sul danno non patrimoniale (in tema di consenso informato):
- Giovanni Facci*, Le tabelle del Tribunale di Milano, il consenso informato ed il risarcimento dei danni (Corriere giur. 7/2021, 877-888). L’edizione 2021 delle Tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del fanno non patrimoniale prevede - rispetto alle versioni precedenti - criteri orientativi anche per la liquidazione del danno da mancato consenso informato in ambito sanitario. [*associato di diritto privato nell’Università di Bologna]
su occupazione illegittima e acquisizione sanante (giurisdizione):
- Cass. 1^, 24.12.20 n. 29625 (Corriere giur. 7/2021, 1013-1014): Va rimessa alle Sezioni unite la questione se sia devoluta alla giurisdizione ordinaria, ovvero a quella del giudice amministrativo, la cognizione della controversia promossa dai privati proprietari per contestare la quantificazione, a titolo risarcitorio, delle somme spettanti a titolo di occupazione senza titolo, ex art 42-bis, comma 3, DPR 327/2001, a seguito del provvedimento di acquisizione sanante da parte dell’Amministrazione.
sulla tutela dei consumatori:
- Corte giust. Ue 6^, 8.10.20, causa C-641/19 (Corriere giur. 7/2021, 889 T):
L’art. 14, par. 3, Direttiva 25.10.2011 n. 83 (2011/83/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, sui diritti dei consumatori, recante modifica della Dir. 93/13/CEE del Consiglio e della Dir. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Dir. 85/577/CEE del Consiglio e la Dir. 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, va interpretato nel senso che, per determinare l’importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista qualora tale consumatore abbia espressamente chiesto che l’esecuzione del contratto concluso inizi durante il periodo di recesso ed egli receda da tale contratto, occorre, in linea di principio, tener conto del prezzo convenuto in detto contratto per tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo e calcolare l’importo dovuto pro rata temporis. Solo nel caso in cui il contratto concluso preveda espressamente che una o più prestazioni siano fornite integralmente sin dall’inizio dell’esecuzione del contratto, in maniera distinta, a un prezzo che deve essere pagato separatamente, occorre tener conto - nel calcolare l’importo dovuto al professionista in applicazione dell’art. 14, par. 3, di tale direttiva - dell’intero prezzo previsto per una simile prestazione.
L’art. 14, par. 3, Dir. 2011/83, letto alla luce del considerando 50 di quest’ultima, va interpretato nel senso che, al fine di valutare se il prezzo totale sia eccessivo, ai sensi di tale disposizione, occorre tener conto del prezzo del servizio offerto dal professionista in questione ad altri consumatori alle stesse condizioni nonché di quello del servizio equivalente fornito da altri professionisti al momento della conclusione del contratto.
L’art. 16, lett. m), Dir. 2011/83, in combinato disposto con l’art. 2, punto 11, della medesima, va interpretato nel senso che la redazione, da parte un sito Internet di incontri, di un profilo di personalità basato su un test di personalità realizzato da tale sito non costituisce fornitura di un “contenuto digitale”, ai sensi di tale disposizione.
- (commento di) Calogero Alberto Valenza, Contratti di abbonamento a servizi online e recesso del consumatore. La Corte di giustizia sull’importo dovuto per le prestazioni già eseguite (Corriere giur. 7/2021, 893-900). La sentenza precisa le conseguenze del recesso del consumatore nei contratti avventi ad oggetto la fornitura di servizi; in particolare, chiarisce come vada calcolato l’importo dovuto per le prestazioni di cui il consumatore hamedio tempore beneficiato; considerato poi che nella specie si trattava di abbonamento a servizi online, chiarisce anche quando una prestazione debba essere qualificata come fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, nel qual caso il recesso del consumatore è in linea di principio escluso dalla normativa europea. Dall’analisi della decisione, nei suoi diversi passaggi, emerge come nell’istituto del recesso la protezione del consumatore si coniughi con le esigenze di competitività ed efficienza del mercato.
sul trasporto pubblico non di linea:
- Corte cost. 1.4.20 n. 56, pres. Cartabia, red. De Pretis (Corriere giur. 7/2021, 901 T):
È incostituzionale l’art. 10-bis, comma 1, lett. e), DL135/2018 - L 12/2019, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4, art. 11, L 21/1992, prevedendo per gli esercenti l’attività di noleggio con conducente l’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso le rimesse, con ritorno alle stesse, trattandosi di prescrizione “in sé irragionevole”, nonché sproporzionata rispetto all’obiettivo di assicurare che il servizio sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalicante il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello di stazionamento dei mezzi all’interno di quest’ultima.
Sono altresì incostituzionali, data la loro stretta correlazione con la disposizione relativa all’inizio ed al termine di ogni servizio presso le rimesse, i commi 1, lett. f) - nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 L 21/1992 -, e il comma 9 dell’art. 10-bis, DL 135/2018.
Al contrario, tanto l’obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, quanto l’obbligo di compilare e tenere un “foglio di servizio” costituiscono misure non irragionevoli e non sproporzionate. Esse appaiono infatti adeguate ad assicurare l’effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un’utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto - che presuppone pur sempre un’apposita e nominativa richiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell’organizzazione dell’azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell’attività aziendale.
