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Autorizzazione sismica in sanatoria e auto-denuncia del privato

12 febbraio 2021

T.A.R. per il Lazio, sezione staccata di Latina, sentenza n. 376 del 13/10/2020


IL CASO

Il proprietario di un complesso alberghiero sito in zona sismica nel basso Lazio, dopo avere realizzato, in difetto delle preventive abilitazioni edilizie e paesaggistiche, talune opere interne ed esterne all’immobile, ha chiesto l’autorizzazione sismica in sanatoria all’Area del genio civile competente, auto-denunciandosi spontaneamente all’organo tecnico.

Tale istanza è stata però respinta, sul presupposto dell’inammissibilità del rilascio di un’autorizzazione sismica in sanatoria.

L’interessato ha pertanto contestato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego, deducendo, in via principale, che non sarebbe legittimo consentire la procedura di autorizzazione sismica in sanatoria nel caso in cui il Comune competente denunci l’abuso all’Ufficio del genio civile, e non nel caso in cui sia direttamente il privato ad auto-denunciarsi all’organo tecnico, specialmente ove costui abbia presentato istanza di accertamento di conformità, posto che il rilascio dell’autorizzazione sismica rientrerebbe proprio tra i nulla-osta necessari per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso, aderendo alla tesi della Regione Lazio, la quale ha osservato che secondo la legislazione vigente all’epoca dei fatti l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria non era mai configurabile, né se una violazione delle norme sismiche fosse stata accertata da un ente pubblico, né se la stessa fosse stata auto-denunciata dal privato, dato che il titolo abilitativo di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 sarebbe soltanto preventivo e, come tale, andrebbe necessariamente rilasciato prima dell’inizio dei lavori.


LA DECISIONE

Norma intorno alla quale ruota la sentenza in commento è quella di cui all’art. 94, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui, ”fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”.

Finalità di questa norma è stata ravvisata nella garanzia di una vigilanza assidua sul rischio sismico riguardante le costruzioni, in relazione al bene protetto, che trascende l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile.

In tale materia, così come per il governo del territorio, compete sempre allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, e tra questi rientra anche il principio espresso dall’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo cui l’assenso tecnico rispetto all’inizio dei lavori nelle località dichiarate sismiche deve necessariamente preesistere.

Nel caso della Regione Lazio, la legislazione regionale era stata adottata in conformità al suddetto principio fondamentale, che non prevede, come visto, l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.

Il Giudice di primo grado, peraltro, è stato costretto ad approfondire l’eventuale interferenza con la previsione di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 di altre disposizioni primarie in materia di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche.

In particolare, l’art. 96 dello stesso decreto, obbligando il dirigente dell’ufficio tecnico regionale a trasmettere all’autorità giudiziaria competente il processo verbale in cui sono state accertate eventuali violazioni del capo IV del testo unico (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”), non comporterebbe, a dire del Tribunale, l’avvio di un procedimento parallelo volto a consentire il rilascio di un’autorizzazione postuma rispetto a interventi già posti in essere.

Invero, si verte in un ambito applicativo di norme relative all’accertamento in sede penale delle violazioni sismiche, consentendo gli artt. 98, 99 e 100 al giudice penale di impartire con il decreto o la sentenza di condanna le “prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme” e alla Regione, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, di ordinare con provvedimento definitivo “l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse”.

Secondo il Tribunale, queste disposizioni non hanno come esito un’autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, ma si limitano a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita.

Non vi è dunque alcuna differenza, in termini di efficacia su una possibile autorizzazione sismica in sanatoria, tra la denuncia effettuata dal competente ufficio e l’auto-denuncia proveniente dallo stesso privato che ha commesso l’illecito. 

Sempre secondo i Giudici di primo grado, infine, non può invocarsi in tali circostanze neanche l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che l’applicazione dell’istituto dell’accertamento di conformità deve essere armonizzata con i successivi artt. 96, 98, 99 e 100 sopra citati, che delineerebbero le uniche modalità attraverso le quali la legge rende possibile pervenire all’effetto utile di conservare un manufatto realizzato ab origine in carenza di autorizzazione sismica.



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