Tribunale di Genova, sez. VI, 18 gennaio 2022, n. 100, est. Parentini
IL CASO
A seguito di ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., presentato dalla società C.A.C. nei confronti dei signori Ro. Gi., Bi. Gi. e Ca. An., quali fideiussori delle società GPATBC e GPATB, il Tribunale di Genova ha emesso decreto ingiuntivo condannando i predetti al pagamento di Euro 100.231,12 oltre interessi, nonché le spese di giudizio, quale debito residuo del contratto di finanziamento di Euro 355.000,00.
Ne è seguita l’opposizione da parte dell’ingiunto Ca., il quale, in primo luogo, ha disconosciuto la sottoscrizione apparentemente allo stesso riconducibile apposta sulle pagine quinta, sesta, ottava, nona, undicesima e dodicesima della produzione n.ro 8, documento il quale recava peraltro due date differenti 26/3/2014 e 17/6/2014; inoltre, l’opponente ha disconosciuto anche la firma apparentemente dallo stesso apposta nella ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. 18/9/2015 e alla pagina sesta della produzione n.ro 10 allegata al ricorso ex art. 633 c.p.c..
In particolare, l’opponente, socio accomandante, ha eccepito di non aver mai partecipato alla gestione e all'amministrazione della società, la quale avrebbe avuto oggetto sociale estraneo all'attività imprenditoriale svolta dal Ca.
In tal senso, secondo l'opponente, la fideiussione sarebbe stata concessa per scopo estraneo all'attività professionale svolta, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica: pertanto la clausola che dispensava parte creditrice dall'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe nulla, integrando una clausola vessatoria e non essendo stata oggetto di specifica trattativa col cliente ma frutto di predisposizione unilaterale da parte della banca. Quindi, la banca, non avendo coltivato nel termine di decadenza di sei mesi le proprie pretese nei confronti della debitrice principale sarebbe decaduta ex art. 1957 cod.civ. dalla garanzia fideiussoria.
Infine l’opponente ha dedotto che la garanzia fideiussoria si sarebbe estinta per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. posto che la condotta silente della banca, la quale non aveva dato riscontro alcuno alla missiva del Ca. con la quale chiedeva lumi sulla sua posizione debitoria per la garanzia rilasciata, gli avrebbe impedito di pagare a tempo debito e surrogarsi, conseguentemente, nelle ragioni creditorie della banca nei confronti della società CGCF che nel settembre 2015 e comunque nel marzo 2016, era ancora operativa e solvibile.
Inoltre ha proposto domanda di rivalsa nei confronti di tale ultima società.
C.A.C. si è costituita in giudizio affermando che il credito sarebbe stato provato dal riconoscimento di debito operato dalla parte mutuataria per poter accedere alla sospensione di dodici mesi del termine per il pagamento delle rate; inoltre, ha dedotto che Ca., stante la qualificata partecipazione nella società mutuataria, non poteva ritenersi consumatore e che neppure poteva configurarsi la causa estintiva ex art. 1955 c.c.; quindi, ha dedotto la piena validità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c.
Si è costituita in giudizio CGCF chiedendo il rigetto della domanda di rivalsa formulata dall'opponente nei suoi confronti poiché la copertura assicurativa rilasciata a garanzia del credito sarebbe estranea al rapporto tra il creditore ed eventuali fideiussori.
LA DECISIONE
Il Tribunale di Genova ha respinto l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure, superate, sotto diversi profili, le questioni inerenti i disconoscimenti effettuati, ritenuto che la banca convenuta avesse dimostrato il titolo del proprio credito, al contrario dell’opponente, che non aveva fornito prova dell’estinzione dello stesso, e ritenuto che la condotta della banca non avesse privato l’opponente del diritto di surrogazione (con conseguente rigetto dell’eccezione di estinzione ex art. 1955 c.c.), ha esaminato la problematica relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c.
Infatti, come accennato, la parte opponente ha eccepito l’applicabilità alla fideiussione dello 'statuto' del consumatore poiché il Ca., quale socio accomandante della società garantita, avrebbe esercitato - all'atto dell'accensione della garanzia fideiussoria - un'attività professionale estranea all'oggetto sociale della medesima società.
