sul Ddl Zan:
- Alberto Cisterna*, Legge Zan, una questione complicata perché non si tratta solo di giuste tutele (Guida al diritto 30/2021, 12-15) [*presidente di sezione del Tribunale di Roma]
sul processo amministrativo:
- Corte cost. 9.7.21 n. 148, pres. Coraggio, red. San Giorgio (Guida al diritto 30/2021, 92 T): L’art. 44, comma 4, c.p.a. (vizi del ricorso e della notificazione) è incostituzionale limitatamente alle parole “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”. Il rinnovo della notificazione del ricorso non può essere limitato, infatti, alle sole ipotesi in cui la nullità della notifica non sia imputabile al notificante, sia perché questa limitazione non è proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcun specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza, sia perché essa comporta - ogniqualvolta l’accertamento della nullità intervenga dopo lo spirare di detto termine - la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio.
- (commento di) Davide Ponte, La Consulta dice stop ai formalismi che limitano il diritto d’azione (Guida al diritto 30/2021, 98-102). Oggetto del giudizio, l’atto di appello notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura generale
N.B. - Questione sollevata da Cons. Stato V 20.4.20 n. 2489, pres. Barra Caracciolo, est. Quadri (Giurispr. it. 6/2020, 1312-1313)
in tema di farmaci:
- Cons. Stato III 9.7.21 n. 5212 (Guida al diritto 30/2021, 28): L’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali senza prescrizione medica non vale per sempre, ma è soggetta a continuo aggiornamento in base all’evoluzione scientifica. La necessità di variare le indicazioni terapeutiche di un farmaco può rinvenire la propria fonte anche nella decisione di un’Autorità straniera che si occupa dell’efficacia di determinati principi attivi contenuti nelle medicine o della loro immissione in commercio. (Il CdS riconosce legittima la richiesta di modifica delle indicazioni terapeutiche di un farmaco da banco da parte dell’Aifa a una casa farmaceutica in seguito alla decisione dell’omologa autorità canadese che aveva richiesto nuovi studi clinici di “disegno robusto” e basati su una rigorosa metodologia scientifica)
in tema di comunione legale tra coniugi:
- Cass. 2^, 16.7.21 n. 20336 (Guida al diritto 30/2021, 26): Se il prezzo di acquisto di un appartamento è pagato dall’acquirente con denaro fornito dai suoi genitori come liberalità l’immobile non è soggetto al regime di comunione legale vigente nel matrimonio dell’acquirente. Non è rilevante inoltre – in presenza di un’ipotesi di acquisto dei beni non in comunione rientranti nell’ambito dell’art. 178, comma 1, lett. b), c.c. - che il coniuge dell’acquirente intervenga al rogito, con la c.d. dichiarazione di “rifiuto al coacquisto”, per riconoscere l’esclusione di tale acquisto dal regime di comunione.
in materia di condominio (danni da “bagnamento” per infiltrazioni da lastrico solare):
- Cass. VI-2, 8.7.21 n. 19556 (Guida al diritto 30/2021, 45 T): In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non all’omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest’ultimo, agli effetti dell’art. 2051 c.c.. e non anche, neppure in via concorrenziale, il condominio, il quale è obbligato a eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene e non a eliminarne i vizi costruttivi originari.
- (commento di) Gian Andrea Chiesi, Al condominio interventi straordinari e non l’eliminazione dei vizi originari (Guida al diritto 30/2021, 47-49)
- sul danno cagionato da incapace:
- Cass. 3^, 5.5.21 n. 11718 (Guida al diritto 30/2021, 50 T): Tutto il sistema di tutela del terzo rinvenibile negli artt. 2046 e 2047 c.c. ruota intorno all’assenza della responsabilità civile dell’incapace verso il terzo, affiancata dall’assenza di una responsabilità civile di un terzo comunque per fatto proprio, finalizzata a far conseguire al danneggiato un risarcimento o, in via residuale, un equo indennizzo. È quindi illogico, se non contrario al principio di parità di trattamento di situazioni eguali di matrice costituzionale (art. 3 Cost.), limitare l’obbligo residuale dell’incapace, di natura solidaristica, nel caso in cui il sorvegliante abbia previamente dimostrato l’assenza di una propria responsabilità di cui all’art. 2047, comma 1, c.c., per negarlo invece nel caso in cui l’incapace non sia stato sottoposto ad alcun tipo di sorveglianza, o comunque non sia rinvenibile alcun altro soggetto civilmente responsabile per il fatto dell’incapace.
