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Guida al diritto (22/2021)

Carmine Spadavecchia • 4 giugno 2021

sulla tutela dei beni culturali:

- Cons. giust. amm. Sicilia, 7.5.21 n. 406, pres. Taormina, rel. Caponigro (Guida al diritto 22/2021, 82 T, sotto il titolo: “La valutazione della Soprintendenza è discrezionale e diversa in base al bene”):

1. Il patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 2 DLg 42/2004, è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici e la valutazione dell’interesse pubblico, da parte dell’Autorità preposta, varia in relazione alla natura del bene da tutelare, atteso che i beni culturali, aventi caratteristiche eterogenee e multiformi, sono costituiti da cose mobili, immobili o immateriali, mentre i beni paesaggistici corrispondono a porzioni di territorio, più o meno estese, afferenti a una determinata area geografica. s

2. La discrezionalità tecnica, esercitata dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali è una manifestazione di giudizio, consistente in una attività diretta alla valutazione e all’accertamento di fatti e, nell’effettuare le valutazioni di propria competenza, in linea di massima, l’Amministrazione applica concetti non esatti, ma opinabili, con la conseguenza che può ritenersi illegittima solo la valutazione la quale, con riguardo alla concreta situazione, possa ritenersi manifestamente illogica, vale a dire che non sia nemmeno plausibile, e non già una valutazione che, pur opinabile nel merito, sia da considerare comunque ragionevole, ovvero la valutazione che sia basata su un travisamento dei fatti o che sia carente di motivazione. u

- (commento di) Davide Ponte, Mutamento d’idea dei soggetti pubblici giustificato da fatti nuovi sopravvenuti (Guida al diritto 22/2021, 89-94). Presupposto della revoca è una nuova valutazione della situazione che aveva originariamente giustificato l’emissione del primo provvedimento. Il ritardo con cui l’A. adotta un provvedimento di revoca non assume particolare rilevanza ai fini della legittimità dell’atto.



in tema di pandemia:

DL 13.3.2021 n. 30 - L 6.5.2021 n. 61 [GU 12.5.21 n. 112], Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

- testo di legge (Guida al diritto 22/2021, 16-22) sotto il titolo: Smart working, previsto il diritto alla disconnessione ma regolato nell’accordo

- commento di Andrea Alberto Moramarco, Sì alle visite ai detenuti in pandemia come cura a salute fisica e psichica (Guida al diritto 22/2021, 20-22) [sanità e bioetica: smart working, congedi per i genitori, bonus baby-sitting]



in tema di pandemia (vaccinazione):

- Tar Catania 4^, 13.2.21 n. 102 (decreto) (Guida al diritto 22/2021, 31): Coloro che hanno ottenuto la prima dose del vaccino “saltando la fila” non possono pretendere di ottenere la seconda dose con la stessa modalità. Non v’è prova infatti che la mancata somministrazione della seconda dose nei tempi indicati dalla casa farmaceutica produca effetti gravemente dannosi per la salute, non risultando al riguardo evidenze scientifiche di eventuali rischi, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall’aver avuto accesso alla prima dose. (Il TAR boccia il ricorso di alcuni “furbetti del vaccino” ai quali la Regione aveva sospeso la somministrazione del richiamo, in quanto pur non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino (Pfizer-Biontech). Per il Tar ciò che conta è «garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino»).



in tema di pandemia (limiti alla libertà personale):

- Cedu 20.5.21, ric. 49993/20 (Guida al diritto 22/2021, 32): Sono ammesse restrizioni alla libertà di movimento per ragioni di salute pubblica. Il lockdown e le misure di restrizione adottate dalle autorità per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere equiparate agli arresti domiciliari. (La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il proprio Paese da un eurodeputato rumeno, per il quale l’interdizione a uscire di casa, se non per una serie di motivi limitati, avrebbe violato il suo diritto a non essere privato della libertà, sancito dall’art. 5 della Convenzione. La Corte rileva, peraltro, come nella specie, le restrizioni contestate si applicassero a tutti e le autorità non avessero adottato alcuna misura individuale nei confronti del ricorrente).



