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Immigrati, accertamento della minore età e condizioni di accoglienza

13 febbraio 2023

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2022 - Ricorso n. 5797/17


IL CASO

Un cittadino gambiano giunse sulla costa della Sicilia nel giugno del 2016, a bordo di un’imbarcazione di fortuna.

Dichiarò alle autorità di essere minorenne ed espresse oralmente la volontà di chiedere la protezione internazionale poco dopo il suo arrivo, ma non gli fu fornita alcuna informazione in ordine alle modalità per avviare la pertinente procedura, che pertanto non fu formalmente instaurata.

Il ricorrente fu ospitato inizialmente in un centro per minori stranieri non accompagnati, e poi trasferito, dopo qualche mese, al centro di accoglienza per maggiorenni di Cona, pur essendogli stata nel frattempo fornita una tessera sanitaria, che indicava che il cittadino gambiano avesse all’epoca diciassette anni.

Nell’ottobre 2016, su richiesta della Prefettura, un medico dell’Azienda sanitaria locale sottopose il ricorrente a una visita medica al fine di accertarne l’età, tramite valutazione mediante esami radiografici del polso e della mano sinistra: secondo il medico procedente, la sua età ossea corrispondeva a quella di un maschio diciottenne.

La suddetta determinazione di età, peraltro, non fu notificata in nessun modo all’interessato né confluì in un provvedimento formale, come tale eventualmente impugnabile.

Nel gennaio del 2017 i rappresentanti del cittadino gambiano depositarono un’istanza presso il Tribunale di Venezia finalizzata a ottenere la nomina di un tutore, affermando che il ricorrente aveva dichiarato al suo arrivo in Italia di essere un minore non accompagnato ed era stato registrato quale minore dall’Azienda sanitaria locale, che gli aveva fornito una tessera sanitaria.

Sostennero inoltre che la situazione dell’istante violava gli articoli 19, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015, ritenendo che, ai sensi di tali disposizioni, i minori non accompagnati avrebbero dovuto essere collocati in centri di prima accoglienza statali per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione, all’eventuale accertamento della loro età e a ricevere qualsiasi informazione pertinente ai loro diritti, in modo adeguato alla loro età, compreso il diritto di chiedere la protezione internazionale.

I minori non avrebbero dovuto essere ospitati in nessun caso in strutture riservate ai maggiorenni e le autorità di polizia avrebbero dovuto informare immediatamente il Tribunale per i Minorenni e il Pubblico ministero competente del fatto che lo straniero si trovava in tale luogo, in modo da avviare il pertinente procedimento finalizzato alla tutela.

D’altra parte, il cittadino gambiano era convissuto, nelle more della sua prima fase di ospitalità italiana, con una situazione di sovraffollamento nel centro di accoglienza di Cona, destinato a ospitare soltanto maggiorenni; nonostante la sua capienza di 542 persone, il centro ospitava circa 1.400 persone al momento del suo soggiorno, con un dormitorio di 360 metri quadrati che ospitava 250 maggiorenni, tutti sistemati in letti a castello.

A dire del ricorrente, sarebbero mancati un riscaldamento adeguato e l’acqua calda nei servizi igienici, con attività educative e ricreative carenti, e personale numericamente non adeguato. Inoltre, nel centro sarebbero stati presenti coltelli, alcol e sostanze stupefacenti, con verificazione di episodi di violenza e di prostituzione.

La situazione del centro di Cona era stata rappresentata da diverse fotografie prodotte dal cittadino gambiano ai Giudice europei - fotografie che mostravano effettivamente, tra le altre cose, dormitori sovraffollati -, e da un’interrogazione parlamentare presentata in data 6 dicembre 2016 da un membro del Parlamento italiano a seguito di una visita a Cona in data 16 novembre 2016, che attestava ancora una volta sovraffollamento, inadeguatezza numerica del personale e dell’assistenza sanitaria.

Era stata inoltre segnalata la relazione di un’organizzazione non governativa, l’Associazione Giuristi democratici.

Secondo tale relazione, i migranti erano stipati in piccoli edifici in mattoni e grandi tende, privi di un adeguato riscaldamento. I letti a castello erano collocati talmente vicini tra loro che non vi era spazio per passare tra di essi. Il numero dei tavoli e delle sedie della mensa era insufficiente rispetto al numero di persone che mangiavano. Durante il giorno era presente nel centro soltanto un medico, mentre di notte e durante le vacanze era presente un’infermiera.

