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Guida al diritto (8/2022)

Carmine Spadavecchia • 3 marzo 2022

in tema di referendum:

- Giovanni Verde*, Referendum: quesiti poco intellegibili non aiutano la riforma della giustizia (Guida al diritto 8/2022, 12-14) [*professore emerito di Diritto processuale civile presso l’Università Luiss- Guido Carli di Roma]


sulla legge di bilancio:

L 30.12.2021 n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

- testo della legge (Guida al diritto 8/2022, 15-24)

- commenti:

- Giuseppe Buffone, L’ingresso dei giudici di pace nella Pa “risolve” la procedura d’infrazione (Guida al diritto 8/2022, 25-27) [magistrati e ufficio del processo]

- Nicola Graziano. Commercianti, artisti e professionisti: le categorie che non devono pagare (Guida al diritto 8/2022, 28-30) [esclusione Irap]


sul decreto Sostegni ter:

DL 27.1.2022 n. 4, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

- testo del decreto (Guida al diritto 8/2022, 31-38)

- commenti:

- Maurizio Hazan e Filippo Martini, Vaccini Covid, indennizzi per lesioni dopo somministrazioni raccomandate (Guida al diritto 8/2022, 39-43) [responsabilità e risarcimento]

- Aldo Natalini, Superbonus e crediti d’imposta, stop ai trasferimenti a catena (Guida al diritto 8/2022, 44-46) [le misure antifrode]


sul rimborso delle spese di difesa ai prosciolti:

DM 20.12.2021 Min. giustizia (GU 20.1.22 n. 15), Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020.

NdR - L'art.1 della legge, ai commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, venga riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. L'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1016 e 1017, prevede che il rimborso sia riconosciuto nel limite massimo di euro 10.500.

- testo del decreto (Guida al diritto 8/2022, 47-51)

- commento di Eugenio Sacchettini, No beneficio per indagati prosciolti nella fase delle indagini preliminari (Guida al diritto 8/2022, 52-57) [presupposti ed esclusioni]


in materia di pensioni:

- Cedu 1^, 17.2.22, ric. 46586/14, D’Amico c/ Italia (Guida al diritto 8/2022, 120 s.m.): Gli Stati possono adottare norme volte a salvaguardare il bilancio dello Stato e intervenire sul regime pensionistico per assicurare una parità di trattamento, ma non possono adottare leggi che, a causa dell’applicazione retroattiva, incidano sui procedimenti in corso. La necessità di evitare uno squilibrio finanziario del sistema pensionistico non è un motivo che di per sé solo giustifichi un intervento del legislatore che vada a sostituirsi a una decisione dei giudici nazionali. Per giustificare una legge retroattiva in grado di incidere sul diritto a un equo processo le ragioni addotte dallo Stato devono essere di particolare rilievo.

- (commento di) Marina Castellaneta, Gli Stati membri possono modificare i regimi pensionistici ma senza interferire nei procedimenti in corso (Guida al diritto 8/2022, 120-122) [La ricorrente sosteneva che l’intervento legislativo operato con la legge 296/2006 aveva compromesso il diritto a un equo processo]


in tema di interdittiva antimafia:

- Ad. plen. 28.1.22 n. 3, pres. Patroni Griffi, rel. Forlenza (Guida al diritto 8/2022, 106 T): Gli amministratori e i soci di una persona giuridica destinataria di interdittiva antimafia non sono legittimati a impugnare un tale provvedimento. Solo le imprese possono impugnarlo, mentre amministratori e soci non possono agire in modo autonomo; al più, i soci possono intervenire in giudizio, ma solo in posizioni defilate.