in tema di diritti fondamentali:

- Cedu 1^, 11.5.21, ric. 44166/15 (Guida al diritto 22/2021, 96 solo massima): Non si verifica una violazione del diritto alla vita sotto il voletprocedurale se gli Stati svolgono inchieste e un processo di natura penale per accertare se è stato violato il diritto alla vita all’interno di una struttura pubblica. Gli Stati sono tenuti a intraprendere un accertamento in sede penale, ma non hanno un obbligo di risultato e, quindi, non è violata la Convenzione se gli imputati vengono assolti. (La Corte assolve l’Italia dall’accusa di violazione dell’art. 2 della Convenzione, che assicura il diritto alla vita sia sotto il profilo sostanziale che procedurale e impone agli Stati obblighi positivi. Il caso di specie riguardava la vicenda di un bambino ucciso durante un incontro protetto in una struttura pubblica dal padre, il quale a sua volta si era suicidato. Aperta un’inchiesta, i dipendenti della struttura venivano assolti. Di qui l’azione dinanzi alla Cedu che ha però respinto il ricorso). 

- (commento di) Marina Castellaneta, Diritto alla vita, gli Stati devono indagare in sede penale ma non hanno un obbligo di risultato (Guida al diritto 22/2021, 96-98) 



in materia edilizia (pergolati):

- TAR Lazio 2^-bis, 12.5.21 n. 5634 (Guida al diritto 22/2021, 31): Il pergolato posto su un terrazzo, anche se in centro storico, va considerato come un “arredo” e dunque non necessita di permesso di costruire. (Nel condividere la tesi che le strutture esterne qualificabili come “pergolati” non necessitano di alcun titolo edilizio, per la loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti, il Tar accoglie il ricorso presentato dal proprietario di un appartamento contro la determinazione dirigenziale con cui il Municipio Roma I aveva intimato la rimozione o demolizione di opere censurate come prive di titolo edilizio)



in tema di appalti:

- TAR Umbria 1^, 10.5.21 n. 317 (Guida al diritto 22/2021, 31): È legittima l’aggiudicazione di un bando anche se il Durc è negativo, in quanto un’interruzione nella regolarità contributiva, anche se avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla partecipazione al bando, è tuttavia trascurabile se si tiene conto della successione di disposizioni in materia e della conseguente incertezza interpretativa nella fase della legislazione emergenziale. (Il TAR respinge il ricorso di una società di comunicazione che aveva contestato la procedura di assegnazione della gestione e organizzazione di una manifestazione culturale) 


in tema di arbitrato (indipendenza degli arbitri):

- Cedu 19.5.21, ric. 5312/11 (Guida al diritto 22/2021, 32): Se il componente di un collegio arbitrale ha avuto precedentemente incarichi come legale di un’azienda non può essere indicato come arbitro in una controversia che coinvolge quella stessa società. Nella scelta dell’arbitro va garantita infatti l’assenza di conflitti di interesse, e l’imparzialità è a rischio se uno dei componenti il collegio ha avuto incarichi da una delle parti. (La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per violazione dell’art. 6 della Convenzione, che assicura un processo equo dinanzi a giudici indipendenti e imparziali)



in tema di cybersicurezza:

DPR 5.2.2021 n. 54 [GU 23.4.21 n. 97, in vigore dall’8 maggio 2021], Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133

- commento di Riccardo Sciaudone, Prende forma il “perimetro cyber”, definite le procedure di verifica degli acquisti (Guida al diritto 22/2021, 23-26) 



sul processo civile (riforma):

- Antonio de Notaristefani di Vastogirardi*, Limitare il processo con sanzioni colpisce le tutele e i diritti di tutti (Guida al diritto 22/2021, 12-14, editoriale) [*presidente dell’Unione nazionali delle Camere civili]