Ad ogni modo, nel febbraio del 2017 il cittadino straniero fu trasferito nel centro per minori “Villa Sarina-Aria” in provincia di Bologna, dopo una permanenza nel centro di accoglienza di Cona durata oltre quattro mesi.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo il ricorrente ha quindi sollevato questioni ai sensi dell’art. 3 della CEDU (avrebbe subito un trattamento degradante in relazione all’assenza, nel centro in cui era stato trattenuto, di servizi essenziali quali un riscaldamento adeguato e l’acqua calda, il mancato accesso a cure mediche, l’assenza di assistenza psicologica e legale e l’insufficiente numero dei membri del personale e degli interpreti), ai sensi dell’art. 8 (la mancanza di protezione, derivante dal fatto che le autorità competenti non avevano riconosciuto i suoi diritti di minore non accompagnato richiedente asilo, avrebbe costituito violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata) e dell’art. 13 (non gli sarebbe stato offerto un ricorso effettivo ai sensi della legislazione italiana mediante il quale presentare le sue doglianze ex artt. 3 e 8 della Convenzione).

LE VIOLAZIONI ACCERTATE

La Corte adito ha ritenuto accertate tutte le violazioni ipotizzate dal ricorrente.

Secondo il cittadino del Gambia, lo Stato italiano non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per proteggerlo in quanto minore e assicurare le garanzie procedurali connesse alla determinazione della sua età.

I Giudice europei hanno preliminarmente sottolineato di non avere il compito di indagare se il ricorrente fosse o meno minorenne al momento del suo arrivo in Italia, o se abbia presentato dei documenti per dimostrare la sua età, e che comunque era verosimile, secondo la documentazione di causa, che il cittadino straniero avesse effettivamente dichiarato la sua minore età nel momento in cui era giunto a Cona, quando cioè gli era stata consegnata una tessera sanitaria che indicava come sua data di nascita una data compatibile per l’appunto con il fatto di essere all’epoca minorenne.

Dal punto di vista della legislazione nazionale di settore, la legge n. 47 del 2017 è entrata in vigore dopo che hanno avuto luogo i fatti oggetto della causa, aggiungendo l’articolo 19-bis al decreto legislativo n. 142 del 2015 e introducendo una determinazione dell’età socio-sanitaria attraverso un approccio multidisciplinare da parte di professionisti adeguatamente formati. Inoltre, l'ordinamento è stato ulteriormente migliorato da quando il Tribunale per i minorenni ha acquisito la competenza all’emissione dei certificati di determinazione dell'età.

Prima di allora, all'epoca in cui erano accaduti i fatti oggetto di causa, il diritto interno e quello dell’Unione europea prevedevano comunque già alcune garanzie per i minori non accompagnati richiedenti asilo.

In particolare, vi era l’articolo 19 del decreto legislativo n. 25 del 2008, attuativo dell’articolo 17 della direttiva dell’Unione europea 2005/85, applicabile ratione temporis, che recava norme minime per le procedure applicate al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, prevedendo le seguenti garanzie per i minori non accompagnati:

- l’assistenza di un tutore durante la domanda di protezione internazionale;

- la necessità di ottenere il consenso della persona per una visita medica non invasiva in caso di dubbio sulla sua minore età;

- il diritto di essere informato del fatto che l’età poteva essere determinata mediante un esame medico;

- la comunicazione sul tipo di esame che doveva essere svolto e sulle sue conseguenze in relazione alla domanda attivata.

I commi 1 e 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015, attuativi delle direttive dell’Unione europea 2013/32 e 2013/33 in materia di procedure di asilo, vigenti all’epoca dei fatti, affermavano altresì la fondamentale importanza del principio dell’interesse superiore del minore nell'attuazione delle misure di accoglienza, al fine di assicurare ai minori stessi condizioni di vita adeguate, e precisavano che fosse necessario svolgere un colloquio con il minore, tenendo conto della sua età, del suo livello di maturità e del suo sviluppo personale, anche al fine di valutare la sua esperienza pregressa e il rischio che potesse essere una vittima della tratta, oltre che per valutare la possibilità di un ricongiungimento familiare.

Tali testi normativi riconoscevano dunque chiaramente, già all’epoca dei fatti coinvolgenti il cittadino gambiano, la primaria importanza dell’interesse superiore del minore, cui si correla il principio della presunzione della minore età nei confronti dei migranti non accompagnati che si dichiarano minori una volta giunti in Europa.

In particolare, era rappresentata normativamente la necessità che al minore fosse immediatamente fornito un tutore e che egli fosse assistito durante la procedura di asilo, con necessità di tenere conto del margine di errore inerente agli esami medici per la determinazione dell'età.

La Corte adita, dopo avere esaminato se le autorità italiane abbiano concesso la speciale protezione richiesta nel contesto della situazione del ricorrente, ha concluso per la risposta negativa.

