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Ripetizione dell’indebito tributario

aggiornamento a cura di Alma Chiettini • 17 gennaio 2022

Cassazione Civile, Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 495


Per la ripetizione del pagamento indebito l’ordinamento tributario prevede un regime speciale che richiede un’istanza della parte interessata da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalle singole leggi di imposta.

Ad esempio, si vedano l’art. 37 del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, per le richieste di rimborso di ritenute dirette (da presentarsi entro il termine di decadenza di quarantotto mesi in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria) e l’art. 38 dello stesso d.P.R. per le richieste di rimborso di versamenti diretti (con termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso; se l’istanza è presentata dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta, il termine di decadenza è di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata). L’art. 38, peraltro, si applica a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi a errori connessi ai versamenti o riferibili all’an o al quantum del tributo, ovvero a ritenute alla fonte. E si veda anche l’art. 77 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131, per le imposte sugli atti soggetti a registrazione, ai sensi del quale il rimborso dell’imposta deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

Solo in difetto di uno specifico termine stabilito dalla legge di settore si applica l’art. 21, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ai sensi del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Quest’ultima disposizione, che prevede il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..

Tale specialissimo regime impedisce dunque l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune di cui all’art. 2033 c.c.. E a ciò consegue che, da un lato, all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria, e, dall’altro, che eventuali norme che contemplano possibilità di rimborsi ufficiosi che escludono la necessità dell’istanza (per esempio regolamenti comunali ex art. 59 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, sui termini, limiti temporali e condizioni per il rimborso dell’imposta comunale sugli immobili) data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione.


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