sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (V parte):
DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata
- mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 7/2023, 11-23) sotto il titolo “Ricorso per cassazione: solo per i casi rilevanti la Corte si pronuncia in udienza pubblica” [ricorso per cassazione: con la soppressione della sesta sezione, saranno le sezioni semplici a effettuare lo spoglio dei ricorsi in base alla propria competenza]
- commenti:
- Maria Giovanna Ruo*, Riforma Cartabia in area “famiglie”, una congiunzione tra vita e diritto (Guida al diritto 7/2023, 8-10, editoriale) [*avvocato del Foro di Roma ed ex componente della Commissione Cartabia per al riforma del processo civile]
- Giuseppe Finocchiaro, Ampliata la platea degli atti ricorribili, rientra la responsabilità genitoriale (Guida al diritto 7/2023, 25-28) [riordino delle competenze: dopo 70 anni si fa rimedio alla “scorrettezza” di ricomprendere i giudici amministrativi tra i cosiddetti “giudici speciali”]
- Giuseppe Finocchiaro, Rinvio pregiudiziale: estensione perfino ai procedimenti esecutivi (Guida al diritto 7/2023, 29-33) [ambito di applicazione del rinvio: il nuovo istituto è applicabile in pendenza di qualsiasi procedimento giurisdizionale di merito, a cognizione piena o sommaria, inclusi i procedimenti cautelari e camerali; il modello più prossimo al nuovo istituto è da individuarsi negli artt. 1031-1~1031-7 del codice di rito francese]
- Giuseppe Finocchiaro, Sospensione anomala della causa e soggezione delle parti al giudice (Guida al diritto 7/2023, 34-39) [rinvio pregiudiziale: il procedimento]
- Giuseppe Finocchiaro, La valutazione dell’istituto del rinvio legata all’applicazione dei giudici (Guida al diritto 7/2023, 40-44) [rinvio pregiudiziale: il procedimento; dalla norma transitoria si evince che l’istituto è già applicabile ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023]
- Giuseppe Finocchiaro, Per ricorso e controricorso contenuti difficili da centrare (Guida al diritto 7/2023, 45-49) [ricorso e controricorso: passibili di sanzioni processuali i cosiddetti ricorsi “assemblati”, che seppure esaustivi si limitano a riprodurre gli atti processuali]
- Giuseppe Finocchiaro, Unificate tutte le misure sul Ptc: gli Ermellini corrono verso il digitale (Guida al diritto 7/2023, 50-54) [processo telematico in Cassazione: abrogate le disposizioni ormai anacronistiche che per i ricorsi per cassazione imponevano il domicilio fisico a Roma]
- Giuseppe Finocchiaro, Va in soffitta la “Sezione filtro”, chiude un meccanismo rodato (Guida al diritto 7/2023, 55-57) [La Sesta sezione, soppressa dal 1° gennaio 2023, definiva la stragrande maggioranza dei ricorsi: 13.037 decisioni nel 2022 a fronte dele 24.440 rese dalle altre. Ridotto il numero di procedimenti che possono essere celebrati avanti la Suprema Corte]
- Giuseppe Finocchiaro, Pubblica udienza scelta residuale, di solito la Corte giudica in camerale (Guida al diritto 7/2023, 58-61) [i procedimenti davanti alla Suprema corte]
- Giuseppe Finocchiaro, Rito super-accelerato per i ricorsi inammissibili o improcedibili (Guida al diritto 7/2023, 62-70) [i procedimenti davanti alla Suprema corte]
- Giuseppe Finocchiaro, Presidente dirige la pubblica udienza con la decisione entro 90 giorni (Guida al diritto 7/2023, 71-75) [procedimento in pubblica udienza (l’udienza pubblica si svolge sempre in presenza; l’adunanza in camera di consiglio può svolgersi in remoto); 90 giorni per il deposito della sentenza (termine allungato di un terzo)]
- Giuseppe Finocchiaro, Timida apertura all’immediato deposito della decisione (Guida al diritto 7/2023, 76-77) [procedimento in camera di consiglio]
- Giuseppe Finocchiaro, Superare il giudicato, nuova ipotesi nel segno della Convenzione Edu (Guida al diritto 7/2023, 78-82) [revocazione per contrarietà: competenza unica della Corte di cassazione in ogni caso; l’interesse statale a una disciplina che eviti indennizzi a volte onerosi per lesioni anche altrimenti riparabili]
- mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 7/2023, 83-87) sotto il titolo “Giudice di pace, cresce la competenza per valore, limite a 10mila euro” [competenza del e procedimento dinanzi al giudice di pace: le nuove norme hanno effetto dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati dopo tale data]
