in tema di professione forense (avvocato specialista):
- Roberto G. Aloisio (avvocato in Roma), Sulle specializzazioni della professione forense (Corriere giur. 5/2021, 597-601, editoriale)
Commento al DM giustizia 1.10.2020 n. 163 [GU 12.12.20 n. 308, in vigore dal 27 dicembre 2020], Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il DM 144/2015 è stato emanato in attuazione dell’art. 9 della legge professionale forense che, al comma I, riconosce agli avvocati la possibilità di ottenere il titolo di specialista. I requisiti sono: frequentazione di corsi di specializzazioni o comprovata esperienza nel settore scelto e mancanza di sanzioni disciplinari definitive. I corsi devono avere durata biennale e didattica non inferiore a 200 ore, è previsto un obbligo di frequenza nella misura minima dell’80% e poi una prova scritta e orale. Il titolo si mantiene se l’avvocato specialista documenta di aver compiuto l’aggiornamento professionale specialistico.
Il testo del DM 163/2020 è pubblicato in Guida al diritto 1/2021, 14-16, sotto il tiolo: Avvocato specialista, ridefiniti i settori e le modalità per conseguire il titolo, seguito dal commento di Nicola Graziano, Un’elencazione di indirizzi “aperta” può essere aggiornata e modificata (Guida al diritto 01/2021, 17-21).
Sullo stesso DM 163/2020 vedasi l’editoriale di Aldo Bottini*, Specializzazioni forensi, un passo avanti verso la cultura della qualità ed efficienza (Guida al diritto 3/2021, 12-14) [*presidente di Agi - Avvocati giuslavoristi italiani]
in
materia edilizia (diritti edificatori compensativi – cessione di cubatura):
- Cass. SSUU 29.10.20 n. 23902 (Corriere giur. 5/2021, 612 T): Un’area, prima edificabile e poi assoggettata ad un vincolo di inedificabilità assoluta, non è da considerare edificabile ai fini ICI ove inserita in un programma attributivo di un diritto edificatorio compensativo, dal momento che quest’ultimo non ha natura reale, non inerisce al terreno, non costituisce una sua qualità intrinseca ed è trasferibile separatamente da esso.
- (commento di) Ilario Ottobrino, Natura giuridica e regime impositivo Ici dei diritti edificatori discendenti dalla c.d. compensazione urbanistica (Corriere giur. 5/2021, 619-630)
in tema di
emotrasfusione (rifiuto per motivi religiosi):
- Cass. 3^, 23.12.20 n. 29469 (Corriere giur. 5/2021, 602 T): Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.
- (commento di) Antonio Scalera, Il dissenso del Testimone di Geova all’emotrasfusione: un caso di giurisdizione per principi costituzionali (Corriere giur. 5/2021, 605-611)
La questione è stata risolta in base alla giurisdizione per principi costituzionali, non essendo applicabile ratione temporis la L 219/2017. La parte finale della motivazione contiene un obiter dictum che, secondo l’Autore, si porrebbe in contraddizione con i principi precedentemente affermati.
in tema di
diritti dell’uomo:
- Cedu, Grande Camera, 2.2.21, ric. 22457/16, X. e altri c. Bulgaria (Corriere giur. 5/2021, 705-715, annotata): Sussiste la violazione, sotto l’aspetto procedurale, dell’art. 3 della Convenzione - interpretato alla luce delle altre disposizioni internazionali applicabili e in particolare della Convenzione di Lanzarote - ove le Autorità statali (nella specie, bulgare) non assolvano l’obbligo di condurre un’indagine seria ed effettiva su presunti abusi commessi in un orfanotrofio (bulgaro) a danno di bambini adottati in Italia.
in materia di
eredità digitale (il patrimonio digitale, ovvero la successione nei rapporti digitali):
- Trib. Milano 1^, 10.2.21, est. Flamini, XY c/ Apple (Corriere giur. 5/2021, 658 T): L’esercizio del diritto di accesso ai dati personali del defunto ex art. 2-terdecies, comma 1, DLg 196/2003, custoditi all’interno di un account i-cloud messo a disposizione da un fornitore di un servizio della società dell’informazione in forza di un contratto a distanza, deve essere consentito agli eredi che dimostrino di essere portatori di ragioni familiari meritevoli di protezione e, dunque, non può essere subordinato alla ricorrenza di ulteriori requisiti, previsti dal contratto sotteso all’utilizzo dell’account, ma estranei alla normativa in tema di accesso ai dati personali, potendo tale accesso essere vietato soltanto dalla espressa dichiarazione scritta dell’interessato di cui all’art. 2-terdecies, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003, presentata o comunicata al titolare del trattamento.
