, non potendo la presunzione basarsi su indizi pri vi di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c.
- (commento di) Eugenio Sacchettini, Quando la sigla compare stampata eccessivo avere dubbi sulla titolarità (Guida al diritto 7/2022, 63-65). Una sentenza “garantista”: ma la solidarietà prevista dalla norma non assolve solo una funzione di garanzia, perseguendo anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale.
in tema di privacy (diritto all’oblio):
- Cass. 1^, 8.2.22 n. 3952 Guida al diritto 7/2022, 54): La cancellazione delle copie cache relative a un’informazione accessibile attraverso un motore di ricerca incide sulla capacità di quest’ultimo di fornire risposte all’utente attraverso una o più parole chiave. Dunque, per la cancellazione non bastano i presupposti per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma occorre ponderare i diversi interessi in gioco tra diritto all’oblio e diritto alla diffusione dell’informazione, operando un bilanciamento che non impedisca completamente l’accesso all’informazione relativa alla vicenda, qualora operata mediante altre chiavi di ricerca (La SC accoglie il ricorso di Yahoo contro il Garante della privacy: fermo il diritto alla deindicizzazione dei risultati prodotti dal motore di ricerca associando il nome di un privato cittadino a una vicenda giudiziaria di interesse mediatico, ma ormai superata, resta in forse invece la pretesa di eliminare in toto la notizia dalle pagine e dalle copie cache)
in tema di famiglia:
- Cass. 6^, 10.2.22 n. 4389 (Guida al diritto 7/2022, 56): L’ex marito non può contestare il credito dell’ex moglie relativo alle spese per la baby sitter, definito con provvedimento presidenziale fondato sul Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale. Le spese per la baby sitter sono infatti prive di qualsiasi carattere di straordinarietà se agevolmente rappresentate in quanto certe e prevedibili nel loro ordinario ripetersi. (La SC giudica irrilevanti le contestazioni del ricorrente sulla durata oraria e l’entità delle indennità riconosciute per il servizio svolto, e reputa contraria al diritto vivente la pretesa di riaprire la fase di definizione giudiziale del credito definito secondo i criteri del Protocollo).
in tema di condominio:
- Cass 2^, 12.2.22 n. 791 (Guida al diritto 7/2022, 66 solo massima, annotata da Mario Piselli): La clausola con la quale gli acquirenti dell’unità immobiliare di un fabbricato assumono l’obbligo di rispettare il regolamento di condominio (del quale le tabelle costituiscono allegato: art. 68, comma 1, disp. att. c.c.), che contestualmente incaricano il costruttore di disporre, non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, in quanto solo il concreto richiamo nei singoli atti di acquisto a un determinato regolamento già esistente consente di ritenere quest’ultimo come facente parte per relationem di ogni singolo atto, sicché quello predisposto dalla società costruttrice in forza del mandato conferitole non è opponibile agli acquirenti.
in tema di lavoro:
- Corte giust. Ue 3^, 10.2.22, causa C-485/20 (Guida al diritto 7/2022, 56): Ove perda l’idoneità alla mansione, il dipendente disabile ha diritto di essere assegnato a un altro posto per il quale ha le competenze, le capacità e le disponibilità richieste, a patto che la ricerca del nuovo posto non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato. (Nel risolvere un caso belga, la Corte statuisce che vi è un obbligo di repêchage esteso e rinforzato per il lavoratore disabile che sia dichiarato inidoneo a esercitare le mansioni assegnate)
sulla competenza del giudice (in tema di divorzio):
- Corte giust. Ue 3^, 10.2.22, causa C-522/20 (Guida al diritto 7/2022, 56 e 104 solo massima): Il radicamento dell’attore, cittadino Ue, con il territorio dello Stato membro dove risiede e intende promuovere una causa di divorzio è requisito legittimo per affermare la competenza del giudice a decidere sulla domanda. Il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’art. 18 Tfue, non osta a che la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell’attore, come prevista dall’art. 3, par. 1, lett. a), sesto trattino, Regolamento n. 2201/2003, sia subordinata a un periodo minimo di residenza dell’attore, immediatamente precedente alla sua domanda, di sei mesi inferiore rispetto a quello previsto dall’art. 3, par. 1, lett. a), quinto trattino, di tale Regolamento, in quanto l’interessato è un cittadino di tale Stato membro. (In sostanza, il periodo di residenza richiesto per radicare la competenza dei giudici di uno Stato membro su una domanda di divorzio può validamente dipendere dalla cittadinanza dell’attore. Il possesso della cittadinanza dello Stato membro interessato contribuisce infatti a garantire un reale collegamento con quest’ultimo; per cui non è manifestamente inadeguato esigere in questo caso un periodo minimo di residenza abituale sul territorio nazionale di sei mesi invece che di un anno)
- (commento di) Marina Castellaneta, Periodo minimo di residenza abituale, la categorizzazione voluta dal legislatore Ue non è discriminatoria (Guida al diritto 7/2022, 104-106). La Corte impone un esame caso per caso utile a individuare, nelle specifiche situazioni, il centro degli interessi di una persona. Ciò al fine di facilitare la determinazione del collegamento effettivo con lo Stato membro i cui giudici sono chiamati a pronunciarsi.
