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Danno temuto, comproprietà e servitù di passaggio

a cura di Paolo Nasini • 18 settembre 2024

Tribunale Vicenza sez. II, 07 giugno 2024, n. 1180, est. Francesca Grassi


IL CASO E LA DECISIONE

Due soggetti convengono in giudizio alcuni vicini, nonché il Comune di Salcedo chiedendo al Tribunale di Vicenza di dare atto della pericolosità per la circolazione dei pedoni e dei veicoli di una strada vicinale del predetto Comune; altresì hanno chiesto di individuare quali fossero le spese necessarie per risolvere lo stato di pericolosità dei luoghi e per riparare i danni cagionati ai fabbricati attorei confinanti, secondo le indicazioni di cui alla consulenza tecnica d’ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al ruolo di altro giudizio del Tribunale di Bassano del Grappa, ovvero secondo le indicazioni di diversa consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi in corso di causa.

Hanno chiesto altresì di individuare i soggetti tenuti a provvedervi, con ordine ai medesimi di dare esecuzione a dette opere, ognuna per quanto di sua competenza. In particolare, gli attori hanno rappresentato di essere, rispettivamente, usufruttuario e nudo proprietario di alcuni beni immobili siti in Salcedo, costituiti da fabbricati con diritto sulla corte comune adiacente.

Riferivano gli attori di aver più volte lamentato la pericolosità del transito sulla strada vicinale da parte dei veicoli diretti alle abitazioni dei convenuti più a monte, strada confinante con le loro proprietà più a valle, facenti parte del nucleo agricolo di riferimento. In particolare, gli interessati hanno evidenziato che la pericolosità derivava dalla conformazione stessa della strada, costituita da una rampa stretta con pendenza di circa il 30%, sprovvista di segnaletica, che all’altezza della corte comune proseguiva a monte creando una curva in corrispondenza della strettoia posta tra i due fabbricati di proprietà dei vicini.

Riferivano, inoltre, come tale situazione di pericolo risultasse aggravata dal fatto che i conducenti dei veicoli che percorrevano tale tratto di strada per raggiungere le proprietà dei convenuti procedevano ad alta velocità, nonostante i veicoli fossero di grandi dimensioni, con ciò spesso cagionando danni ai fabbricati attorei localizzati ai margini della strada.

Gli attori hanno dato atto di essersi sempre fatti carico in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto stradale, nonostante il medesimo fosse di proprietà di tutti i residenti della zona, compresi i convenuti. Hanno evidenziato, inoltre, di aver provveduto, su espressa richiesta del Comune di Salcedo, alla demolizione parziale di un loro fabbricato al fine di allargare la strettoia predetta, per agevolare il passaggio dei veicoli, senza tuttavia risolvere le problematiche lamentate.

Il Comune di Salcedo convenuto si è costituito in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza in favore del T.A.R. Veneto e, nel merito, di mandare respinte le domande attoree, perché ritenute inammissibili e comunque infondate sia in fatto, che in diritto. In particolare, il Comune convenuto ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo posto che la controversia, in ragione della domanda di accertamento del carattere pubblico del sedime stradale oggetto del transito in discorso, avrebbe dovuto ricondursi a quelle devolute alla giurisdizione amministrativa comunque legate all’esercizio o mancato esercizio di un potere amministrativo, siccome ne veniva dedotta la pericolosità e veniva chiesto di identificare i soggetti tenuti all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza.

Ad ogni modo, nel merito, il Comune ha dedotto l’inammissibilità delle domande avversarie, posto che l’accertamento sullo stato di pericolosità demandato al Tribunale avrebbe in sostanza sostituito una determinazione invece di competenza della pubblica amministrazione per il tramite dell’esercizio del proprio potere amministrativo. Ancora, il Comune ha contestato l’opponibilità e la correttezza di quanto risultato all’esito dell’accertamento tecnico preventivo esperito ante causam . I restanti convenuti non si sono costituiti in giudizio. 

Nel corso del giudizio gli attori hanno rinunciato agli atti nei confronti del Comune di Salcedo, rinuncia accettata dall’Ente medesimo. Il giudice ha, quindi, dichiarato l’estinzione parziale del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.,

Quanto alle restanti questioni, il Tribunale di Vicenza, accogliendo la domanda attorea, ha accertato e dichiarato che tutti i convenuti persone fisiche erano i soggetti egualmente tenuti all'esecuzione delle opere di installazione della segnaletica stradale per la messa in sicurezza della strada di collegamento alla corte comune.

Il Tribunale, quindi, ha ordinato, condizionatamente alla richiesta ed ottenimento dei permessi amministrativi all’uopo necessari, ai convenuti stessi di eseguire le opere di installazione della segnaletica stradale necessarie, partecipando alla relativa spesa così come stimata dall'ausiliario, in pari quota di 1/6 ciascuno.


SERVITU', AGGRAVAMENTO E PROVA DEL PERICOLO INCOMBENTE

Gli attori hanno sostanzialmente allegato il possesso di fatto di una servitù di passaggio esercitata pacificamente dai convenuti sulla strada di collegamento che, dalle loro abitazioni prospicienti sulla corte comune catasto terreni del Comune di Salcedo, facenti parte del nucleo agricolo (…), giunge fino ai fondi agricoli collocati 200 metri più a nord dei convenuti stessi. Il possesso di siffatta servitù di passaggio è risultato confermato dalla conformazione dei luoghi di causa.