- (commento di) Alessandro Fabbri, La Corte costituzionale e il trasporto pubblico non di linea (sullo sfondo il caso Uber e la liberalizzazione del mercato) (Corriere giur. 7/2021, 906-909)
In sede di conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, la Corte, avuto riguardo ai criteri distintivi tra il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente, giudica illegittima la previsione che imponeva nel secondo caso l’obbligo di rientro alla rimessa e partenza dalla rimessa. L’Autore mette in luce le criticità derivanti dalla sentenza, in assenza di interventi normativi integrativi e chiarificatori che, con ogni probabilità, si renderanno necessari.
in tema di privacy:
- Pasquale Mazza, Profili processuali del diritto alla protezione dei dati personali nel regime del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del riformato D.Lgs. n. 196/2003 (Corriere giur. 7/2021, 959-973)
- Cass. 1^, 26.4.21 n. 11020 (Corriere giur. 7/2021, 1009-1011): In tema di tutela della riservatezza, il trattamento dei dati personali deve essere sempre effettuato nel rispetto del “criterio di minimizzazione” dell’uso degli stessi, dovendo cioé essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, essendo irrilevante, al fine di derogare a tale principio, la circostanza che la divulgazione avvenga nell’ambito di una procedura di rilevanza pubblica. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto illecita la divulgazione nell’ambito di un esposto concernente l’attività di un avvocato, di informazioni relative all’asserita condotta deontologicamente scorretta dal medesimo tenuta allorché era impiegato pubblico facendo menzione di procedimenti disciplinari a suo carico senza neanche dar conto della loro successiva archiviazione e dell’annullamento delle sanzioni irrogate). Risponde dei danni determinati dall’illecita divulgazione di dati personali, ai sensi dell’art. 15, comma 1, DLg 196/2003 (applicabile ratione temporis) chiunque con la propria condotta li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di titolare o di responsabile del trattamento dati.
in tema di vaccinazione:
- Cedu, Grande Camera, 8.4.21, ric. 47621/ 13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15, 43883/15, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca (Corriere giur. 7/2021, 989-997): L’obbligo di vaccinazione previsto da uno Stato per assicurare la tutela della salute pubblica non è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Gli Stati possono imporre ai genitori di vaccinare i figli per alcune malattie e garantire così anche i minori che, per motivi di salute, non possono vaccinarsi. L’ingerenza nelle scelte legate alla salute è compatibile con la Convenzione in ragione del bisogno sociale imperativo da proteggere. Le misure per coloro che violano tale obbligo sono ammissibili se proporzionali rispetto all’obiettivo perseguito, anche quando comportano un divieto di ingresso a scuola per coloro che non sono vaccinati.
N.B. Sentenza già segnalata con il commento di Marina Castellaneta, Gli Stati possono imporre ai genitori di vaccinare i figli, chi viola tale obbligo può essere sanzionato (Guida al diritto 17/2021, 96-98)
in tema di minori:
- Cedu 1^, 1.4.21, ric. 70896/17, A.I. c. Italia (Corriere giur. 7/2021, 981-989): Integra violazione dell’art. 8 sul diritto alla vita privata e familiare il divieto di contatti tra made biologica e minore nell’affidamento preadottivo, in pendenza della procedura sull’adottabilità. Il diritto al rispetto della vita familiare deve essere infatti assicurato tra madre biologica e figlio minore durante tutto il procedimento che conduce all’adozione, non potendo essere frapposti - salvo che sussistano particolari ragioni, che devono pur sempre essere ispirate al principio della tutela del superiore interesse del minore - ostacoli al mantenimento dei contatti tra madre e figli, contatti destinati naturalmente a venir meno dopo la conclusione della procedura di adozione.
sull’obbligo di rinegoziazione in tempi di pandemia:
- Vincenzo Cuffaro, Rinegoziare, ricontrattare: rideterminare il canone? Una soluzione inadeguata (Corriere giur. 7/2021, 954-958)
sul patto di famiglia (trattamento fiscale):
- Cass. 5^, 24.12.20 n. 29506 (Corriere giur. 7/2021, 910 T):
Il patto di famiglia è assoggettato all’imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell’imposta va però escluso qualora ricorra l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, DLg 346/1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della ratio normativa, volta a favorire la prosecuzione dell’azienda da parte dei discendenti.
In tema di trattamento fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è applicabile l’art. 58, comma 1, DLg 346/1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.
- (commento di) Ilaria Riva, Un auspicato revirement sul trattamento fiscale del patto di famiglia (Corriere giur. 7/2021, 917-926). Discostandosi da un proprio precedente di fine 2019, la Corte adotta una soluzione più favorevole ai beneficiari e con l’occasione prende posizione, seppure obiter, su alcune controverse questioni attinenti all’istituto.
sulla vendita a scopo di garanzia:
- Cass. 3^, 17.1.20 n. 844 (Corriere giur. 7/2021, 927 T): Il divieto del patto commissorio sancito dall’art. 2744 c.c. non opera quando nell’operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell’eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purché le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso e all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalità definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento.
- (commento di) Maddalena Suppa, Patto commissorio e patto marciano: la sottile linea tra negozi nulli e negozi leciti (Corriere giur. 7/2021, 929-936)
in tema di CTU:
- Vito Amendolagine (a cura di), La responsabilità del c.t.u. per i vizi della relazione peritale (Corriere giur. 7/2021, 974-980) [rassegna di giurisprudenza]
c.s.
Successi e sconfitte
- Ogni volta che si ottiene un certo successo ci si fa un nemico. Per essere benvoluti da tutti bisogna essere mediocri (Oscar Wilde)
- Possa tu trattare la Vittoria e la Sconfitta, questi due impostori, allo stesso modo (Rudyard Kipling) [sul muro all'ingresso del Central Court di Wimbledon]
- Ho conosciuto tutte le sconfitte, compreso il successo (Emil Cioran)
- La fatica non è mai sprecata (Pietro Paolo Mennea, oro olimpico 200 metri, Mosca 1980)