sul codice della crisi di impresa e dell’insolvenza:
- Marco Martino*, Il decreto correttivo del CCII: più luce sulla riforma, ma ancora qualche zona d’ombra (Corriere giur. 12/2020, 1445-1449) [*associato di Diritto privato nell’Università di Bologna]
sul danno antitrust:
- Corte giust. Ue 2^, 28.3.19, causa C-637/17 (Corriere giur. 12/2020, 1450 T):
1. L’art. 22 della Direttiva 26.11.2014 n. 104 (2014/104/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, va interpretato nel senso che tale direttiva non si applica alla controversia principale.
2. L’art. 102 TFUE e il principio di effettività (vanno interpretati nel senso che) ostano a una normativa nazionale la quale, da un lato, prevede che il termine di prescrizione in materia di azioni per il risarcimento del danno sia di tre anni e inizi a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del suo diritto al risarcimento, anche se l’autore della violazione non è noto e, dall’altro, non prevede alcuna possibilità di sospensione o interruzione di tale termine durante un procedimento dinanzi ad un’autorità nazionale garante della concorrenza.
- (commento di) Laura Castelli, Risarcimento del danno antitrust e prescrizione nelle more di recepimento della Direttiva 104/2014: la Corte di giustizia si pronuncia su un caso portoghese (Corriere giur. 12/2020, 1453-1459) [Diversamente dalla legge portoghese, su cui si è pronunciata la Corte, la normativa italiana, nonostante le similitudini, non appare violare il principio di effettività]
in tema di immigrazione:
- Corte cost. 31.7.20 n. 186, pres. Cartabia, red. De Pretis (Corriere giur. 12/2020, 1460 T): L’art. 13 DL 4.10.2018 n.113 (che ha introdotto l’art. 4, comma 1-bis, DLg 18.8.2015 n. 142), è incostituzionale - per irrazionalità e irragionevole disparità di trattamento (art. 3 Cost.) - nella parte in cui non consente l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo. Tale divieto, contraddicendo le finalità del DL 113/2018, impedisce alle pubbliche amministrazioni di agire sulla base di una rappresentazione veritiera della popolazione residente e lede la dignità sociale delle persone irragionevolmente escluse.
- (commento di) Paolo Morozzo della Rocca, Dalla Consulta una sentenza sui richiedenti asilo, ma soprattutto sulla residenza anagrafica (Corriere giur. 12/2020, 1465-1474)
sul parto anonimo:
- Cass. 1^, 22.9.20 n. 19824 (Corriere giur. 12/2020, 1475 T): In caso di parto anonimo, è ammissibile l’azione di accertamento giudiziale della maternità proposta dal figlio nei confronti della madre premorta (di guisa che il diritto a mantenere l’anonimato si sia affievolito), sempre che si sia dimostrato che la donna aveva superato l’originaria scelta dell’anonimato (nella specie trattando il ricorrente come uno dei figli). (La SC respinge il ricorso della figlia di una donna defunta contro la decisione della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di riconoscimento della maternità da parte di un terzo)
- (commento di) Maria Novella Bugetti, L’accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell’anonimato (Corriere giur. 12/2020, 1478-1482) [In dissenso dalla SC, che ritiene inammissibile l’accertamento della genitorialità nei confronti della madre anonima (a meno che non sia deceduta e/o abbia revocato la scelta dell’anonimato), l’Autrice sostiene che, in aderenza al dato normativo, l’azione ex art. 269 c.c. nei confronti della madre biologica deve essere ritenuta libera - sempre che il figlio non abbia un diverso stato di filiazione ex latere matris - e dunque esperibile anche nei confronti della madre viva e a prescindere dal suo consenso]
sui contratti derivati:
- Cass. SSUU 12.5.20 n. 8770 (Corriere giur. 12/2020, 1483 T): Il contratto di swap, in particolare quello che prevede una clausola iniziale di upfront, costituisce per la sua natura aleatoria una forma di indebitamento per l’ente pubblico, attuale o potenziale. Di conseguenza, è nullo se non stipulato dal Consiglio comunale ma dalla Giunta. (Le SU respingono il ricorso della Bnl e liberano il Comune interessato da un vincolo contrattuale che aveva generato enormi differenziali negativi e che sarebbe restato in vita fino al 2015, salvo un recesso prematuro che sarebbe costato diversi milioni di euro. La SC ripercorre le norme che hanno portato alla possibilità per gli enti locali di utilizzare gli strumenti finanziari e sottolinea come il via libera spettasse al Consiglio comunale, anche per la necessità di far partecipare la minoranza alla decisione: ciò in quanto l’operazione non poteva essere assimilata ad un semplice atto di gestione dell’indebitamento dell’ente locale con lo scopo di ridurre gli oneri finanziari)
- (commento di) Tommaso Nicola Poli, Le Sezioni Unite della Cassazione invalidano i contratti finanziari derivati (Corriere giur. 11/2020, 1490-1501) [Tutti gli elementi dell’alea - compresi il mark to market, gli scenari probabilistici e i costi occulti - devono essere oggetto di specifica e completa negoziazione tra intermediario finanziario e investitore, per consentire a quest’ultimo di formulare un giudizio di convenienza dell’operazione economica, pena l’invalidità del contratto per un deficit di informazione e di trasparenza che ne vizia la finalità]
N.B. 1 – La massima, sintetica, diversa da quella diffusa che appare in questo fascicolo del Corriere giuridico, è tratta da Guida al diritto 24/2020, 122.