sui reati commessi da soggetti psichiatrici (“folli rei”):
- Fabio Fiorentin, Sul trattamento penale dei “folli rei” le Corti dei diritti bacchettano l’Italia (Guida al diritto 7/2022, 78-79). Le risposte dei giudici: le Rems (= residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) non stanno funzionando, occorre una riforma immediata
- Cedu 1^, 24.1.22, ric. 11791/20, Sy c/ Italia (Guida al diritto 7/2022, 80 s.m.): L’Italia va condannata per violazione degli artt. 5 par. 1 e), 5, 6 e 34 della Convenzione (Cedu) in ragione delle seguenti circostanze: insufficiente dotazione di posti nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza; assenza di un rimedio giurisdizionale adeguato per ottenere un’adeguata riparazione del pregiudizio subito; mancata esecuzione di un ordine del giudice di rimessione in libertà e dell’ordinanza di ricovero in una struttura adeguata alle necessità terapeutiche; ritardo di 35 giorni (eccessivo) per l’esecuzione dell’ordine del giudice che aveva disposto il ricovero dell’interessato in una struttura terapeutica esterna. (Nella specie, un detenuto affetto da patologia psichica, era stato mantenuto in un istituto ordinario malgrado l’ordine giudiziario di ricovero presso una Rems).
- (commento di) Fabio Fiorentin, La mancanza di posti nelle strutture non può essere una giustificazione (Guida al diritto 7/2022, 81-83). Un caso emblematico delle criticità del sistema.
- Corte cost. 27.1.22 n. 22, pres. Coraggio, red. Viganò (Guida al diritto 7/2022, 84 s.m.): La Corte non può dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 206 e 222 c.p. e dell’art. 3-ter del DL 22.12.2011 n. 211, perché ne deriverebbe l’integrale caducazione del sistema delle Rems, che costituisce il risultato di un faticoso ma ineludibile processo di superamento dei vecchi OPG, con la conseguenza di un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Il legislatore dovrà tuttavia procedere, senza indugio, a una complessiva riforma di sistema, che assicuri assieme: un’adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione, e il buon funzionamento, sull’intero territorio nazionale, di un numero di Rems sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo e altrettanto urgente potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle, altrettanto imprescindibili, di tutela della collettività; forme di idoneo coinvolgimento del ministro della Giustizia nell’attività di coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale degli autori di reato, nonché nella programmazione del relativo fabbisogno finanziario.
- (commento di) Fabio Fiorentin, Un assetto deficitario su tanti profili che non tutela pazienti e collettività (Guida al diritto 7/2022, 85-90)
in tema di odio razziale:
- Cass. pen. 1^, 9.2.22 n. 4534 (Guida al diritto 7/2022, 55): Il like su post antisemiti pubblicati nei social network è un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale. Il gradimento, infatti, non solo dimostra, incrociato con altre evidenze. l’adesione al gruppo virtuale nazifascista, ma contribuisce alla maggiore diffusione di un messaggio già di per sé idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone. (Nel respingere il ricorso contro una misura cautelare disposta dal Gip per il reato di istigazione all’odio razziale - crimine contestato soprattutto sulla base dell’attività social dell’indagato, che interagiva con una comunità virtuale neonazista avente per scopo principale la propaganda e l’incitamento all’odio razziale - la SC sottolinea le modalità di funzionamento dei social, e in particolare di Facebook, incentrato su un algoritmo che considera rilevanti i like e che assegna un valore maggiore ai post che ricevono più commenti).
c.s.
Razzismo
Non sono io razzista, è lui che è nero
[autodifesa di un imputato di odio razziale negli USA, al quale il difensore aveva raccomandato di tacere]