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Pagamento dell'IMU e corrispondenza fra imposta e indice concreto di ricchezza

Alma Chiettini • 3 maggio 2024

Corte Costituzionale 18 aprile 2024, n. 60 


La questione dell’obbligo del pagamento dell’IMU per immobili di proprietà ma occupati abusivamente (a seguito di violazione di domicilio o di invasione di terreni o di edifici), nonostante la proprietà avesse provveduto ad attivare tutte le necessarie iniziative prima per prevenire l’occupazione dell’immobile (predisposizione della chiusura a mezzo blocchetti di cemento alle aperture, attivazione di servizi di sorveglianza privata, …) e poi per denunciare alle autorità l’avvenuta occupazione abusiva, è questione che ha suscitato un ampio dibattito non solo giurisprudenziale e dottrinario ma anche di interesse comune per tanti cittadini.

L’IMU è stata introdotta dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 e dall’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, in sostituzione dell’ICI (la quale era stata istituita con d.lgs. n. 504 del 1992 e che è oggi definita quale tributo precursore dell’IMU). Essa è stata poi disciplinata dalla l. n. 147 del 2013 e dalla l. n. 160 del 2019. È un’imposta che grava sul proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ovvero sul titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Presupposto dell’imposta municipale è, difatti, “il possesso di immobili”.

Per cui, nel caso della perdita materiale del possesso dell’immobile per fatto di terzi, nonostante la denuncia immediata del fatto in sede penale, la legge non prevede alcuna possibilità di chiedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta, oppure il suo rimborso.

Ciò, per il vero, fino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 81, della l. n. 197 del 2022 (c.d. legge di bilancio 2023), che ha modificato l’art. 1, comma 759, della l. n. 160 del 2019 prevedendo che, con decorrenza 1° gennaio 2023, siano “esenti” dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Condizioni queste, poste a presidio della veridicità e dell’effettività della situazione di fatto asserita. 

Per i periodi d’imposta precedenti al 2023 è intervenuta ora la Corte costituzionale con la sentenza qui segnalata (rimettente la Sezione tributaria della Corte di cassazione), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, per “violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che - sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 - non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.

La sentenza, sebbene abbia per oggetto una norma a oggi non più vigente, è però rilevante perché, oltre a ricostruire lo stato della normativa e della giurisprudenza sui presupposti impositivi dell’IMU, afferma che è un principio costituzionale la corrispondenza fra imposta e indice di ricchezza non astratto ma concreto.

Su questo punto, dopo aver definito “emblematico il caso oggetto dei giudizi a quibus” (visto che la proprietà aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà … era stato pure disposto il sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 c.p.p. da parte del giudice per le indagini preliminari, che tuttavia non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico, per cui la proprietà non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata), la Corte delle leggi ha osservato che “indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto”. 

Essa ha quindi ricordato di aver già affermato che “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in ‘indici concretamente rivelatori’ di ricchezza”, e anche sottolineato che “la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria … dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)”.

Di conseguenza, appare “irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”.

Peraltro, ha rilevato ancora la Corte, tale conclusione è coerente con altra ipotesi impositiva, per certi versi simile, prevista in caso di perdita della disponibilità del bene per fatto di terzo. È il caso della tassa automobilistica (disciplinata dall’art. 5 del d.l. n. 953 del 1982), per la quale è stabilito che, nonostante il soggetto passivo sia il proprietario del bene, “la perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri … fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione … l’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo”.




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