Ne conseguirebbe, secondo l'opponente, che la dispensa dal termine di cui all'art. 1957 c.c., sottoscritta per accettazione dal fideiussore, sarebbe nulla per violazione dell'art. 33 del d.lgs. 206/2005, non essendo stata oggetto di specifica trattazione con lo stesso consumatore ma oggetto di predeterminazione unilaterale da parte della banca opposta.
Ne conseguirebbe che, essendo decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 cod. civ. dal 18/9/2015 (e/o comunque dalla data del fallimento della G.P.A. Trans S.r.l. ossia dal 11/2/2016), senza che la Banca avesse svolto alcuna attività nei confronti del debitore principale o le avesse diligentemente continuate, la banca sarebbe decaduta dalla garanzia fideiussoria azionata in via monitoria.
Il Tribunale di Genova ha rammentato che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, "i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore" (Cass., Sez. III, 13/12/2018, n. 32225).
La Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI-III, 31/10/2019, n. 28162) ha fondato il proprio giudizio sul principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza pronunciata il 19 novembre 2005 nella causa C-74/15 Tarcau contro Banca Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA e altri, con interpretazione - vincolante per il giudice nazionale - degli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lett. b), della direttiva 93/13, secondo il quale <<tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società>>; precisando che <<occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti... si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. E' dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di "consumatore", ai sensi dell'art. 2, lett. b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva (v., in Ric. 2018 n. 31844 sez. M1 ud. 03-12-2019 -4- tal senso, sentenza Costea, C110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23)>>.
Il Tribunale, quindi, ha ricordato che i collegamenti funzionali tra fideiussore e società, che possono fondatamente indurre a ritenere che il primo non abbia agito per uno scopo estraneo alla sua attività professionale, possono alternativamente ravvisarsi o nel fatto che il socio/fideiussore rivesta incarichi amministrativi all'interno della società o detenga una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (cfr. in termini Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, ha accertato che, secondo le risultanze della visura camerale, in primis, la società 'garantita' era inserita in un gruppo di imprese che mettevano capo anche al Ca; secondariamente, il Ca. era socio di maggioranza della società garantita.
Quindi, considerati anche i volumi d'affari della società, documentati dalla parte opposta, il Tribunale ha concluso nel senso che l’opponente avesse un proprio interesse commerciale al rilascio della fideiussione, giacché strumentale all'ottenimento di un finanziamento, che avrebbe permesso di incrementare la sua non trascurabile partecipazione agli utili di impresa (essendo socio di maggioranza).
Conseguentemente, secondo il Tribunale, l'interesse del fideiussore non poteva ritenersi estraneo all'oggetto sociale della società, avendo egli in virtù della cospicua partecipazione, un interesse largamente convergente con quello della società garantita, ad implementarne le opportunità di sviluppo commerciale.
Non rivestendo il Ca. la qualità di consumatore il Tribunale ha affermato che la clausola di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., specificamente approvata per iscritto, non poteva ritenersi nulla, non potendo altresì trovare applicazione lo statuto del consumatore.
BREVI CONSIDERAZIONI
La fideiussione (artt. 1936 e ss c.c.) è il contratto in forza del quale un soggetto (fideiussore), obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento delle obbligazioni del debitore.
Caratteristica principale del contratto di fideiussione è l’accessorietà: in tal senso, la fideiussione necessita di una valida obbligazione altrui e si estingue con l'estinzione del debito garantito.
Sotto altro profilo, il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Altro elemento rilevante è che l’obbligazione del fideiussore è solidale: il creditore, quindi, può, in linea di principio, rivolgersi indifferentemente, oltre che allo stesso debitore, anche al fideiussore per pretendere il pagamento dell’intero e l’eventuale adempimento del fideiussore libera il debitore principale nei confronti del creditore.
Nel caso di fideiussione prestata a favore di un debitore “professionista”, ai sensi del d.lgs. n. 205 del 2006, ovvero anche prima della direttiva CE n. 93/13, un più risalente orientamento ricollega al fideiussore di per sé la qualità di “professionista” proprio in ragione della natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto a quello “principale” che lega il creditore al debitore garantito (accessorium sequitur principale).