- commento:
- Eugenio Sacchettini, Atto introduttivo davanti al Gdp con la forma del ricorso (Guida al diritto 7/2023, 88-93) [procedimento davanti al Gdp: il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in udienza immediatamente successiva e pronunciare la sentenza]
in tema di appalti:
- Corte giust. Ue 10^, 9.2.23, causa C-53-22 (Guida al diritto 7/2023, 98): Il diritto Ue non vieta al legislatore nazionale di precludere a un operatore, escluso in via definitiva da una gara di appalto pubblico per difetto delle condizioni di partecipazione, la possibilità di presentare ricorso contro il rifiuto dell’Amministrazione di annullare in autotutela l’aggiudicazione, una volta che la stessa è divenuta definitiva. (Il ricorrente escluso, una volta acquisito il requisito mancante, aveva chiesto la riedizione della gara dopo che gli aggiudicatari avevano perso essi stessi i requisiti per essere stati oggetto di un provvedimento dell’Antitrust che ne sanzionava il comportamento anticoncorrenziale sullo specifico mercato)
in tema di Covid-19 (obbligo di vaccinazione):
- Corte cost. 9.2.23 n. 14, pres. Sciarra, red. Patroni Griffi (comunicato stampa 1.12.2022 in Guida al diritto 47/2022, 23) (questione rimessa da CGA Sicilia); Cost. 9.2.23 n. 15, pres. Sciarra, red. Petitti; Cost. 9.2.23 n. 16, pres. Sciarra, red. Barbera: Se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario, non sono irragionevoli, né sproporzionate, le scelte sull’obbligo vaccinale del personale sanitario adottate dal legislatore in periodo pandemico. Sono parimenti infondate le questioni relative alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, sia che si tratti di personale sanitario sia che si tratti di personale scolastico. È inammissibile per ragioni processuali (difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che l’ha sollevata) la questione relativa alla sospensione degli inadempienti all’obbligo vaccinale dall’esercizio della professione sanitaria (con conseguente impossibilità di svolgere attività lavorativa) anche se le mansioni non comportano contatti interpersonali. (Nella sentenza n. 15 la Corte afferma che sono stati i dati scientifici disponibili durante la pandemia ad avere imposto, per il personale sanitario, l’obbligo vaccinale, non sostituibile con la misura del tampone per la prevenzione dell’infezione)
N.B. – Sulla ordinanza di rimessione del Tribunale di Catania, sez. lav., 14.3.22 n. 576 (Giurispr. it. 11/2022, 2449 T), commento di Paolo Iervolino, Senza vaccino, nessun emolumento: la parola alla Consulta (Giurispr. it. 11/2022, 2452-7)
in tema di stato civile (cognome):
- Cedu, 7.2.23, ric. 61860/15 (Guida al diritto 7/2023, 98): Il cognome è l’elemento principale che permette di identificare una persona nella società. In questo campo gli Stati hanno ampio margine di discrezionalità perché ogni Paese tiene conto delle peculiarità della società, delle tradizioni e di fattori linguistici, religiosi e culturali. La Convenzione non riconosce un diritto incondizionato al cambiamento del cognome. Le Autorità interne possono porre limiti ai cambiamenti se ciò è necessario per ragioni di interesse pubblico, quali: esigenze di uniformità nei registri di stato civile, evitare confusioni, assicurare l’ordine della società e della famiglia. Gli Stati sono tenuti a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, per cui un approccio meramente formalista è incompatibile con la Convenzione, così come un’analisi che non prenda in considerazione, prima della decisione, gli aspetti identitari della domanda di cambiamento. Il rifiuto di autorizzare il cambiamento di cognome può rientrare nella violazione degli obblighi positivi imposti agli Stati in base all’art. 8 della Convenzione. Ma, se la richiesta del cambiamento di cognome è giustificata dal solo fatto che un individuo non ha avuto stretti legami col padre e che sentiva la necessità di riprendere il cognome della madre che l’aveva cresciuto per sentirsi “meglio con se stesso”, il rigetto dell’istanza e il no al cambio di cognome non sono contrari alla Convenzione.