- Davide Ponte, La plenaria sceglie la soluzione negativa, legittimati solo i destinatari della misura (Guida al diritto 8/2022, 113-117) 


sul risarcimento del danno (da perdita di chance):

- Cass. 6^, 17.2.22 n. 5231 (Guida al diritto 8/2022, 60): Nessun risarcimento spetta a carico di Poste Italiane per il tardivo recapito di una raccomandata dell’Università all’aspirante dottoranda, se questa non dimostra che possibilità aveva, in base a titoli e numero di partecipanti, di vincere il concorso. Ciò in quanto la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile quale danno emergente ove sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale, ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità una perdita economicamente rilevante per il candidato.


sui termini del procedimento:

- Cons. Stato VII 14.2.22 n. 1081 (Guida al diritto 8/2022, 62): Pur in assenza di predeterminazione legale del termine massimo per la conclusione del procedimento sanzionatorio, l’A. deve agire in modo tempestivo o fornire le ragioni che le hanno impedito di applicare la sanzione in contiguità con l’accertamento dell’illecito. Ciò in quanto, per rispettare le esigenze di certezza che il cittadino deve avere, la mancanza di uno spazio temporale prefissato impone all’A. un’azione veloce, dovendo essere ben motivate le eventuali lentezze della procedura. (Nella specie, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non aveva dato alcuna ragione giustificatrice del lungo tempo - ben 26 mesi - impiegato per irrogare la sanzione accessoria a fronte di un procedimento piuttosto risalente conclusosi velocemente grazie alla sollecita adesione all’invito dell’A. alla definizione in via amministrativa)


sulla PEC (posta elettronica certificata):

- TAR Sardegna 1^, 14.2.22 n. 99 (Guida al diritto 8/2022, 62): Non c’è prova dell’avvenuta conoscenza, da parte dell’A., dell’adempimento del cittadino trasmesso via Pec nei termini se l’invio è “accettato” dal gestore del mittente; ciò anche nel caso in cui la mail di posta certificata non giunga a destinazione per mancata manutenzione della casella Pec istituzionale, comunicata al mittente con una ricevuta di mancata consegna perché la casella di posta è piena. (Secondo il ricorrente l’invio entro i termini delle proprie osservazioni alla Pec del Comune non poteva essere inficiato dalla mancata consegna delle stesse dovuta a saturazione della casella di posta elettronica; per il TAR invece la ricevuta di mancata consegna della mail all’A. ne esclude la conoscenza)


in tema di ordinanze contingibili e urgenti:

- Cass. 2^, 15.2.22 n. 4927 (Guida al diritto 8/2022, 59): È illegittima la maxi multa (500 euro) prevista dal regolamento del Comune di Brescia a carico di chi ferma l’auto per far salire a bordo una prostituta, giustificata dall’intralcio al traffico. La norma regolamentare è in conflitto con una norma primaria, atteso che, se la prostituzione, pur contraria al buon costume, non costituisce attività illecita, è preclusa la possibilità di porre regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà di iniziativa economica se non mediante leggi statali. D’altro canto, non è consentito alle ordinanze sindacali, pur finalizzate a fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, di derogare a norme legislative vigenti; né tantomeno è sostenibile che il provvedimento sindacale rispondesse all’asserita finalità di regolamentare la circolazione stradale.


in tema di adozione

- Cass. 1^, 3.2.22 n. 3462 (Guida al diritto 8/2022, 64 T): In tema di adozione di persone maggiori di età, l’indirizzo interpretativo, ormai consolidatosi, volto a privilegiare la “valenza solidaristica” della relativa disciplina legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c. nel senso di consentire al soggetto maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso all’adozione anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato e tenuto conto di quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (Cdpd) adottata il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con L 3.3.2009 n. 18.

- (commento di) Valeria Cianciolo, Tramite il rappresentante legale l’incapace ha adeguata protezione (Guida al diritto 8/2022, 73-75) 


in tema di usucapione (interruzione):

- Cass. 2^, 20.1.22 n. 1738 (Guida al diritto 8/2022, 76-77 s.m., annotata da Mario Piselli): Stante il rinvio alle norme in tema di prescrizione che la disciplina dell’usucapione compie ai sensi dell’art. 1165 c.c., deve reputarsi che anche l’eccezione di interruzione del termine utile a usucapire sia rilevabile dal giudice anche d’ufficio, ove emerga dagli elementi di prova a disposizione, e ciò senza che esistano preclusioni per la pendenza del giudizio in appello, posto che l’art. 345 c.p.c. pone il divieto di eccezioni nuove solo per quelle in senso stretto, e ciò rende in ogni caso infondata l’eccezione di tardività della relativa eccezione.