- (commento di) Mario Finocchiaro, Illogico e contro parità di trattamento dimostrare l’assenza di responsabilità (Guida al diritto 30/2021, 54-56) (Nella specie la ricorrente, dipendente ministeriale, in preda a crisi di schizofrenia per la quale aveva sospeso le cure, aveva colpito altra dipendente)
in tema di lavoro (velo islamico):
- Corte giust. Ue, Grande sezione, 15.7.21, cause riunite C-804/18 e C-341/19 (Guida al diritto 30/2021, 28 e ): La norma interna di un’impresa che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose non costituisce, nei confronti dei lavoratori che seguono determinate regole di abbigliamento in applicazione di precetti religiosi, una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulla convinzione personale, se tale norma è applicata in maniera generale e indiscriminata, dovendosi riconoscere l’esigenza del datore di lavoro di imporre un abbigliamento neutro o nei confronti di clienti o per prevenire conflitti sociali. (La Corte ha ritenuto legittima la richiesta fatta a due impiegate di una società tedesca, che indossavano sul luogo di lavoro il velo islamico, di tornare a casa e ripresentarsi in ufficio senza segni vistosi della loro appartenenza religiosa)
- (commento di) Marina Castellaneta, Il datore di lavoro può vietare il velo islamico, ma la limitazione va accompagnata da una finalità legittima (Guida al diritto 30/2021, 104-106)
in tema di lavoro (handicap):
- Corte giust. Ue 2^, 15.7.21, causa C-795/19(Guida al diritto 30/2021, 28): È contraria al diritto europeo la normativa nazionale che prevede l’impossibilità assoluta di mantenere nelle sue funzioni un agente penitenziario la cui acutezza auditiva non è conforme alle soglie minime di percezione sonora fissate da tale normativa, senza consentire di verificare se tale agente sia in grado di svolgere dette funzioni, eventualmente anche con apposito apparecchio correttivo. (La Corte boccia una legge estone sui requisiti sanitari del personale penitenziario e la procedura per l’esame sanitario, affermando in sostanza che l’handicap fisico di un lavoratore non può comportarne la rimozione dalle funzioni senza che sia verificata la sua effettiva inidoneità tecnica anche con l’ausilio di strumenti appositi)
in tema di immigrazione (protezione internazionale):
- Cass. 1^, 8.7.21 n. 19518 (Guida al diritto 30/2021, 30 T): In materia di protezione internazionale, quando un cittadino straniero abbia presentato, in tempi diversi, analoga domanda di richiesta d’asilo, in due differenti Stati, la competenza rimane in capo al secondo Stato se questo lascia spirare il termine di due mesi - dal ricevimento, dal sistema banca dati Eurodac, della risposta sull’esistenza di una precedente domanda di protezione internazionale presentata antecedentemente in un’altra nazione - prima di richiedere all’altro Stato membro la «ripresa in carico» del cittadino straniero per l’esame e decisione della sua domanda di protezione internazionale.
- (commento di) Marco Noci, Sussiste il diritto a un ricorso effettivo contro la decisione di trasferimento (Guida al diritto 30/2021, 41-44)
sul trasferimento dei condannati (diritto internazionale):
L 29.3.2021 n. 49 [GU 15.4.21 n. 90, in vigore dal 16 aprile 2021], Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017
- testo della legge e del protocollo addizionale (Guida al diritto 30/2021, 16-20)
- commento di Aldo Natalini, Con le attuali modifiche protocollari cambiano solo le regole convenzionali (Guida al diritto 30/2021, 21-24)
La Convenzione del 1983, che consente a uno straniero condannato di scontare la pena nel Paese d’origine, si applica in Italia limitatamente ai trasferimenti dei condannati da e per Paesi extra Ue; in ambito Ue si applica il DLg 161/2020 che prevede per lo stesso scopo l’utilizzo del Mae “esecutivo”. Il protocollo emendativo ratificato dalla legge 49/2021 entrerà in vigore quando tutti gli Stati-membri avranno espresso il loro consenso.
in procedura penale (sospensione della prescrizione del reato causa Covid-19):
- Corte cost. 1.7.21 n. 140, pres. Coraggio, red. Amoroso (Guida al diritto 30/2021, 70 T): L’art. 83, comma 9, DL Cura Italia (DL 18/2020 - L 27/2020) è incostituzionale nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati a causa del Covid - ai sensi del precedente comma 7, lett. g), e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020 - con provvedimento motivato del capo dell’ufficio giudiziario per ragioni organizzative. Ciò in quanto la misura organizzativa del dirigente dell’ufficio, con le conseguenze negative per l’imputato derivanti dal blocco dei termini di prescrizione in caso di rinvio del. processo, non trova nelle disposizioni del DL Cura Italia una specificazione adeguata sulle condizioni e i limiti che legittimano l’adozione del provvedimento di rinvio.
- (commento di) Carmelo Minnella, Restano comunque dei dubbi sul primo periodo di sospensione (Guida al diritto 30/2021, 78-83). Dopo la sentenza in commento la sospensione del termine di prescrizione del reato inizia il 9 marzo 2020 e si ferma all’11 maggio 2020.
c.s.
Idee, ideali, ideologie
- L’opinione è un'idea che possedete. La convinzione è un'idea che possiede voi.
- Le grandi idee hanno vita difficile, le frena la mediocrità (Mogol)
- Si battono per l’idea, non avendone (Ennio Flaiano)
- Il cretino di oggi è pieno di idee (Ennio Flaiano)
- C’è chi deve stare zitto per dimostrare di non essere totalmente stupido (ignoto)
- Coloro che accendono candele sull'altare dell'ideale, nove volte su dieci hanno una fabbrica di candele che li sovvenziona (Dino Segre, alias Pitigrilli)
- Le ideologie bisognerebbe lasciarle sempre in cielo. Non ce n'è una che, scendendo sulla terra, non abbia fatto qualche capatina nel bordello (Mark Twain)
- Nel momento in cui qualcosa diventa un -ismo, sa già di falso [Isaac B. Singer, Nobel 1978 per la letteratura, sui pericoli delle ideologie]