- (commento di) Arturo Maniaci e Alessandro d’Arminio Monforte, La prima decisione italiana in tema di “eredità digitale”: quale tutela post mortem dei dati personali? (Corriere giur. 5/2021, 661-)
La sentenza riconosce ai dati facenti capo al defunto e custoditi all’interno di un account allo stesso riconducibile la natura di beni oggetto di devoluzione mortis causa.
in tema di
famiglia (assegno di mantenimento e compensazione):
- Cass. 3^, 26.5.20 n. 9686 (Corriere giur. 5/2021, 641 T): Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni, nel merito del giudizio di opposizione alla procedura esecutiva) anche nell’ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un “credito alimentare”, il divieto sancito dall’art. 447, comma 2, c.c.
- (commento di) Francesca Cerri, Assegno di mantenimento: l’importo a favore del coniuge è compensabile con altri crediti (Corriere giur. 5/2021, 643-646)
Mentre il credito relativo al mantenimento dei figli (anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti), presupponendo uno stato di bisogno, ha natura alimentare. il credito a titolo di mantenimento del coniuge, trovando la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, è disponibile e di conseguenza compensabile con altri crediti, stante l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di scindere, nel credito di mantenimento azionato coattivamente, una quota alimentare al fine di perimetrare la compensazione.
in tema di
giochi e scommesse:
- Giuseppe Cassano (a cura di), Scommesse a evento concluso e nullità del contratto (Corriere giur. 5/2021, 691-697)
in tema di
danno (arricchimento del danneggiante):
- Cass. 3^, 23.4.20 n. 8137 (Corriere giur. 5/2021, 647 T): In tema di responsabilità aquiliana, anche quando il fatto illecito è fonte di arricchimento per il danneggiante, il risarcimento del danno va commisurato al pregiudizio subito dal danneggiato, salvo che l’arricchimento derivi dallo sfruttamento di beni o risorse dello stesso danneggiato. (Nella specie, la SC ha statuito che il risarcimento del danno derivante da mancata pubblicazione della sentenza di condanna per diffamazione va parametrato al danno inferto al diffamato e non al risparmio, per il diffamante, del costo di pubblicazione).
- (commento critico di) Matteo Ambrosoli, Il risarcimento del danno e il lucro conseguito dal responsabile (Corriere giur. 5/2021, 649-657) [Secondo l’Autore, la rilevanza dell’arricchimento del responsabile può derivare dalla necessità di realizzare adeguati meccanismi di prevenzione speciale della commissione di alcuni illeciti]
in materia di
impresa (in crisi):
- Giuseppe Ianniruberto, Strumenti di allerta inadeguati e tutela dei lavoratori
(a proposito del nuovo testo dell’art. 2086 c.c.) (Corriere giur. 5/2021, 671-680)
in
procedura civile (successione nel processo):
- Cass. 3^, 6.7.20 n. 13851 (Corriere giur. 5/2021, 631 T): In caso di interruzione del processo per morte di una parte, in forza del principio di prossimità della prova spetta ai chiamati all’eredità del deceduto, convenuti in riassunzione, allegare e dimostrare di non essere divenuti eredi.
- (commento di) Vito Amendolagine, Il chiamato all’eredità della parte deceduta nelle more del giudizio ha l’onere di allegare di non esserne divenuto erede (Corriere giur. 5/2021, 634-640)
Pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di avere accettato la notifica dell’atto di riassunzione, il chiamato all’eredità ha comunque l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità così da escludere il presupposto di fatto che giustifica la riassunzione del processo su istanza della parte non colpita dall’evento interruttivo, al fine di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta. Al riguardo, l’art. 2697 c.c. va interpretato alla luce del generale principio di vicinanza della prova, idoneo a tutelare la norma dal suo abuso, in quanto il chiamato all’eredità ha l’agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredità, mentre la controparte si troverebbe ad affrontare attività defatiganti per dimostrare l’effettiva qualità di erede del chiamato.
in
procedura civile (domanda riconvenzionale):
- Corte cost. 26.11.20 n. 253, pres. Morelli, red. Amoroso (Corriere giur. 5/2021, 681 T): È incostituzionale l’art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c. nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
- (commento di) Federica Faramondi, Una sentenza manipolativa della Corte costituzionale: la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. (Corriere giur. 5/2021, 685-689)
N.B. – Sentenza già segnalata con il commento di Giuseppe Finocchiaro, Da risolvere la dubbia applicabilità alle cause soggette al rito del lavoro (Guida al diritto 50/2020, 80-85) (L’istituto della sospensione necessaria, funzionale a evitare contrasti tra giudicati, si può applicare anche con riguardo a un processo sommario. Restano aperte alcune questioni. Nulla viene stabilito per l’ipotesi in cui la causa pregiudiziale proposta in via riconvenzionale sia assoggettata al rito del lavoro]
c.s.
“Alla manutenzione, l'Italia preferisce l'inaugurazione” (Leo Longanesi)