N.B. 2 - Sentenza già segnalata con il commento di Andrea Tucci, I contratti derivati degli enti locali dopo le Sezioni unite (Giurispr. it. 11/2020, 2403-2410)
N.B. 3 - L’ordinanza di rimessione (Cass. 1^, 10.1.19 n. 493, in Giurispr. it. 01/2020, 71 T) è commentata da Daniele Imbruglia, Derivati, up front ed enti locali: la parola alle Sezioni Unite (Giurispr. it. 01/2020, 72-78)
in tema di privacy (responsabilità amministrativa):
- Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Calabria, 31.10.19 n. 429 (Corriere giur. 12/2020, 1502 T): In seguito alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti della Regione Calabria per la complessiva violazione della disciplina in materia di tutela dei dati personali, il Presidente della stessa, che con il proprio comportamento negligente ha determinato in capo alla Regione la perdita patrimoniale consistente nel pagamento della sanzione, considerata hic et nunc quale fatto storico produttivo del danno già conclusosi, può essere chiamato a risarcire l’ente secondo il tradizionale meccanismo del ristoro del danno erariale. Sussistono anche gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità erariale identificabili, nel caso di specie, nel rapporto di servizio (che può essere individuato nella qualifica di presidente della regione) e nel danno (consistente nel depauperamento sofferto dalla Regione Calabria della somma corrisposta a titolo di sanzione).
- (commento di) Guido d’Ippolito, Corte dei conti n. 429/2019 e la figura del titolare del trattamento in ambito pubblico (Corriere giur. 12/2020, 1505-1513) [la figura del “titolare del trattamento” nelle persone giuridiche; le responsabilità dell’ente pubblico e della persona fisica che riveste detta qualifica]
sull’illecito disciplinare dei magistrati:
- Andrea Nocera, Il magistrato al tempo dei social tra libertà di espressione e doveri di riserbo, correttezza, equilibrio ed imparzialità (Corriere giur. 12/2020, 1514-1525) [L’uso dei social media da parte del magistrato; la giurisprudenza della sezione disciplinare del Csm sull’abuso di canali e mezzi di comunicazione in violazione dei doveri di deontologia]
sul rimborso spese per cure mediche all’estero:
- Corte giust. Ue 4^, 23.9.20, causa C-777/18 (Corriere giur. 12/2020, 1563-1566) (questione pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathely, Ungheria): La legge di uno Stato membro non può escludere il diritto di ottenere il rimborso delle spese mediche ricevute in altro Stato membro per la sola circostanza che non si è richiesta l’autorizzazione preventiva prescritta. Il rimborso spetta se per l’urgenza il cittadino non ha potuto procrastinare la prestazione medica all’estero e attendere la conclusione dell’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione. (La causa era originata da un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo ungherese, cui era ricorso il cittadino che si era visto negare il rimborso di spese sostenute in Germania)
N.B. - Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, Cure mediche estere: la mancata autorizzazione non giustifica il diniego al rimborso (Guida al diritto 46/2020, 104-106)
in tema di ICI (su area inedificabile)
- Cass. SSUU, 29.10.20 n. 23902 (Corriere giur. 12/2020, 1567-9): Un’area dapprima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta non può essere considerata edificabile ai fini ICI, anche se inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, che non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca, ed è trasferibile separatamente da esso.