Con sentenza n. 12310/2015 le Sezioni Unite hanno sancito che per ogni rapporto in contestazione deve esserci un processo soltanto e, perciò, hanno consentito di “modificare” senza limiti le domande, aprendo a quelle “complanari”. L’emendamento governativo va invece - secondo l’Autore - nella direzione opposta, il che comprime gli spazi di difesa dei cittadini e rallenta la giustizia civile nel suo complesso, senza nemmeno rendere più veloci i singoli processi. È inoltre inquietante la minaccia di sanzioni per chi intenda insistere in una domanda di giustizia che in sede di “anticipazione della decisione” appaia - a un esame sommario e provvisorio - infondata.



sul processo civile (condanna alle spese in sede di sentenza non definitiva):

- Cass. SSUU 19.4.21 n. 10242 (Guida al diritto 22/2021, 34 T, sotto il titolo: Per la sentenza non definitiva la condanna alle spese non impedisce l’appello): Ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello in concreto proposto mediante riserva. 

- (commento di) Mario Piselli, L’importanza degli indici formali per qualificare il tipo di pronuncia (Guida al diritto 22/2021, 41-43)



in materia di stato civile (trascrizione di sentenza straniera):

- Cass. SSUU 31.3.21 n. 9006 (Guida al diritto 22/2021, 44 solo massima):

1. Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dalla L 218/1995, art. 67 in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell’interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare la decisione in virtù della competenza a esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile 

2. Dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha a oggetto non la dimensione formale dell’atto o l’ambito delle attribuzioni e competenze dell’ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l’ordine pubblico, ma l’accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’efficacia dell’atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall’ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere a oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall’ordine pubblico. Ne consegue che la controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status filiationis, è assoggettata al procedimento disciplinato dalla L 218/1995, art. 67. Il rito applicabile è delineato dalla L 218/1995, articolo 67, e dal DLg 150/2011, art. 30, e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d’appello. Non sono previsti termini perentori per la proposizione del ricorso.

3. Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. 

- (commento di) Giuseppe Buffone, È trascrivibile l’atto di nascita estero del figlio adottato da coppia gay (Guida al diritto 22/2021, 44-49). L’adoption order è un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ai partner lo status di genitore adottivo del minore dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother e dopo aver valutato l’idonetà della coppia adottante al fine di verificare la conformità del provvedimento da assumere al best interest of the child. Il provvedimento non è dunque fondato soltanto sull’acquisito consenso dei genitori biologici ma anche sul risultato di un’indagine svolta secondo le prescrizioni normative della legge interna (Social services law). 



in tema di ergastolo ostativo:

- Corte cost. 11.5.21 n. 97, pres. Coraggio, red. Zanon (Guida al diritto 22/2021, 62 T, sotto il titolo: “Sull’ergastolo ostativo la Consulta prende tempo, il Parlamento ha un anno per intervenire”): La presunzione di pericolosità del condannato all’ergastolo per reati di mafia che rifiuta di collaborare non è irragionevole. Tuttavia, la sua assolutezza, con la conseguente impossibilità per la magistratura di sorveglianza di valutare elementi diversi per la concessione della libertà condizionale, è incompatibile con la Costituzione. La collaborazione con la giustizia è, infatti, l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale. (La Corte invita il Parlamento a intervenire sul tema dell’ergastolo ostativo, rinviando la trattazione della questione al 10 maggio 2022: ciò in quanto un intervento meramente “demolitorio” della Corte costituzionale «potrebbe mettere a rischio il complessivo equilibrio della disciplina in esame, e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa»)

- (commento di) Alberto Cisterna, Adeguare gli istituti di contrasto ai mutamenti della criminaltà (Guida al diritto 22/2021, 70-73)

 

c.s.




La legge è uguale per tutti, basta essere raccomandati (Marcello Marchesi)





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