Secondo i Giudici europei, le autorità nazionali non hanno fornito sollecitamente al soggetto dichiaratosi minore un tutore o un rappresentante legale, così impedendogli di presentare una domanda di asilo debitamente ed efficacemente; sotto altro profilo, l’effettuazione dell’esame radiografico del polso e della mano sinistri, senza comunicazione all’interessato di alcuna informazione riguardo al tipo di procedura di accertamento dell’età a cui era stato sottoposto, e alle sue possibili conseguenze, ha costituito una misura di fatto che, in assenza di alcuna decisione giudiziaria o misura amministrativa che concludesse che il ricorrente era maggiorenne, non ha permesso al cittadino straniero di presentare appello.

A causa delle carenze nelle garanzie procedurali che gli sono state offerte in qualità di migrante minore dopo essere giunto in Italia, al ricorrente non sono stati dunque forniti, secondo la Corte, gli strumenti necessari per presentare una domanda di asilo ed egli è stato collocato per oltre quattro mesi in un centro di accoglienza per adulti sovraffollato.

Dal momento che la nozione di “vita privata” è un termine ampio che comprende sia l'integrità fisica che quella psicologica di una persona, ivi incluso il diritto allo sviluppo personale e il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo esterno, e che l'interesse degli Stati a sventare i tentativi di aggirare le norme in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status, il principio da applicare in un caso come quello esaminato dalla Corte europea era proprio quello della presunzione della minore età.

Secondo la Corte, tale principio è un elemento inerente alla tutela del diritto al rispetto della vita privata di uno straniero non accompagnato che dichiara di essere minorenne, e implica che la procedura di determinazione dell'età di un individuo da parte delle autorità nazionali, pur essendo una misura necessaria in caso di dubbio sulla sua minore età, deve essere accompagnata da sufficienti garanzie procedimentali, quali, ad esempio, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l’accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell’età. Successivamente, peraltro, le garanzie previste dal diritto dell’Unione europea e internazionale si sono spinte ancora oltre, per garantire una procedura di determinazione dell’età olistica e multidisciplinare.

La Corte europea ha dunque concluso nel senso che il ricorrente non aveva beneficiato delle minime garanzie procedurali e che il suo collocamento, per oltre quattro mesi, in un centro di accoglienza per adulti, aveva pregiudicato il suo diritto allo sviluppo personale e a stabilire e sviluppare relazioni con altri, mentre il ricovero in un centro specialistico era stato applicato solo dopo che era trascorso un considerevole periodo di tempo, e a seguito di una domanda ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte.

Quanto al trattamento degradante asseritamente subito dal ricorrente, i Giudici europei hanno preliminarmente richiamato i principi generali applicabili al trattamento delle persone trattenute in detenzione a causa dell’immigrazione, evidenziando che le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere adeguate alla loro età, per assicurare che tali condizioni non creino per loro una situazione di stress e ansia, con conseguenze particolarmente traumatiche. Diversamente, le condizioni in questione raggiungerebbero la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell’ambito della proibizione di cui all’art. 3 della CEDU.

L’applicazione di tale articolo peraltro non prevede eccezioni, perché l’assoluto divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti sancisce uno dei fondamentali valori delle società democratiche che costituiscono il Consiglio d’Europa.

Per essere compreso nel campo di applicazione dell’articolo 3, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità, la valutazione del quale dipende da tutte le circostanze della causa, e in particolare dalla natura e dal contesto del trattamento, dal modo in cui è stato inflitto, dalla sua durata, dai suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima.

Con particolare riferimento ai minori, la Corte ha riscontrato in diverse occasioni la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa del collocamento di minori accompagnati e non accompagnati in centri per migranti.

L’estrema vulnerabilità del minore è in effetti il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato illegale.

Nel caso del cittadino gambiano, costui, nonostante avesse dichiarato di essere un minore, era stato sottoposto a una procedura di determinazione dell'età, che la Corte ha ritenuto condotta in violazione dell’articolo 8 della Convenzione, ed è stato quindi trattenuto nel centro di accoglienza per adulti di Cona per oltre quattro mesi.

Tali circostanze sono state considerate di già per sé problematiche in ordine alla richiamata vulnerabilità e alla dignità del ricorrente.

Sotto altro profilo, dal momento che le difficoltà derivanti dall'accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo, in particolare per gli Stati che costituiscono le frontiere esterne dell'Unione europea, non esonerano gli Stati membri del Consiglio d’Europa dai loro obblighi ai sensi dell’art. 3 della CEDU, la durata e le condizioni della permanenza del ricorrente nel centro di Cona ha rappresentato, secondo la Corte, un trattamento inumano e degradante.


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