sui medici specializzandi:
- Cass. SSUU. 29.10.20, n. 23901(Corriere giur. 12/2020, 1569-1571): Vanno rimesse alla Corte di giustizia Ue le seguenti questioni: - se ai medici specializzandi che hanno intrapreso il loro percorso di formazione anteriormente al 1° gennaio 1982 si applichi, o meno, la Direttiva 82/76/CEE, nella parte in cui ne prevede il diritto ad una adeguata retribuzione; - se il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della normativa comunitaria entro il termine previsto del 31 dicembre 1982 abbia determinato, o meno, in loro favore l’attribuzione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento della direttiva, in relazione alla frazione del percorso di specializzazione successivo al 1° gennaio 1983
sulla giurisdizione (in tema di occupazione acquisitiva):
- Cass. SSUU 14.10.20 n. 22193 (Corriere giur. 12/2020, 1572-3): La domanda di risarcimento dei danni derivanti da occupazione in via di fatto di parte di un fondo non inclusa nella formale procedura espropriativa riguardante altra parte del fondo stesso, con conseguente impedimento di una servitù di passaggio e dell’uso e del godimento della proprietà, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
in tema di CTU:
- Cass. 3^, 6.12.19 n. 31886 (Corriere giur. 12/2020, 1526 T): 1. Il consulente tecnico d’ufficio non può, neppure su autorizzazione del giudice o accordo delle parti, indagare su fatti mai ritualmente allegati da queste ultime, né acquisire la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte. Al divieto, assoluto con riferimento all’onere di allegazione, può derogarsi - quanto alle attività asseverative - solo laddove la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico- scientifiche, o quando si tratti di acquisire la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
2. La relazione peritale prodotta in esito al travalicamento dei suddetti limiti è affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, posto che dagli interessi pubblici sottesi alle disposizioni in materia di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile discende la loro inderogabilità ad opera delle parti.
- (commento critico di) Ferruccio Auletta e Valentina Capasso, Lo statuto dei poteri del consulente tecnico d’ufficio: ansia da nomofilachia... con colpo di scena finale (Corriere giur. 12/2020, 1531-1539) [Si tratta di una decisione eccentrica, che si discosta dalla giurisprudenza consolidata sottoponendo l’orientamento precedente a critica frontale e argomentata. La sentenza interpreta restrittivamente i poteri del consulente tecnico d’ufficio e predica il rilievo ufficioso della nullità derivante dal loro sconfinamento; ma, nell’impeto ricostruttivo, sembra peraltro perdere di vista il fatto. La pronuncia - di cassazione con rinvio - è intervenuta su una domanda di risarcimento da responsabilità medica, respinta sia in primo sia in secondo grado]
in tema di c.m.c. per transazione:
- Cass. lav. 2.10.19 n. 24632 (Corriere giur. 12/2020, 1540 T): Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, allegato o solamente indicato, la corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata. Tale formula di chiusura del processo, sia in sede di legittimità che nei giudizi di merito, costituisce definizione del merito della causa, idonea impedire la riproposizione della domanda originaria, stante l’efficacia di giudicato sostanziale che le si deve riconoscere.
Cass. 2^, 9.12.19 n. 32109 (Corriere giur. 12/2020, 1541 T): In presenza di una transazione novativa il giudice non può far discendere da essa la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell’inciso finale dell’art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa.
- (commento di) Angelo Scala, Novità e contraddizioni nella giurisprudenza sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo civile (Corriere giur. 12/2020, 1542-1549)
sul giudizio di rinvio:
- Cass. 1^, 23.4.19 n. 11178 (Corriere giur. 12/2020, 1550 T): La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio. (Principio affermato in un giudizio riguardante l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio).
- (commento di) Anna Pappalardo, La rimessione in termini nell’ipotesi di overruling sulla determinazione dell’assegno divorzile (Corriere giur. 12/2020, 1553-1560) [La peculiarità della sentenza sta in ciò: che la rimessione in termini a seguito di overruling, viene concessa ancorché il mutamento intervenga in relazione ad una norma di diritto sostanziale, quale è l’art. 5 L 898/1970, in contrasto con precedenti pronunce che hanno ammesso la rimessione in termini, a determinate condizioni, esclusivamente qualora il mutamento intervenga con riguardo alla interpretazione e applicazione di una norma di carattere processuale]
c.s.
sul trasformismo (in politica):
- Ho l'abitudine di passare in campo altrui, ma come esploratore, non come disertore (Seneca, Opere morali)