in tema di obbligazioni:

- Cass. 2^, 20.1.22 n. 1738 (Guida al diritto 8/2022, 76 s.m., annotata da Mario Piselli): L’accettazione, da parte del creditore, dell’adempimento parziale - che egli avrebbe potuto rifiutare a norma dell’art. 1181 c.c. - non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo pertanto al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare la gravità dell’inadempimento.


in tema di corruzione:

- Cass. pen. 6^, 17.11-28.12.21 n. 47216 (Guida al diritto 8/2022, 88 T, sotto il titolo: “Esclusa la corruzione per il pacco natalizio fatto recapitare all’ufficiale dei carabinieri”):

1. L’attuale formulazione dell’art. 318 c.p., realizzata con la L 190/2012, per mezzo del sintagma «per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri», punisce non solo le condotte di corruzione impropria già ricomprese nel precedente testo e ricollegate a uno specifico atto d’ufficio, ma anche tutti i casi in cui l’indebita dazione o la sua promessa risultino teleologicamente rivolti all’esercizio della funzione o del potere da parte dell’intraneus, indipendentemente dal compimento di singoli atti dell’ufficio. Per l’effetto, poiché la fattispecie è ormai svincolata dalla necessaria previa individuazione di un determinato atto d’ufficio, non ha ragion d’essere la storica differenza tra corruzione impropria antecedente e susseguente. Ciò si riflette anche sul reato di istigazione alla corruzione, rimodellato dalla riforma del 2012 attraverso il richiamo, contenuto nell’art. 322, comma 1, c.p. proprio all’«esercizio delle sue funzioni o poteri» quale finalità dell’atto dell’istigatore. Ne deriva che sono inquadrabili nelle ipotesi di istigazione alla corruzione ex art. 322 comma 1 c.p. non solo le condotte collegate non più al singolo atto dell’ufficio, ma all’esercizio delle funzioni o dei poteri, ma anche le attività istigatorie correlate a una funzione o un potere già esercitati.

2. Così come per il reato di corruzione ex art. 318 c.p., anche per quello di istigazione alla corruzione ex art. 322 comma 1 c.p. l’irrisorietà dell’utilità oggetto della condotta “istigatoria” rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto o da compiersi rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico tra la condotta e il risultato che l’agente vorrebbe perseguire, con la conseguenza che l’assoluta sperequazione tra l’utilità e l’ipotizzata attività pubblica posta al servizio del privato esclude l’offensività della condotta. (Nella specie, la SC annulla senza rinvio per insussistenza del fatto la sentenza di condanna che aveva ravvisato l’istigazione nell’invio di alcuni cestini natalizi - di scarso valore, comunque inferiore ciascuno alla somma di euro 100 - a militari dell’Arma dei Carabinieri che, secondo la difesa, erano volti solo a ringraziare i militari per l’attività già svolta, mentre, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati volti a condizionare un loro futuro operato in relazione al procedimento penale pendente a carico del ricorrente)

- (commento di) Giuseppe Amato, Sperequazione tra utilità e funzione esclude l’offensività della condotta (Guida al diritto 8/2022, 92-98) Il proprium dei reati di corruzione “impropria” e di istigazione alla corruzione.


 

c.s.


 

Giustizia

- Quella che i musici chiamano armonia, nello Stato è la concordia; concordia civile della società, indispensabile vincolo che fa prosperare e che non può assolutamente esistere senza la giustizia (Sant’Agostino)

- Il crocifisso in ogni aula di tribunale rammenta ai giudici il più grande errore giudiziario registrato dalla Storia, e li autorizza a commetterne altri (Dino Segre, alias Pitigrilli)

- Il problema è che nelle aule di giustizia la scritta "la legge è uguale per tutti" la vedono gli imputati, ma non la vedono i giudici (Giulio Andreotti)


 

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