sulla giustizia civile e amministrativa:
- Marcello Clarich*, Corte di cassazione e Consiglio di Stato, per le sfide future serve determinazione (Guida al diritto 5/2023, 10-13). Commento alle Relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario, rispettivamente, del 26 e del 30 gennaio [*ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università di Roma La Sapienza]
sulla riforma del processo civile (Cartabia civile) (III parte):
DLg 10.10.2022 n. 149, Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata
- mappa (guida alla lettura) a cura di Laura Biarella (Guida al diritto 5/2023, 15-24) sotto il titolo: “Entra in scena il rito semplificato se è sufficiente l’istruttoria documentale”
- commenti:
- Domenico Pagliuca, Cause anche di tipo collegiale ma con verifiche sempre rapide (Guida al diritto 5/2023, 25-31) [procedimento semplificato]
- Domenico Pagliuca, Trascrizione domanda giudiziale con adempimenti semplici e veloci (Guida al diritto 5/2023, 32-33) [procedimento semplificato]
in tema di accesso (ad atti Ue):
- Trib. Ue 10^ ampliata, 25.1.23, causa T-163/21 (Guida al diritto 5/2023, 39): Il Consiglio dell’Unione europea deve concedere ai cittadini l’accesso ai documenti redatti dai gruppi di lavoro interni alla procedura legislativa avente a oggetto la modifica della direttiva sui bilanci di esercizio, oppure fornire adeguata motivazione per opporre il diniego ala richiesta di ostensione proveniente da privati. In un sistema fondato sul principio della legittimità democratica, i colegislatori devono rispondere dei loro atti nei confronti del pubblico, e l’esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti democratici presuppone la possibilità di seguire in dettaglio il processo decisionale all’interno delle istituzioni che partecipano alle procedure legislative e di avere accesso a tutte le informazioni pertinenti. (Nella specie, l’obiettivo perseguito dalla domanda di accesso mirava a conoscere le posizioni espresse. dagli Stati membri in seno al Consiglio d’Europa al fine di avviare un dibattito al riguardo prima che tale istituzione adottasse la propria posizione nell’ambito della procedura legislativa in questione. il Tribunale ha statuito che nessuna delle motivazioni addotte dal Consiglio consente di ritenere che la divulgazione dei documenti controversi pregiudicherebbe gravemente, in modo concreto, effettivo e non ipotetico, l’iter legislativo)
in tema di privacy (dati biometrici):
- Corte giust. Ue 5^, 26.1.23, causa C-205/21 (Guida al diritto 5/2023, 40): La raccolta sistematica di dati biometrici e genetici prevista dalla direttiva 2016/680 deve garantire la proporzionalità dei dati raccolti sulla persona fisica e la tutela maggiore possibile per dati definiti sensibili. In ipotesi di accusa per un reato doloso perseguibile d’ufficio è ammessa la registrazione di dati biometrici e genetici della persona da parte della polizia, ma solo se la legge nazionale prevede specifiche garanzie contro illeciti accessi ai dati raccolti e un valido controllo giurisdizionale sulla richiesta di procedere in via coercitiva alla raccolta di tali dati. La direttiva 2016/680 non osta infatti a una normativa nazionale che preveda la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici delle persone accusate formalmente di un reato doloso perseguibile d’ufficio e per le quali sussistono sufficienti elementi di prova della colpevolezza.
in tema di pensione di riversibilità:
- Cedu 5^, 26.1.23, ric. 22386/19 (Guida al diritto 5/2023, 104 solo massima): Gli Stati possono intervenire nella regolamentazione dei sistemi pensionistici anche modificando norme che hanno attribuito di ritti ad alcuni individui. Tuttavia, se sussiste una legittima aspettativa a ottenere una pensione, gli interventi che perseguono un interesse generale devono portare a un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. Pertanto, le nuove norme che limitano il diritto alla pensione devono perseguire un fine legittimo, essere proporzionali e assicurare un periodo transitorio che permetta agli aventi diritto di allinearsi ai nuovi parametri predisposti dalla legge.