È stato allora dedotto, da un lato, l’aggravamento della servitù di passaggio (art. 1067 c.c.), in ragione dell'asserito transito ad alta velocità da parte dei convenuti sulla strada in questione, che andrebbe a rendere ancora più pericoloso lo stato dei luoghi di causa, ciò che avrebbe cagionato - persino - alcuni danni materiali ai fabbricati attorei per i quali è richiesto il rispristino allo status quo ante; dall’altro lato, è stato dedotto il pericolo di danno grave a cose e persone di proprietà degli attori (art. 1172 c.c.), alla luce dell'obbiettiva pericolosa conformazione della strada di collegamento, che sfociava sulla corte comune di cui i alcuni convenuti erano comproprietari e che potenzialmente avrebbe potuto danneggiare (ulteriormente) i loro fabbricati collocati proprio ai lati dello stretto passaggio, a causa del transito di veicoli di grandi dimensioni o alta velocità. Pertanto, è stato richiesto di individuare i lavori da eseguire per la messa in sicurezza, i soggetti tenuti ad adempiervi ed il riparto dei relativi costi.

Con riferimento alla prima dedotta questione, il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di prova, non essendo stato provato il comportamento dei convenuti i quali, transitando ad alta velocità sulla strada, avrebbero aggravato la servitù di passaggio esercitata cagionato così danni ai fabbricati attorei (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25096 del 23/08/2023: "In tema di servitù, l'aggravamento derivante da diverse modalità di esercizio non è mai "in re ipsa", ma va valutato caso per caso in relazione alle concrete circostanze, con indagine di fatto riservata al giudice di merito e di per sè non sindacabile in sede di legittimità").

Con riguardo, invece, alla seconda dedotta questione, il Tribunale ha dato conto del fatto che la strada di collegamento in contestazione insisteva sul sedime della corte comune, che risultava in comproprietà tra alcuni degli attori e dei convenuti.

Il pericolo di danno grave è stato lamentato rispetto alla corte comune ed ai fabbricati degli attori, posti lateralmente alla strada di collegamento, che subirebbero il pregiudizio di venire sostanzialmente danneggiati durante il transito, dato lo stretto passaggio in prossimità della curva finale.

Secondo il Tribunale, il danno temuto denunciato rispetto alla proprietà interessata, a fronte dello stato di pericolosità obiettivo dei luoghi di causa, sussiste (cfr. Cassazione civile sez. II, 22/08/2022, n.25094: "La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso").

Il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato l’esistenza dei seguenti pericoli in relazione alla strada di collegamento in questione: (i) ridotta larghezza della strada; (ii) vicinanza del foro porta del ripostiglio/garage degli attori alla strettoia d'imbocco ed arrivo della strada; (iii) presenza della strettoia in corrispondenza dell'accesso sito tra i due fabbricati dei predetti attori; (iv) presenza di bambini ed animali sulla corte comune esterna; (v) visuale ridotta da entrambi i sensi di marcia della strada; (vi) velocità di transito dei veicoli; (vii) dislivello di quota dentro la corte in prossimità della proprietà degli attori stessi.

La messa in sicurezza dei luoghi che è stata ritenuta necessaria dall'ausiliario concerne l'installazione della segnaletica stradale verticale prevista dagli artt. 38 e 39 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione (DPR n. 495/1992 e s.m.i.) al fine di regolamentare il flusso veicolare in transito e scongiurare il pericolo di incidenti e danni sulla corte comune.

Per quanto riguarda i soggetti su cui incombe detto obbligo di eseguire i lavori indicati al fine di porre rimedio al pericolo di danno lamentato in atti, con conseguente criterio di ripartizione della spesa, il Tribunale di Vicenza ha dato conto del fatto che, per giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, l'obbligo di rimuovere il pericolo di danno incombe su coloro che hanno la proprietà ovvero il possesso della cosa, benché inanimata, da cui promana la minaccia (cfr. Cass. civ. Sez. II, 11 gennaio 2001, n. 345: "Ai fini dell'azione di "danno temuto", l'obbligo di rimuovere la situazione di pericolo di danno, grave e prossimo, incombe su colui che abbia la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità della cosa (edificio, albero, o altra cosa inanimata sul fondo) dalla quale promana la minaccia di danno per la proprietà (o altro diritto reale) o per il possesso di colui che denunci la situazione di pericolo"). 

Pertanto, i soggetti tenuti ad eseguire l'installazione della segnaletica stradale individuata sono stati individuati nei convenuti che esercitano il possesso della servitù di passo, nonché nei convenuti comproprietari della corte comune su cui insiste la strada di collegamento.

Più precisamente, il Tribunale ha ritenuto dimostrato in corso di causa il possesso di fatto della servitù di passo sulla strada di collegamento in discorso da parte dei convenuti  titolari dei fondi collocati più a nord del nucleo agricolo, a distanza di 200 metri circa. Per contro, non è risultato provato in corso di causa né che gli altri convenuti siano parimenti comproprietari della corte comune su cui insiste la strada di collegamento, né che gli stessi siano proprietari dei fondi collocati più a nord che giustificherebbe l'utilizzo del passaggio allo scopo di raggiungerli.



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