in tema di stato civile (orientamento di genere):
- Cedu, 31.2.23, ric. 76888/17 (Guida al diritto 7/2023, 97): In assenza di un orientamento europeo condiviso in materia (rettifica del “genere” sull’atto di nascita), è necessario che lo Stato determini se e in che misura si possa soddisfare la richiesta pervenuta da persone di genere neutro o intersessuali, in un tentativo (non semplice) di contemperamento tra la posizione giuridica del soggetto e quella biologica. (Nella specie, tenuto conto della discrezionalità degli Stati in materia, la Corte ha ritenuto che la Francia non sia venuta meno all’obbligo di garantire l’effettivo rispetto della vita privata del richiedente, e che dunque non abbia violato dell’art. 8 della Convenzione. In base agli artt. 43 e 44 della Convenzione, la sentenza non è definitiva: entro tre mesi dal deposito ciascuna parte potrà chiedere che la causa sia rinviata alla Grande Camera)
in tema di famiglia (assegno di divorzio):
- Cass. 1^, 7.2.23 n. 3681 (Guida al diritto 7/2023, 95): Il trasferimento del nuovo compagno nella casa della moglie e il fatto che quegli abbia fatto delazioni testamentarie a favore di lei sono circostanze che influiscono sulla condizione economica della donna cui era stato riconosciuto l’assegno divorzile. Tale diritto può anche essere inciso da circostanze verificatesi prima della statuizione finale del giudice che ha fissato l’entità dell’assegno e la sussistenza delle condizioni per averlo: ciò che conta, ai fini della revisione o revoca del sostegno economico in applicazione dell’art. 9 L 898/1970 è il momento in cui è divenuto conoscibile un fatto prima non noto, anche se già avvenuto al momento della decisione di merito. (La SC ha respinto il ricorso della donna, la quale contestava che la revoca fosse avvenuta in base a fatti nuovi modificativi delle condizioni accertate dal giudice)
in tema di gratuito patrocinio (reddito del richiedente):
- Cass. pen. 4^, 6.2.23 n. 4953 (Guida al diritto 7/2023, 96): Per l’ammissione al patrocinio gratuito l’autocertificazione dell’istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l’attendibilità. Il giudice si deve limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, revocabile (in una seconda fase) solo a seguito di analisi negativa dell’intendenza di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell’autocertificazione e della documentazione allegata. Anche a voler riconoscere un margine di valutazione dell’attendibilità dell’autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l’ammissione al beneficio, il rigetto è sempre collegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate.
c.s.
Economia e Impresa
- Perseguendo il proprio interesse, l'imprenditore contribuisce a un fine superiore che non è nei suoi interessi (Adam Smith)
- Chi comanda è solo (Sergio Marchionne)
- La concorrenza fa innovare, senza la concorrenza resti seduto (Benedetto Vigna, AD di Ferrari)
- C'è gente che pagherebbe pur di vendersi (Victor Hugo)