- (commento di) Marina Castellaneta, Pensione, la perdita della riversibilità per modifica dei criteri deve prevedere un periodo transitorio (Guida al diritto 5/2023, 104-106)
in tema di concessione (di servizio pubblico):
- Cons. giust. amm. regione siciliana, 10.1.23 n. 27, pres. Taormina, rel. Molinaro (Guida al diritto 5/2023, 84 T): 1. - L’obbligo del soggetto titolare degli impianti idrici, nell’affidare al concessionario i relativi servizi, di mettere a disposizione tutti i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, si inserisce all’interno di un rapporto convenzionale a prestazioni corrispettive , connotato dall’interesse pubblico alla gestione del servizio idrico, che ne ha determinato la qualificazione in termini di concessione, e dalla proprietà pubblica delle reti e degli impianti; l’eventuale inadempimento va valutato alla stregua dei principi civilistici adeguati alle esigenze di interesse pubblico sottese, con la conseguenz che l’onere di cooperazione del privato nei confronti dell’esercizio della funzione pubblica assume i connotati di un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno. 2. – Quando l’Amministrazione è parte promittente dell’obbligazione o del fatto del terzo in un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, l’inadempimento del terzo non può rappresentare fonte di un’obbligazione risarcitoria se l’obbligazione del terzo è imposta dalla normativa di settore. Alla luce della tipizzazione legislativa vengono meno i generali criteri di imputabilità dell’inadempimento, mentre si assiste a una valorizzazione dei rimedi dilatori propri del rapporto a prestazioni corrispettive.
- (commento di) Davide Ponte e Giulia Pernice, Il promissario per avere l’indennizzo usa i rimedi contro l’inadempimento (Guida al diritto 5/2023, 97-102)
in tema di processo amministrativo:
- Cons. Stato VII 11.1.23 n. 343, pres. est. Lipari (Guida al diritto 5/2023, 39): Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non hanno efficacia probatoria in giudizio: esse non costituiscono di per sé prova idonea dell’assunto di parte, esaurendo i loro effetti nell’ambito dei rapporti con la PA e nei relativi procedimenti amministrativi. Resta fermo che il giudice, ove le suddette dichiarazioni vengano prodotte, deve adeguatamente valutare il comportamento assunto in concreto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione e al grado di specificità di quest’ultima, strettamente correlato e proporzionato al livello di peculiarità del contenuto della dichiarazione sostitutiva.
in tema di condominio:
- Cass. 2^, 28.12.22 n. 37852 (Guida al diritto 5/2023, 64 solo massima, annotata da Mario Piselli): Allorché una clausola del regolamento di condominio, di natura convenzionale, obblighi i condomini a richiedere il parere vincolante dell’assemblea per l’esecuzione di opere che possono pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio, la deliberazione che deneghi al singolo partecipante il consenso all’intervento progettato, ritenendo lo stesso lesivo dell’estetica del complesso, può essere oggetto del sindacato dell’autorità giudiziaria, agli effetti dell’art. 1137 c.c., soltanto al fine di accertare la situazione di fatto che è alla base della determinazione collegiale, costituendo tale accertamento il presupposto indefettibile per controllare la legittimità della delibera.
- Trib. Roma 5^, 9.1.23 n. 309 (Guida al diritto 5/2023, 58 T): In tema di spese per la riparazione o ricostruzione del terrazzo a livello di uso esclusivo di un condomino, quando l’art. 1126 c.c. fa riferimento alla porzione di piano non intende avere riguardo alla porzione di proprietà, ma alla porzione come unità. Pertanto. è sufficiente che si trovi sotto il terrazzo a livello anche una sola parte di unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese dei due terzi, restando a carico della proprietà del terrazzo il terzo restante.
- (commento di) Fulvio Pironti, Il criterio più idoneo è quello basato sui metri quadrati realmente coperti (Guida al diritto 5/2023, 60-63)
in tema di RC auto (terzo trasportato):
- Cass. SSUU 30.11.22 n. 35318 (Guida al diritto 5/2023, 42 T): In tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, l’azione diretta prevista dall’art. 141 codice assicurazioni (DLg 209/2005) è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; tale tutela presuppone che nel sinistro siano stati coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
- (commento di) Alberto Cisterna, Una tutela rafforzata che presuppone il coinvolgimento di almeno due auto (Guida al diritto 5/2023, 53-57)
in tema di spese processuali:
- Cass. 2^, 27.12.22 n. 37825 (Guida al diritto 5/2023, 64-65 s.m., annotata da Mario Piselli): In tema di condanna alle spese processuali, il principio di soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.
in materia penale (successione di leggi penali nel tempo):
- Cass. pen. 2^, 4.11.22-19.1.23 n. 2100 (Guida al diritto 5/2023, 72 T, sotto il titolo “Dietrofront: sì alla lex mitior prima che il DLg n. 150 sia entrato in vigore”): In. tema di successione di leggi penali nel tempo, gli effetti di uno ius novum più favorevole al reo sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della vacatio legis, in quanto la funzione di garanzia per i consociati, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa.
- (commento di) Carmelo Minnella, Nella finestra temporale è possibile produrre effetti “in bonam partem” (Guida al diritto 5/2023, 75-78). In contrasto con altra pronuncia precedente, la SC dichiara l’estinzione del reato per intervenuta remissione e accettazione della querela
c.s.
Per vivere bene non bisogna essere troppo contemporanei (Ennio Flaiano)