In tal senso, la Corte di Giustizia UE ha affermato che ai sensi dell’art. 2, dir. n. 85/577, un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la quale non agisca nell'ambito di un'attività professionale, è escluso dalla sfera di applicazione della direttiva quando esso garantisca il rimborso di un debito contratto da un'altra persona la quale agisce, per quanto la concerne, nell'ambito della propria attività professionale (CGUE, sentenza “Dietzinger”, 17.3.1998, C-45/96).
Anche la Corte di Cassazione ha recepito tale orientamento, ritenendo che la qualità del debitore principale attraesse quella del fideiussore ai fini della individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore.
Pertanto, in caso di fideiussione, il requisito soggettivo della qualità di consumatore, in capo al fideiussore, deve essere accertato in relazione all’obbligazione garantita e in relazione alla qualità (professionista o consumatore) del debitore garantito.
In tal senso, è stato affermato che <<il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo>> (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25155).
D’altronde, il suddetto orientamento è stato rivisto dalla stessa Corte di Giustizia UE (ord. 19.11.2015 C-74/15) affermando che <<quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), sentenza Dietzinger, C-45/96, EU:C:1998:111, punto 18], dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito>>; <<….. la nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione….Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, punti 22 e 23)….Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata>>.
Anche la Corte di Cassazione, quindi, si è adeguata al nuovo orientamento, ad esempio affermando che <<….quello dell'accessorietà fideiussoria si manifesta tratto oggettivamente estraneo alla normativa di protezione del consumatore. Connotante la struttura disciplinare dell'impegno e dell'obbligazione assunti dal fideiussore, l'accessorietà non può non rimanere confinata entro tale ristretto ambito; di certo, non può venire proiettata fuori da esso, per spingerla sino a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; tanto meno, l'accessorietà potrebbe far diventare un soggetto (il fideiussore o, più in generale, il terzo garante) il replicante, ovvero il duplicato, di un altro soggetto (il debitore principale). Non è un caso, del resto, che gran parte della letteratura ha censurato aspramente la costruzione del fideiussore quale professionista di riflesso, pure evidenziando gli esiti paradossali a cui la stessa conduce in modo diretto, quale quello di dovere ritenere consumatore la banca, che presta fideiussione per il debito contratto da una persona fisica che non svolga alcun tipo di attività professionale. Così esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, va adesso segnalato che le citate decisioni della Corte di Giustizia indicano - quale criterio per la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del consumatore - la "valutazione se il rapporto contrattuale" di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, "nell'ambito di attività estranee" all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia. Come si vede, si tratta del criterio generale, comune per l'identificazione di una contraente persona fisica nell'alveo protettivo di consumatore (cfr. la norma dell'art. 3 cod. consumo, comma 1, lett. a). Non si vede, d'altro canto, quale ragione oggettiva potrebbe mai giustificare un'identificazione del fideiussore (del terzo garante, in genere) in tale figura (di consumatore, appunto) sulla base di criteri diversi da quelli generali e comuni. Di conseguenza, alla stregua dell'interpretazione che, nell'attuale, questa Corte dà della nozione generale di consumatore (cfr., da ultimo, Cass., 26 marzo 2019, n. 8419), tale dev'essere considerato il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, nè strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)….Consegue all'insieme delle osservazioni svolte che - in relazione alla posizione del fideiussore e consumatore S.A. - va ritenuta la competenza del Tribunale di Fermo>> (C. Cass., sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 742)
La giurisprudenza, quindi, ha superato la teoria del c.d. riflesso o rimbalzo, svalutando, ai fini che qui interessano, il carattere dell’accessorietà del contratto di fideiussione.
Ciò che rileva e deve essere accertato dal Giudice è <<se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione nel concreto rientri, oppure no, nell'ambito di attività estranee all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia>> e, quindi, se il fideiussore, nella stipula del contratto, abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano a tale società (quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale) ovvero se abbia agito per scopi di natura privata (consumatore).